TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202100461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202100461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100461
Data del deposito : 11 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2021

N. 00461/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00971/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 971 del 2018, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P A M e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Bonazzi in Bologna, via Santo Stefano n. 23;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso la cui sede, in via A. Testoni n. 6 è domiciliato ex lege ;

per l'annullamento

a) del provvedimento in data 7/9/2018, con cui la Prefettura di Modena ha disposto la reiezione della domanda di iscrizione della ditta -OMISSIS-S.r.l. nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della Provincia di Modena ai sensi dell'art.

5 - bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;
del rapporto del GIRER (Gruppo Interforze per la Ricostruzione in Emilia Romagna) in data 24/01/2018 e delle conseguenti considerazioni, di contenuto sconosciuto;
c) delle note della Direzione Investigativa Antimafia, Sezione Operativa di Bologna n. -OMISSIS-, in data 23/09/2015 e n. -OMISSIS-prot.-OMISSIS-, in data 25/10/2017, sconosciute;
d) degli atti e dei verbali delle riunioni del GIRER del 08/05/2018 ed in ultimo del 03/08/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno- U.T.G. Prefettura di Modena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza ex art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, il dott. U G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia concerne l’azione impugnatoria svolta da -OMISSIS-s.r.l. – società operante nel settore della “demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile” - nei confronti di Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura d Modena al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento in data 07/09/2018, con il quale la suddetta Prefettura ha respinto la domanda della stessa di essere iscritta nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della Provincia di Modena (c.d. “white list”);
atto, questo, avente anche efficacia di comunicazione interdittiva antimafia nei riguardi della stessa società odierna ricorrente.

-OMISSIS-s.r.l. ritiene illegittima la suddetta misura interdittiva e ne chiede, conseguentemente, l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi in diritto: violazione degli artt. 84, 91, e 94 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e violazione del principio di ragionevolezza degli atti amministrativi, essendo mancanti, nel caso di specie, quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, la cui presenza può giustificare l’emissione della gravata misura interdittiva. Inoltre, il provvedimento prefettizio è carente della necessaria motivazione di tipo causale che colleghi i fatti esposti dall’Autorità procedente con l’asserito pericolo che la ricorrente sia impresa soggetta a pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. Nella specie, la ricorrente ritiene che il quadro indiziario evidenziato dalla Prefettura, in quanto costituito essenzialmente dalle frequentazioni e legami personali intrattenuti dal sig. -OMISSIS- sia con il sig. -OMISSIS-sia con due dipendenti di -OMISSIS-s.r.l., sia fondato su elementi che palesemente disattendono i parametri ai quali è strettamente ancorato l’esercizio del potere straordinario sottostante l’emissione delle interdittive antimafia. Gli elementi evidenziati dalla Prefettura difettano di motivazione riguardo al rapporto causale tra i fatti rilevati e il pericolo di infiltrazione mafiosa e di illustrazione delle modalità e dei mezzi attraverso i quali detto condizionamento si verificherebbe;
in tal modo risulta impossibile, per la ricorrente, ricostruire e controllare l’iter logico seguito dalla Prefettura, con evidente lesione del suo diritto di difesa. Con un secondo ordine di censure, -OMISSIS-s.r.l. ritiene violate le norme sul procedimento amministrativo di cui agli artt. 7, 9, 10 e 10 bis L. n. 241 del 1990 e il principio generale posto a tutela del giusto procedimento, ritenendo altresì illegittimo il provvedimento impugnato per eccesso di potere per carenza di attività istruttoria. Secondo la ricorrente, anche nel caso di adozione di interdittiva antimafia, l’avvenuta esclusione del contraddittorio procedimentale non può trovare giustificazione alcuna nella dichiarata esigenza di salvaguardare la riservatezza di atti coperti da segreto istruttorio, ovvero di atti comunque sottratti alla conoscenza del soggetto destinatario dell’interdittiva in ragione della salvaguardia di preminenti esigenze di pubblico interesse, in quanto nessuno degli atti vagliati dalla Prefettura soffre di limitazioni all’accesso. La partecipazione dell’interessato alla formazione della decisione della Prefettura si giustifica anche, a dire della ricorrente, quale elemento deflattivo di un crescente contenzioso, in tutti quei casi in cui le situazioni di sospetto o le congetture ipotizzate dall’Autorità procedente, potrebbero ricevere un diverso apprezzamento ove meglio approfondite con il contributo degli interessati.

Il Ministero dell’Interno intimato, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, ritiene infondato il ricorso e ne chiede, pertanto, la reiezione.

Alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2021, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Innanzitutto, Il Tribunale ritiene opportuno, in via generale, richiamare i principi stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di comunicazioni interdittive antimafia e dinieghi di iscrizione nelle white list provinciali (v. ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 14/4//2017 n. 670 3/5/2016, n. 1743), con particolare riguardo alla ratio di tali misure, volto alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione. In tale ambito, per l’adozione del provvedimento interdittivo rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, che vanno letti sinergicamente, mentre una visione ‘parcellizzata’ di essi risulterebbe del tutto fuorviante. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito, infatti, che l’informativa antimafia non ha natura sanzionatoria e che il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più «probabile che non», alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è quello mafioso. Pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa – purché essi siano certi sotto il profilo fattuale - possono anche essere penalmente irrilevanti e persino oggetto di pronunce assolutorie (v. in termini: Cons. Stato, sez. III, 4/5/2018 n. 2655), mantenendo, tuttavia, inalterata la loro valenza indiziaria a carico dell’imprenditore che si pone su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità idonea a legittimare l’adozione dei provvedimenti impugnati. Dalle considerazioni che precedono deriva necessariamente la constatazione che la Prefettura procedente è organo dotato di ampia discrezionalità di apprezzamento in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa, con l’ulteriore conseguenza che tale valutazione è sindacabile, in sede giurisdizionale, solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, rimanendo quindi estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1/10/2010 n. 7260). Sulla base delle sopra indicate premesse e scendendo ad esaminare i motivi del ricorso, il Tribunale osserva che, con il primo di essi, -OMISSIS-s.r.l. ritiene illegittimo il diniego di iscrizione nella white list della provincia di Modena avente efficacia anche quale informazione interdittiva antimafia, in quanto mancherebbero, nel caso di specie, i presupposti minimi richiesti ex lege per potere adottare tale tipologia di provvedimenti. In particolare, secondo la ricorrente la motivazione dell’atto è carente riguardo alla esplicitazione del nesso causale che deve necessariamente collegare i fatti evidenziati nella misura interdittiva e il pericolo che l’impresa destinataria della stessa sia soggetta a condizionamento da parte di organizzazioni di tipo mafioso. La ricorrente rileva inoltre, ulteriore carenza motivazionale nella mancata esplicitazione, nel provvedimento impugnato, di quali siano le modalità e i mezzi attraverso i quali detto condizionamento si possa realizzare.

Il Collegio ritiene che tali considerazioni non possano essere condivise, in ragione dell’oggettiva consistenza e pertinenza degli elementi sulla base dei quali U.T.G. – Prefettura di Modena, a conclusione dell’ampia, approfondita attività istruttoria espletata dal Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia – Romagna (G.I.R.E.R.) e dalle altre Forze di Polizia impiegate nel procedimento in questione, ha negato a -OMISSIS-s.r.l. la richiesta iscrizione nella white list provinciale, contestualmente provvedendo ad adottare, nei confronti della stessa, l’informazione interdittiva antimafia.

Nel dettaglio, i suddetti elementi indiziari sono incentrati sulla figura, le frequentazioni e le cointeressenze facenti capo all’Amministratore Unico della ricorrente sig. -OMISSIS-, rilevate nel corso della già citata attività istruttoria espletata dalle Forze di Polizia.

1)-Innanzitutto, risulta di oggettiva, particolare gravità l’elemento, di rilievo penale, accertato a carico del sig. -OMISSIS-. Egli, pur essendo stato assolto dal G.I.P. del Tribunale di Bologna con la sentenza n. 634 del 15/3/2011 per il reato di estorsione in concorso (non essendo stato dimostrato che egli avesse apportato un contributo volontario all’operazione estorsiva oggetto della decisione), risulta tuttavia espressamente citato nella motivazione della suddetta decisione proprio riguardo al riferito tentativo di estorsione perpetrato in danno di una società immobiliare, risultando, dal tenore di una conversazione, “…che il -OMISSIS- sia stato semplicemente messo al corrente dai soci -OMISSIS- dell’iniziativa dagli stessi intrapresa, senza avere fatto nulla ad impedirla..”. Tale sentenza, quindi, pur avendo assolto il -OMISSIS- dal reato di estorsione in concorso per insufficienza di prove, tuttavia riconosce che il medesimo, dopo essere stato messo al corrente del tentativo di estorsione perpetrato da suoi due soci (in altra società), non ha fatto nulla per impedire la commissione del reato. Tale elemento, ancorché sia contenuto in una sentenza penale assolutoria, risulta particolarmente rilevante e significativo in questo specifico ambito amministrativo, dimostrando esso l’esistenza di rapporto di contiguità e cointeressenza tra il -OMISSIS- e gli autori dell’estorsione, che, sempre secondo la citata sentenza, l’hanno eseguita con l’aggravante del “metodo mafioso”;
2) Inoltre, detta sentenza si rivela ulteriormente significativa perché il -OMISSIS-, pur dopo essere stato assolto dalla suddetta grave imputazione, anziché prendere le distanze dal socio -OMISSIS- che era stato condannato per il suddetto reato di estorsione in concorso commesso con l’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991, come era logico attendersi, ha continuato, nel tempo, a frequentare e ad intrattenere rapporti economici e d’affari con il -OMISSIS-, rimanendo perfino nella compagine sociale di -OMISSIS-. s.n.c. di -OMISSIS- Antonio, -OMISSIS- &
C.;
3) La suddetta società di persone risulta inoltre rilevante, riguardo alla vicenda in esame, oltre che per la compagine sociale che annovera, come si è detto, il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, anche per il fatto di essere anch’essa impresa destinataria di interdittiva antimafia, adottata dalla Prefettura di Bologna in data 25/11/2013;
4) Il sig. Gaetano -OMISSIS-, come si è detto socio al 50% di -OMISSIS-. s.n.c. con il -OMISSIS-, è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Modena con la più volte citata sentenza perché responsabile del grave reato di estorsione in concorso aggravato ai sensi dell’art. 7 L. n. 203 del 2001 (“metodo mafioso”), in quanto “…come appartenente alla società -OMISSIS-. mediante violenza e minaccia ad avvalendosi anche dell’appoggio di alcuni pregiudicati affiliati all’associazione di tipo camorrista, denominata ‘Clan dei Casalesi’ con atti intimidatori costringeva i soci dell’immobiliare…al pagamento di un credito a favore dei soci dell’-OMISSIS-. s.n.c..”;
5) Ulteriore elemento indicativo del pericolo di condizionamento della ricorrente deriva dal fatto che detta società ha avuto, alle proprie dipendenze, in anni recenti (2017) soggetti risultati contigui al già menzionato “clan dei Casalesi”. In particolare, -OMISSIS-s.r.l. risulta avere assunto alle proprie dipendenze, nell’anno 2017, il sig. -OMISSIS- che è cugino del sig. -OMISSIS-, persona in accertato rapporto di contiguità e di strette cointeressenze con detta consorteria camorristica. Sempre nell’anno 2017, la società ricorrente ha assunto anche il sig. -OMISSIS-, fratello del già menzionato sig. -OMISSIS-, contiguo al “clan dei Casalesi”;
6) Quest’ultimo è stato infatti individuato dalle Forze di Polizia quale personaggio di spicco nell’attività di reimpiego di denaro di illecita provenienza all’interno dell’ambito camorristico del “clan dei Casalesi”, attività espletata avvalendosi di diverse imprese al medesimo riconducibili, quali la società -OMISSIS- Co. SN con sede in Rubiera (RE) e -OMISSIS- s.r.l., società avente anch’essa sede in Rubiera (RE). Quest’ultima società ha avuto, quale amministratore unico e detentore della maggioranza delle quote del capitale sociale negli anni dal 2008 al 2017, il sig. -OMISSIS-, divenuto poi dipendente della società ricorrente nel 2017 e già Amministratore Unico di altra società: la -OMISSIS-s.r.l., risultante anch’essa destinataria di interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Bologna, sulla base delle accertate strette cointeressenze tra il sig. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-.

Il Collegio ritiene pertanto che gli elementi evidenziati dalla Prefettura nel provvedimento impugnato siano oggettivamente significativi e particolarmente probanti per ritenere che – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente con l’esaminato primo mezzo di impugnazione - -OMISSIS-s.r.l. sia operatore economico sul quale effettivamente gravi il pericolo di possibile condizionamento da parte di organizzazioni di tipo mafioso, risultando dimostrata, sulla base del provvedimento impugnato e degli altri gli atti di causa, la permanenza nel tempo e l’attuale esistenza di rapporti economici e societari, frequentazioni personali e cointeressenze economiche tra l’amministratore unico della società e soggetti di accertata contiguità con associazione di tipo mafioso.

Il Collegio deve osservare, riguardo al secondo mezzo di impugnazione, che anch’esso risulta infondato.

Va ribadito, conformemente all’indirizzo di gran lunga prevalente nella giurisprudenza amministrativa e più volte condiviso da questo Tribunale, che la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 della l. n. 241/1990 e del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 159 del 2011 (Cons. Stato Sez. III, 17/11/2020 n. 7146;
6/5/2020 n. 2854;
3/3/2020 1576;
21.1.2020, n. 820). Nel caso in esame, va comunque osservato che, in relazione al chiaro quadro d’insieme, come sopra illustrato, nel quale sono risultati evidenti, nonché particolarmente rilevanti e significativi gli elementi che la Prefettura ha posto a base della misura interdittiva adottata nei confronti della ricorrente, sarebbe comunque risultata ultronea l’eventuale ulteriore partecipazione al procedimento da parte della ricorrente. Dagli atti di causa risulta infatti che -OMISSIS-s.r.l., destinataria dell’avviso ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990, ha potuto presentare alla Prefettura le proprie osservazioni, le quali hanno ricevuto espresso riscontro – seppure di segno negativo per la ricorrente - nel provvedimento impugnato.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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