TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-03-03, n. 201601168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-03-03, n. 201601168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201601168
Data del deposito : 3 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03795/2011 REG.RIC.

N. 01168/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03795/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3795 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G A e S T, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

a) della nota-telegramma prot. 333 D/79846 del 22 aprile 2011 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con la quale è stato disposto che il ricorrente si presentasse il giorno 27 aprile 2011 presso il Servizio operativo Centrale di Sanità in Roma, per essere sottoposto ad accertamenti sanitari, integrata con nota-telegramma di pari data e numero, con la quale è stato altresì disposto che il ricorrente, in data 29 aprile 2011, venisse fatto presentare presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma nel “Compendio Forte Ostiense”, per essere sottoposto alla verifica della permanenza dei requisiti attitudinali;

b) del verbale n. 1 del 29 aprile 2011 della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali del Ministero dell’Interno con il quale il ricorrente è stato giudicato “-OMISSIS- notificato al ricorrente in data 4 maggio 2011;

c) di tutti gli atti, di contenuto sconosciuto, citati nel verbale sub b), quali il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/10E.5.1./386 del 26 aprile 2011 di nomina della Commissione per accertare la permanenza dei requisiti attitudinali in capo al ricorrente in ottemperanza alla nota della Questura di Napoli n. 2.8.8/15193 datata 4 aprile 2011, atti mai comunicati e/o notificati al ricorrente, nonché di ogni altro atto relativo allo svolgimento delle prove attitudinali cui è stato sottoposto il ricorrente il giorno 29 aprile 2011, dai quali è scaturito il giudizio di inidoneità attitudinale al servizio in Polizia;

d) della nota del 9 maggio 2011 inviata dal Ministero dell’Interno alla Questura di Napoli di comunicazione degli esiti negativi di cui al citato verbale del 29 aprile 2011 e nella quale si preannuncia il provvedimento di cessazione dal servizio del ricorrente;

e, con motivi aggiunti

e) del decreto n. 333-D/79846 con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio del ricorrente;

f) di ogni altro atto antecedente e presupposto ed, in particolare, di tutte le risultanze delle prove attitudinali alle quali è stato sottoposto il ricorrente, nonché del giudizio finale formulato dalla commissione;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali il Ministero dell’interno dopo averlo sottoposto, a seguito di un periodo di -OMISSIS-, alla verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici attitudinali, lo ha giudicato “-OMISSIS-

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.

Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di cessazione dal servizio adottato dal Capo della Polizia unitamente alle risultanze delle prove attitudinali poste a base -OMISSIS-.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.

Con una prima serie di censure parte ricorrente lamenta una presunta contraddittorietà nell’agire dell’amministrazione che non avrebbe da subito comunicato i presupposti in base ai quali procedeva all’accertamento dei requisiti psico-fisico-attitudinali;
inoltre, dai telegrammi di convocazione del 22 aprile 2011 alla data di espletamento delle prove attitudinali sarebbe trascorso un tempo insufficiente (solo 7 giorni).

Nel merito, contesta che l’amministrazione potesse sottoporlo, in qualità di agente in servizio, agli stessi accertamenti attitudinali previsti per l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato.

Nessuna delle predette censure merita di essere accolta.

Come esposto in fatto il ricorrente, assistente di Polizia, al termine di un quinquennio di sospensione cautelare dal servizio (derivante da un procedimento penale avviato nei suoi confronti) è stato sottoposto alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

La giurisprudenza (si veda in particolare, Consiglio di Stato, n. 6882/2011, n. 4231/2015, n. 2964/2015, T.A.R. Lazio, Roma n. 13167/2015) ha da tempo affermato che dalla formulazione letterale dell'art. 2, d.m. 30 giugno 2003 n. 198, recante il Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli, si ricava che detti requisiti non vanno necessariamente accertati una volta per tutte all'atto di assunzione in servizio, avendo l'Amministrazione sempre la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti psico — fisici ed attitudinali dei propri dipendenti.

In particolare, il Regolamento ministeriale n. 198/2003, nel definire i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, accomuna, in unica disciplina, i requisiti psico-fisici e quelli attitudinali e non contempla distinzioni fra le verifiche da fare al momento dell'ingresso in carriera e quelle da fare in costanza di rapporto. D'altra parte una ipotetica differenziazione tra il regime della verifica dei requisiti psico-fisici e quelli attitudinali non avrebbe alcuna base razionale, laddove l'ordinamento del personale di P.S. contempla il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti in corso di rapporto, mentre il citato art. 2 del regolamento del 2003, al terzo ed ultimo comma, con disposizione di chiusura, prevede che il "giudizio di idoneità al servizio", complessivamente intesa (psico-fisica ed attitudinale) può essere chiesto dall'Amministrazione, non solo in occasione di istanze di congedi ed aspettative presentate dal personale, ma anche "con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate di ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio". Secondo giurisprudenza consolidata è questa la previsione normativa che, nel caso di rientro in servizio del personale di P.S. dopo una lunga assenza, consente all'Amministrazione di sottoporre il dipendente riammesso alla verifica del possesso dei requisiti non solo di idoneità psico-fisica, ma anche attitudinali. Infatti appare più che ragionevole ritenere che nella categoria delle "specifiche circostanze rilevate d'ufficio" rientri anche la situazione del dipendente, tornato a prestare servizio effettivo dopo una sospensione dal servizio di durata pluriennale, poiché la lunga inattività costituisce una circostanza, rilevata di ufficio, sufficiente a richiedere la verifica dell'idoneità complessiva al servizio dell'operatore di polizia in considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio di P.S.

Nella fattispecie, con la nota del 9 maggio 2011 l’amministrazione ha motivato la sottoposizione del ricorrente agli accertamenti in questione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 del citato DM n. 198/2003 ai fini della reintegrazione nelle funzioni di polizia dopo il lungo periodo di assenza (durato 5 anni).

Ritiene il Collegio che l'accertamento del possesso del requisito psico attitudinale si collega al dato oggettivo del luogo periodo di interruzione del servizio attivo (cinque anni) cui l'amministrazione ha ricondotto, con valutazione di merito che non si configura né illogica né sproporzionata ai fini perseguiti - chiaramente enunciati nell'atto che si impugna - l'opportunità di una rinnovata verifica in relazione alla peculiarità dei compiti demandati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

Deve poi osservarsi che, sussistendo tutti i presupposti sostanziali per procedere agli accertamenti in questione, nessun concreto pregiudizio può essere derivato al ricorrente per il solo fatto di essere stato informato solo in un secondo tempo (in data 9 maggio 2011) delle disposizioni normative applicate dall’amministrazione (DM n. 198/2003). Nessun dubbio poteva, infatti, ingenerarsi circa il tipo di prove cui il ricorrente doveva assoggettarsi in quanto con i telegrammi del 22 aprile 2011 egli è stato convocato per essere sottoposto agli “accertamenti psicofisici” e “alle verifiche della permanenza dei requisiti attitudinali”;
né può ritenersi troppo breve il preavviso di una settimana trattandosi di prove per testare la salute e la personalità del ricorrente e non di esami per i quali era necessaria una specifica preparazione.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha ritenuto viziato da difetto di motivazione, sviamento ed illogicità il giudizio di non idoneità espresso dalla competente commissione.

Anche tali censure devono essere respinte.

Ed infatti, come può ricavarsi dal verbale preliminare del 29 aprile 2011, la Commissione nel definire che le prove avrebbero riguardato la verifica del livello, evolutivo, del controllo emotivo, della socialità e della capacità intellettiva, stabiliva altresì che l’esaminando sarebbe stato giudicato non idoneo qualora avesse riportato una media globale inferiore ai dodici ventesimi, oppure una valutazione inferiore agli otto ventesimi in una delle categorie sopra indicate. Nella specie il ricorrente è stato dichiarato non idoneo avendo riportato una media attitudinale di 8,750 inferiore al limite minimo di 12/20 prefissato dalla Commissione. Dal verbale del colloquio in atti si ricava l’attribuzione del punteggio numerico per ogni categoria indicata nonché l’esplicitazione delle ragioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio per ciascuna delle categorie medesime (il ricorrente non ha ottenuto per nessuna delle categorie il punteggio minimo;
segnatamente: punteggio 10 per il livello evolutivo, 8 per il controllo emotivo, 7 per la capacità intellettiva e 10 per la socialità). In particolare, non si ravvisa alcun “conflitto valutativo” nell’aver definito il ricorrente “opportunisticamente desideroso di rientrare in servizio ma, demotivato e, a suo dire, disilluso nei confronti dell’amministrazione” per cui “non è possibile prevederne un impegno ed una autorevolezza quale quella richiesta per il ruolo in questione”.

Né può sostenersi, come vorrebbe parte ricorrente, che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il particolare stato emotivo del ricorrente a seguito della vicenda penale che lo ha visto coinvolto e della conseguente sospensione dal servizio.

E’, infatti, evidente, stante la delicatezza e peculiarità dei compiti affidati alla polizia comportanti anche l’uso di armamenti, la necessità di procedere a un giudizio obiettivo circa la sussistenza o meno dei requisiti attitudinali per svolgere il servizio;
giudizio che non può (e non deve) tenere conto di particolari situazioni personali.

Tanto premesso, è noto che la verifica dell’idoneità attitudinale all’impiego involge, con carattere di collegialità ed in base a sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio, la complessiva personalità dell’interessato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione i quali, secondo le esemplificazioni di cui alla Tabella allegata al citato D.M. n. 198/2003, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Al riguardo, il giudizio negativo formulato dalla Commissione attitudinale, per come motivato, stante l’adeguatezza e la sufficienza delle valutazioni effettuate ed esplicitate, deve ritenersi immune dai vizi di illogicità, sviamento e di carenza motivazionale sollevati.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

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