TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-04-27, n. 202100544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-04-27, n. 202100544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100544
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2021

N. 00544/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00485/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2020, proposto da
Adriatica Strade Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Herambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A L e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Romeo in Venezia, viale Ancona 17;

nei confronti

Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Matteoni e Marco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento con cui HERAMBIENTE S.P.A., all'esito del riesame della congruità̀ dell'offerta a seguito alla sentenza del TAR Veneto n. 95/2020, ha nuovamente aggiudicato al CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. la procedura negoziata per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione “a corpo” dei Lotti 5 e 6 della discarica di rifiuti non pericolosi di Loria (TV) e relative opere accessorie” (CIG 7928664C81), provvedimento comunicato alla ricorrente il 12.5.2020;

- dei presupposti atti e provvedimenti assunti dalla Commissione di Gara nella parte in cui hanno giudicato congrua l'offerta presentata dal Consorzio aggiudicatario, e dei verbali delle relative sedute di gara, in particolare dei verbali dal n. 2 del 10.3.2020 al n. 7 del 4.5.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Herambiente s.p.a. e di Consorzio Integra Società Cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente espone di avere preso parte alla procedura di cui in epigrafe, indetta da Herambiente per l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione dei lotti 5 e 6 della discarica di Loria.

La gara, condotta secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori, si è conclusa con l’aggiudicazione dell’appalto alla società cooperativa Consorzio Integra, odierna controinteressata.

Collocatasi al secondo posto della graduatoria, la ricorrente ha subito contestato avanti questo Tribunale l’aggiudicazione e, in particolare, la presupposta verifica di congruità dell’offerta.

L’impugnazione è stata parzialmente accolta con sentenza n. 95 del 2020: limitatamente ad alcune voci di costo, il giudizio favorevole della commissione di gara è infatti risultato contraddittorio e illogico, perché fondato sulle giustificazioni fornite dalla controinteressata, giustificazioni che la stessa commissione aveva però considerato imprecise e incomplete, così da imporne, semmai, la riformulazione.

Tali voci di costo erano riferite, nello specifico, alla stima dei quantitativi “ di materiali inerti considerati nell’offerta dell’aggiudicatario ”, rispetto ai quali la commissione aveva “ ritenuto rilevante verificare se l’offerta avesse tenuto conto della esatta quantità di materiali necessaria per effetto della compattazione degli stessi in fase di lavorazione ”, posto che i prezzi erano stati ambiguamente rapportati al peso (suscettibile di incremento “ per effetto della compattazione ”) e non del volume (indipendente dalla densità) del materiale. Analoghi rilievi riguardavano le spese di trasporto, inizialmente non evidenziati e, in sede di chiarimenti, erroneamente espressi in rapporto al peso del materiale e non al tempo e al personale necessari per la movimentazione al metro cubo degli inerti, come invece rappresentato nelle analisi giustificative.

2. L’Amministrazione riattivava perciò la procedura di verifica di congruità dell’offerta, entro il perimetro delle voci ritenute dal Tribunale meritevoli di ulteriore approfondimento, in quanto non adeguatamente giustificate dalla controinteressata.

La commissione stabiliva perciò di riesaminare, ai fini del vaglio di coerenza, le sole voci di costo esaminate dal Tribunale, segnatamente relative:

(a) alla “ lavorazione di fornitura e posa in opera dell’argilla, sia in scarpata che sul fondo (voce di prezzo E.01.09 e voce di prezzo E.01.10) ”;

(b) al “ trasporto dei materiali argilla, ghiaia e sabbia ” (verbale n. 1 del 20 febbraio 2020, doc. 3 della ricorrente).

Rispetto a tali voci, veniva chiesto alla controinteressata di riformulare l’analisi giustificativa, specificando i dati, sino a quel momento non indicati, necessari a valutare, sotto i profili considerati, la congruità economica dell’offerta.

Si disponeva, inoltre, che fossero rielaborate le giustificazioni “ dei prezzi E 01.11.14 (Fornitura, stesa e compattazione di sabbia di pezzatura compresa tra 0,5 e 1,5 mm) con le stesse modalità richieste per le voci inerenti all’argilla ”, per permettere alla commissione “ di rilevare, in maniere inequivocabile, il costo considerato dal concorrente per il trasporto ” e per poter attestare la “ coerenza delle altre voci di costo inerenti alla fornitura del materiale, nonché la sua successiva lavorazione in cantiere ”.

Ritenute congrue le giustificazioni fornite dalla controinteressata, l’Amministrazione concludeva favorevolmente tale ulteriore segmento procedimentale e confermava l’aggiudicazione dell’appalto.

4. La ricorrente insorge ora avverso i nuovi atti, contestando ancora una volta l’aggiudicazione e, prima ancora, la valutazione di congruità dell’offerta, di cui censura singoli aspetti ritenuti incongrui, incerti o non veritieri.

Propone i seguenti motivi di ricorso:

(1) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, incoerenza, erroneità della valutazione ;
la commissione avrebbe ritenuto congrua l’offerta, nonostante la sostanziale lacunosità delle giustificazioni proposte dalla controinteressata;

(2) Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità ed erroneità della valutazione e per carenza di istruttoria ;
la commissione non avrebbe potuto accettare, quale giustificazione relativa alla modalità di determinazione dei quantitativi di inerti (da computarsi tenendo conto della loro compattazione in opera - e quindi del corrispondente aumento della densità del materiale), la dichiarazione del fornitore che avrebbe rinviato al completamento delle lavorazioni il successivo calcolo dei quantitativi;

(3) Violazione ed errata e illogica applicazione dell'art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto un primo profilo ;
la commissione avrebbe illegittimamente specificato l’oggetto delle richieste di chiarimento, indirizzando e quindi agevolando, in violazione dell'art. 97, commi 1 e 5, D. Lgs. n. 50 del 2016, la formulazione delle giustificazioni da parte della controinteressata.

(4) Violazione ed errata applicazione dell'art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto un secondo profilo. Violazione della lettera di invito ;
proseguendo l’argomentazione introdotta a partire dal motivo precedente, si osserva che la commissione non si sarebbe limitata a vagliare la congruità dell’offerta della controinteressata;
essa avrebbe invece avviato una fitta interlocuzione con quest’ultima, finalizzata a correggere i dati erronei e incompleti, così da permettere la formulazione di un giudizio favorevole;

(5) Violazione, elusione dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, e della Lettera di invito ;
all’esito di tale interlocuzione, la controinteressata avrebbe rettificato le proprie indicazioni originarie rispetto ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza aziendali, cosa che sarebbe avvenuta in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta;

(6) Violazione o mancata applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 ;
la ricorrente contesta che la controinteressata abbia effettivamente contattato l’impresa individuata quale fornitrice di argilla, e produce dichiarazioni, riferibili a quest’ultima, che attesterebbero l’insussistenza dei rapporti menzionati nelle giustificazioni. L’allegazione di un elemento non veritiero (i contatti con la fornitrice) avrebbe imposto l’esclusione della controinteressata.

5. Costituitesi in giudizio, Herambiente e la società Consorzio Integra hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità di tutti i profili di gravame (o quanto meno del primo), in quanto generici (anche perché formulati mediante un sostanziale rinvio all’esposizione in “ fatto ” e quindi in difetto del requisito di autosufficienza) e in quanto focalizzati su singole componenti dell’offerta, la cui analitica contestazione non inciderebbe sulla valutazione di complessiva sostenibilità economica né prefigurerebbe vizi di congruità e logicità interni al giudizio della commissione, vanificando l’interesse sottostante all’impugnazione.

6. Respinta l’istanza cautelare, all’esito della camera di consiglio del 24 giugno 2020, la causa veniva discussa nella pubblica udienza del 7 ottobre 2020 e quindi trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi proposti, dei quali, in particolare, deve essere evidenziata, come già rilevato in sede cautelare (ord. n. 300 del 2020), l’inidoneità ad influire “ sull’avversato giudizio di congruità della commissione di gara, essendo quest’ultimo formulato sulla base di una valutazione complessiva, connotata da ampia discrezionalità tecnica, che ben potrebbe prescindere dalla emersione, nella sintesi dei numerosi fattori presi in esame, di taluni elementi solo singolarmente incongrui ” o inattendibili.

Ritiene quindi il Collegio di poter prescindere dall’esame dei rilievi in rito, con i quali Herambiente e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi di ricorso, potendosi preferire la risoluzione, maggiormente satisfattiva dell’interesse delle parti, delle questioni meritali sottese alle singole censure.

8. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la commissione, a conclusione della fase procedimentale instaurata in seguito alla precedente decisione di questo Tribunale, avrebbe illegittimamente confermato il giudizio di congruità dell’offerta, nonostante l’inattendibilità delle giustificazioni offerte dalla controinteressata in relazione alle voci di costo oggetto di approfondimento.

Tale inattendibilità sarebbe suffragata da alcuni rilievi critici svolti nell’esposizione in fatto del ricorso e, in definitiva, reiterati nei restanti motivi di diritto, rilievi che, se debitamente tenuti in considerazione, avrebbero imposto di constatare l’insostenibilità dell’offerta.

L’assunto è infondato.

Occorre premettere che il vaglio di congruità dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione quanto, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 15 ottobre 2020, n. 609). Come questo Tribunale ha già chiarito nella sentenza n. 95 del 2020, resa inter partes , il “ giudizio finalizzato alla verifica dell'attendibilità e della serietà dell’offerta, per orientamento consolidato, […] ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico “delle singole componenti di cui l'offerta si compone”, al fine di valutare se “l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7178;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 maggio 2019, n. 6250;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 giugno 2019, n. 3050)
.

Pertanto, “ tale valutazione non può per sua natura prescindere dall’analisi dei singoli elementi e delle singole voci, considerate non già isolatamente, ma in quanto tutte logicamente concorrenti insieme alla formazione dell’offerta. Detta analisi non è fine a se stessa né si risolve in una mera caccia all’errore, ma è funzionale proprio alla valutazione dell’offerta complessivamente considerata, al fine di apprezzarne l’affidabilità e l’attendibilità, nel suo insieme, per la corretta esecuzione dell’appalto .

Ancor più di recente, questa Sezione ha ricordato che il vaglio di congruità dell’offerta “ è finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte ”. Tale giudizio, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ ha natura globale e sintetica (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7444;
id. 16 gennaio 2020, n. 389;
id. 31 agosto 2017, n. 4146)
” e “ costituisce espressione di un tipico potere tecnico discrezionale riservato all'Amministrazione insindacabile in sede giurisdizionale salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4973;
Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n. 177)
” (così T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 marzo 2021, n. 343).

Ne consegue che la valutazione di congruità delle offerte deve essere globale e sintetica, e non può dunque concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di costo, poiché eventuali inesattezze (relative a singole voci) devono ritenersi irrilevanti quando non idonee ad intaccare l'attendibilità complessiva dell'offerta e la sua attitudine a fondare un serio affidamento per la corretta esecuzione dell'appalto (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 10 novembre 2020, n. 11627).

La ricorrente, tuttavia, limitatasi a contestare i dati esposti dalla controinteressata nelle proprie giustificazioni, non ha segnalato profili di criticità pertinenti al giudizio di sostenibilità dell’offerta, che la commissione ha espressamente motivato in riferimento agli “ elementi ulteriormente acquisiti ” e alla “ verifica del riesame ”.

Essa, inoltre, non ha neppure posto in luce, diversamente da quanto avvenuto con il precedente gravame, estrinseci profili di contraddittorietà e di perplessità del giudizio (non va infatti dimenticato che l’originario ricorso era stato accolto poiché la commissione, all’esito della verifica, aveva ritenuto congrua l’offerta pur avendo espressamente dubitato dell’adeguatezza delle giustificazioni): giudizio che, nel caso ora esaminato, si fonda sul favorevole apprezzamento dei chiarimenti prodotti dalla controinteressata, che la commissione, in quest’ulteriore segmento procedimentale, ha ritenuto idonei a risolvere i diversi elementi di incertezza che si erano manifestatisi nel corso della verifica, con riguardo ai costi e alle quantità degli inerti, all’individuazione del fornitore e alla stabilità del preventivo, agli oneri di trasporto (in relazione ai volumi movimentati, ai tempi, alla lunghezza dei percorsi e al personale impiegato), nonché, infine (verbale del 4 maggio 2020), alla conservazione di un margine di utile rispetto alla controversa voce E.01.09 - fornitura e posa in opera dell’argilla (utile che risulta recuperato mediante una riduzione della scontistica – per € 3.805,80 -, pari ai maggiori oneri sostenuti per l’approvvigionamento del materiale).

La critica della ricorrente non intacca dunque il giudizio di sintesi della commissione. Detta critica intende piuttosto suggerire l’esistenza di frammentari indici di un inadeguato approfondimento istruttorio, i quali se, da un lato, non forniscono il presupposto per ampliare il sindacato giurisdizionale sino a comprendere aspetti tecnici della verifica di congruità, non essendo consentito al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, dall’altro lato, neppure coinvolgono il percorso motivazionale che ha condotto a valutare positivamente le giustificazioni fornite dalla controinteressata, percorso che non è quindi fondatamente contestato né sotto il profilo della logicità né (a differenza del precedente gravame) sotto l’aspetto della coerenza interna.

Non si ravvisa, del resto, neppure lo spazio per disporre un ulteriore esame delle (nuovamente) contestate giustificazioni della controinteressata, poiché non emergono gravi ed evidenti errori di giudizio oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (vd. Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 295), errori (di giudizio e di fatto) la cui dimostrazione non può essere desunta dall’inevitabile contrastato tra i dati congetturali introdotti dalla ricorrente e l’articolata motivazione progressivamente stilata dalla commissione sulla base dell’istruttoria (eseguita nel corso del segmento procedimentale esaminato): motivazione che appare di per sé immune da vizi logici risultando quindi capace di sostenere l’apprezzamento di complessiva sostenibilità dell’offerta.

Per le considerazioni che precedono, la censura deve essere dunque disattesa.

9. Analoghi rilievi possono essere ripetuti in ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta che la commissione, riguardo alle controverse modalità di determinazione dei quantitativi di inerti (che andavano computati tenendo conto della loro compattazione in opera e quindi di un corrispondente incremento del materiale), abbia positivamente valutato una dichiarazione del fornitore in realtà non concludente (comunicazione di Nervesa Inerti del 13 marzo 2020 – doc. 23 di Herambiente), risultando rinviato al completamento delle lavorazioni il successivo calcolo dei quantitativi.

Anche in questo caso, infatti, la critica della ricorrente si limita a cogliere la possibile erroneità (o la parziale incertezza) riferita ad un singolo elemento dell’offerta economica, ciò che tuttavia non consente, per quanto detto, di metterne in dubbio la complessiva sostenibilità, confermata semmai dalla commissione nell’ambito del proprio giudizio globale e sintetico.

La censura è comunque infondata nel merito.

Come traspare dal chiaro tenore letterale della comunicazione contestata, il fornitore Nervesa Inerti ha precisato che i prezzi al metro cubo, offerti nel preventivo del 22 febbraio 2020, vanno riferiti al volume del materiale posato. Non si verte pertanto del rinvio ad una successiva quantificazione a consuntivo (ottenuta in base ad una futura misurazione susseguente alla costipazione degli inerti) ma, piuttosto, della precisazione che il prezzo offerto è stato predeterminato (come chiesto dalla commissione) in ragione del volume “ in opera ”, ossia tenendo conto della maggiore densità (e quindi del maggior peso al metro cubo) del materiale posato.

10. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, consideratane la evidente connessione.

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ritenendo che la commissione, attraverso l’instaurazione di un articolato dialogo procedimentale con la controinteressata, abbia in definitiva consentito a quest’ultima di correggere le iniziali incongruenze, rieditando la propria offerta in modo da renderla congruente, ma soltanto a posteriori , con i rilievi emersi nel corso della verifica. Si ravvisano, perciò, la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e, di conseguenza, della stessa par condicio tra i partecipanti alla gara.

Tali motivi di impugnazione, così complessivamente riassunti, sono già stati disattesi da questo Tribunale nella precedente sentenza n. 95 del 2020, allorché, in relazione ad un’analoga censura, è stato chiarito “ che a seguito all’adozione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di valutazione dell’anomalia non è più rigidamente predeterminata come nel regime previgente (art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163): il vigente art. 97, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a stabilire che ‘La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni […]’ ”;
sicché - deve ora concludersi - non può essere escluso lo sviluppo di un contraddittorio procedimentale, strutturato nella forma ritenuta più opportuna al fine di chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte, in assonanza con il principio desumibile dall’art. 69 ( Offerte anormalmente basse ) della Direttiva n. 2014/24/UE, secondo cui “ le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte […]” (paragrafo 1) e l'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente ” (paragrafo 3), ossia per mezzo ( mittels ) della consultazione ( Rücksprache ) dell’offerente che ha fornito le informazioni (invero, la più esplicita terminologia utilizzata nella versione in lingua tedesca del testo della Direttiva, qui ricordata, consente di configurare il momento della consultazione – Rücksprache - come un’autonoma articolazione del procedimento di verifica di congruità dell’offerta).

Semmai, proprio il richiamo delle disposizioni eurounitarie consente di precisare che la consultazione costituisce la modalità procedimentale di elezione attraverso la quale l’amministrazione acquisisce e valuta le informazioni nonché i chiarimenti forniti dagli operatori economici, in sede di verifica della congruità dell’offerta.

La fitta interlocuzione avviata con la controinteressata costituisce pertanto l’espressione del ricordato principio, di matrice eurounitaria, il quale opera attraverso l’intensificazione del contraddittorio non tanto, o non solo, a garanzia dell’operatore interessato (come pare suggerire la ricorrente), quanto piuttosto perché sottende la preferenza accordata dall’ordinamento al metodo dialogico (consultazione) inteso quale strumento dialettico che consente il più efficace perseguimento dell’interesse, immanente al procedimento, di “ accertare la migliore offerta tra quelle sostenibili economicamente ” (T.A.R. Veneto, n. 95 del 2020, cit.).

Per quanto poi attiene alla contestata rettifica degli elementi dell’offerta economica (5° motivo), va ricordato che la più recente giurisprudenza ha ritenuto “ modificabili le giustificazioni dei contenuti dell'offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché tuttavia l'offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali ” (vd. Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487).

Alla luce di questo condiviso insegnamento (specificamente riferibile all’ipotesi, analoga a quella in trattazione, contraddistinta da un progressivo aggiornamento delle giustificazioni dell’impresa aggiudicataria), si deve rilevare che, nel presente caso, la controinteressata ha dato corso ad una mera rimodulazione dei contenuti dell’offerta plausibilmente collegata all’aggiornamento dei preventivi e ad una lieve rettifica dei costi del personale, così da emendare originari errori di calcolo ovvero da correggere la sovrastima di talune poste passive, senza comunque incidere sfavorevolmente sulla sostenibilità del prezzo a corpo dedotto in gara e sugli elementi essenziali dell’offerta.

Le tre censure esaminate devono quindi essere disattese.

11. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente ricorda che, in sede di giustificazioni, la controinteressata dichiarava di aver “ individuato e contattato attraverso il proprio fornitore una cava dotata di regolare autorizzazione […] denominata “La Fornace” e sita in Comune di Pederobba ”.

Contesta in questa sede la veridicità di tale informazione, producendo le note delle imprese, cui sarebbe riconducibile la titolarità della cava, le quali avrebbero a loro volta dichiarato di non aver sottoposto al Consorzio e alla fornitrice Nervesa Inerti preventivi o proposte di fornitura di argilla per i lavori di realizzazione della discarica di Loria, oggetto di appalto.

Si tratta di una circostanza irrilevante, dal momento che né la legge di gara né i chiarimenti chiesti dalla commissione avevano sollecitato la produzione di preventivi scritti, dovendo essere invece attestata, come espressamente prescritto dal capitolato speciale d’appalto (punto D.1.1), la sola provenienza del materiale da una cava oggetto di gestione debitamente autorizzata. Attestazione che la controinteressata ha però fornito in gara e ha ulteriormente comprovato nel giudizio (fatte comunque salve le ulteriori verifiche della stazione appaltante, pertinenti alle fasi esecutive dell’appalto) mediante la produzione (doc. 7, depositato il 21 giugno 2020) delle comunicazioni attestanti le interlocuzioni con il soggetto gestore e l’impresa fornitrice degli inerti.

Anche tale profilo di censura non è dunque suscettibile di favorevole apprezzamento.

12. Il ricorso, per le ragioni sin qui esposte, deve dunque essere respinto.

Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.

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