TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-12-06, n. 202306758

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-12-06, n. 202306758
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306758
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 06758/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03192/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3192 del 2023, proposto da
TMP S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. D M, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

contro

COMUNE DI MASSA LUBRENSE, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato discendente dalla sentenza n. 666/2023 del 16 febbraio 2023, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, VII Sez. Civile, nei confronti del Comune di Massa Lubrense in materia di corrispettivi per il servizio di gestione delle aree di sosta pubbliche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe, con la quale il Comune di Massa Lubrense è stato condannato al pagamento nei suoi confronti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate “per il primo grado in € 446,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi di avvocato oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, IVA e CPA, e per il grado di appello in € 1.195,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, IVA e CPA”.

In dettaglio, la medesima chiede che sia dichiarato l’obbligo del Comune di Massa Lubrense di provvedere al pagamento in suo favore delle suddette somme con i relativi accessori indicati in sentenza, maggiorate della rivalutazione e degli interessi legali, e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.

La ricorrente domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.

L’intimata amministrazione comunale non si è costituita.

All’udienza camerale del 5 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:

- sussiste la legittimazione passiva del Comune di Massa Lubrense;

- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza della Corte di Appello di Napoli azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti;
b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;

- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.

3. Si ritiene, pertanto, che:

- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione;
entro detto termine il Comune di Massa Lubrense dovrà provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate nel titolo indicato in epigrafe a titolo di spese processuali, maggiorate delle voci accessorie individuate dal giudice civile (ossia del rimborso spese generali nella misura del 15%, dell’IVA e del CPA nella misura di legge), nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di rilascio (25 settembre 2023) del certificato di passaggio in giudicato della sentenza stessa e sino al soddisfo;

- va invece esclusa la rivalutazione, pure richiesta da parte ricorrente. Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 8 marzo 2016, n. 1263). Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro — assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c. — la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, c.c.: ebbene, nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente;

- va, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629;
T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Quanto, invece, alla sua data di decorrenza finale, la penalità in parola, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (cfr. Cons. Stato, A.P., 9 maggio 2019, n. 7;
Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464);

- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione;
si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;

- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;

- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Comune di Massa Lubrense, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità e dell’importo della controversia.

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