TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-12-23, n. 201906115
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Pubblicato il 23/12/2019
N. 06115/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2017, proposto da
Luigi D’A, rappresentato e difeso dall’avv. A A C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. V Buschini in Napoli, viale Gramsci, n. 19, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. E F, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Cesario Console, n. 3, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Urbanistica prot. n. 268 del 22.12.2016, in pari data notificata, con cui l'ente locale ha ingiunto al ricorrente di demolire, nel termine di 90 giorni, le opere realizzate in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, con contestuale ripristino dei luoghi;2) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, segnatamente della relazione prot. n. 14016 del 16.12.2016 della Polizia Municipale e del Responsabile dell'Area Urbanistica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 10 gennaio 2014 e depositato il 22 febbraio 2017, Luigi D’A, proprietario di un immobile nel Comune di Trentola Ducenta, alla via Pagano n. 42, costituito da un piano terra con porticato, un primo piano ed un secondo piano (sottotetto), ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Urbanistica prot. n. 268 del 22 dicembre 2016, notificata in pari data, con cui il suddetto ente locale gli ha ingiunto di demolire, nel termine di 90 giorni, “ le opere realizzate in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali ”, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi;ha chiesto altresì l’annullamento, ove e per quanto occorresse, della relazione prot. n. 14016 del 16 dicembre 2016 della Polizia Municipale e del Responsabile dell'Area Urbanistica.
A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
I Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 33, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 89 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’azione amministrativa.
II Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 33, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere, errata valutazione dei presupposti fattuali, illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’azione amministrativa.
III Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’azione amministrativa.
IV Violazione e falsa applicazione dell’art.7 e ss. della L. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento di legge, difetto d’istruttoria, pretestuosità della motivazione, sviamento della funzione amministrativa.
Il D’A ha chiesto, inoltre, la nomina di un Verificatore, al fine di meglio accertare l’effettivo stato e la concreta consistenza dell’immobile e delle opere controverse.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Trentola Ducenta, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Alle camere di consiglio del 22 marzo 2017 e 5 aprile 2017 la causa è stata rinviata, rispettivamente al fine di consentire alla parte ricorrente la regolarizzazione degli atti del PAT e di controdedurre alla memoria del 3 aprile 2017 prodotta dal Comune di Trentola Ducenta.
Con l’ordinanza n. 599 del 27 aprile 2017 questa Sezione,
“ Considerato che il ricorso non appare, prima facie, manifestamente infondato e che sussiste la necessità di approfondimenti incompatibili con la fase cautelare;
Considerato che ricorre il requisito del periculum in mora, in quanto la demolizione delle opere in questione comporterebbe per il ricorrente un danno grave ed irreparabile;
Ritenuto quindi necessario sospendere l’ordine di demolizione al fine della conservazione della res integra sino alla definizione del giudizio nel merito; ”,
ha accolto l’istanza cautelare e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 settembre 2017.
Con l’ordinanza n. 599 del 27 aprile 2017 questa Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione, individuando all’uopo il Direttore della Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega a un Dirigente o funzionario dell’ufficio, formulando i seguenti quesiti:
“ 1) verificare se gli interventi realizzati ai fini del cambio di destinazione d’uso da porticato a ingresso ad abitazione abbiano comportato la chiusura del porticato in modo da ricavare un ulteriore volume oppure se il porticato sia rimasto comunque aperto e, nel caso, in che termini;
2) verificare se il piccolo w.c., oggetto dell’ordine di demolizione, sia stato realizzato all’interno di un più ampio locale chiuso assentito con il permesso di costruire prot. n. 268 del 22.12.2016 oppure come nuova ulteriore volumetria;
3) verificare se il piano secondo (sottotetto), oggetto dell’ordine di demolizione, sia stato realizzato in un periodo precedente al 1942, contestualmente agli altri due piani del fabbricato, e, in ogni caso, se il medesimo sottotetto sia stato comunque ricompreso nel permesso di costruire di cui alla nota prot. n. 21/2011 del 24.11.2011, in quanto rientrante nel progetto allegato all’istanza di rilascio di quest’ultimo e nella relativa relazione tecnica asseverata; ”,
ed è stata fissata l’udienza pubblica di discussione alla data dell’11 aprile 2018;con la medesima ordinanza è stato fissato l’anticipo sul compenso spettante al verificatore nell’importo di € 600,00 (euro seicento/00), provvisoriamente posto a carico di parte ricorrente, salvo rivalsa all’esito della definizione del merito del giudizio, e da corrispondersi prima dell’inizio delle attività.
Il verificatore, Arch. G D M, all’uopo delegato, in data 15 gennaio 2018 ha depositato la relazione conclusiva, con allegata la relativa documentazione, nella quale ha ritenuto in definitiva “ di poter affermare che entrambi gli ambienti ricavati al piano terra a seguito della chiusura parziale dei porticati esistenti, determinano nuova volumetria rispetto a quella assentita con il permesso a costruire di cui alla nota prot. n° 21/2011 del 24.11.2011 e che non è stato possibile accertare la preesistenza dei locali sottotetto posti al secondo piano in epoca antecedente al 1942 o che comunque la costruzione degli stessi locali fosse coeva al restante edificio. E’ possibile riferire invece che i due ambienti sottotetto, pur essendo rappresentati nei grafici, non risultano ricompresi nei volumi assentiti dal richiamato permesso a costruire di cui alla nota prot. n° 21/2011 del 24.11.2011. ”.
In data 4 aprile 2018 parte ricorrente ha depositato la domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata al Comune di Trentola Ducenta e assunta al protocollo comunale n. 4504 in pari data del 4 aprile 2018.
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2018, in accoglimento dell’istanza del difensore di parte ricorrente e senza opposizione del difensore di parte resistente, è stato disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 20 dicembre 2018, stante l'avvenuta presentazione della suddetta domanda di sanatoria;all’udienza pubblica del 20 dicembre 2018 la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 giugno 2019, senza opposizione del Comune di Trentola Ducenta, alla luce della dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine alla circostanza che l’ente locale resistente stava esitando il provvedimento.
Il D’A in data 25 giugno 2019 ha depositato la nota prot. n. 8914 del 24 giugno 2019, concernente lo stato della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, con la quale il Responsabile dell’area urbanistica, premesso di aver assunto le relative funzioni in data 12 giugno 2019, ha rappresentato che “ provvederà in tempi brevi e compatibilmente con gli impegni di ufficio alla verifica della documentazione relativa alla richiesta di PdC di cui sopra ” - il suddetto permesso di costruire in sanatoria presentato da parte ricorrente, prot. n. 4504 del 4 aprile 2018.
Alla camera di consiglio del 26 giugno 2019 la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza pubblica del 13 novembre 2019, al fine di consentire il completamento del procedimento relativo alla citata richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
All’udienza pubblica del 13 novembre 2019 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo parte ricorrente prodotto istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione e atteso il perfezionamento dell’ulteriore silenzio dell’amministrazione comunale resistente qualificabile come silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto.
Al riguardo, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'originario ricorso che deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio, già adottato e divenuto inefficace, all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 novembre 2008, n. 1482;T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 7 novembre 2008, n. 19352;T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 4 novembre 2008 , n. 1911;T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306). In tali ipotesi, pertanto, viene a mancare l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, in considerazione della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo) sull'istanza di sanatoria o “condono”, anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dall'interessato (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, n. 3527 del 2 luglio 2015, n. 4123 del 23 luglio 2014, Sez. VII, n. 3605 del 26 luglio 2012), che vale comunque a superare la precedente ingiunzione a demolire, sicché nell'ipotesi di rigetto dell'istanza l'Amministrazione deve adottare un nuovo ordine di demolizione, con l'assegnazione in tal caso di un nuovo termine per adempiere (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, n. 5941 del 19 dicembre 2017, n. 4858 del 17 ottobre 2017, n. 5812 del 18 dicembre 2015, n. 2813 del 19 maggio 2015).
Tuttavia occorre precisare che secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, il decorso del termine di sessanta giorni non consuma il potere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001.
La disposizione dell’art. 13 della l. n. 47 del 1985 (riprodotta dal successivo art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001), invero, attribuisce sì significato provvedimentale di rigetto al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità, ma non dispone espressamente che il decorso del termine ivi indicato rappresenti, sul piano procedimentale, la chiusura del procedimento e specularmente determini, sul piano sostanziale, la definitiva consumazione del potere, con conseguente cristallizzazione della natura abusiva delle opere. Per vero, la previsione in subiecta materia di un’ipotesi di silenzio significativo è stata dettata nell’interesse precipuo del privato, cui è stata in tal modo consentita una sollecita tutela giurisdizionale;peraltro, il successivo ed eventuale atto espresso di diniego, impugnabile con motivi aggiunti, non è inutiliter dato , posto che il relativo (e doveroso) corredo motivazionale individua le ragioni della decisione amministrativa e consente di meglio calibrare le difese dell’istante che ritenga frustrato il proprio interesse alla regolarizzazione ex post di quanto ex ante realizzato sì sine titulo ma comunque nel rispetto della disciplina urbanistica (cd. abusività formale) (Cons. Stato Sez. IV, 2 ottobre 2017, n. 4574, TAR Campania Napoli, VIII, 11 dicembre 2018, n. 7109 e 15 febbraio 2018, n. 1040).
Passando ad analizzare il caso di specie alla luce della sopra richiamata giurisprudenza occorre rilevare che, dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, successivamente alla proposizione dell’odierno gravame e all’esito della verificazione disposta da questa Sezione con l’ordinanza n. 599 del 27 aprile 2017, parte ricorrente in data 4 aprile 2018 ha presentato al Comune di Trentola Ducenta la domanda di sanatoria, assunta al protocollo comunale n. 4504 in pari data del 4 aprile 2018, versata in atti, in riferimento alle medesime opere oggetto dell’ordinanza di demolizione prot. n. 268 del 22 dicembre 2016, oggetto di impugnazione.
Più specificatamente, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla suddetta istanza, anch’essa versati in atti, il relativo progetto prevede la demolizione di parte delle opere in esecuzione della suddetta ordinanza di demolizione e l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in riferimento alle altre.
Inoltre nel caso di specie, non risultando in atti l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione comunale resistente, deve ritenersi formato il silenzio rigetto rispetto al quale sussisteva l’onere di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente stesso (T.A.R. Napoli, Sezione VIII, 11 dicembre 2018, n. 7109 cit, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9 marzo 2018, n. 680, T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 12 gennaio 2018, n. 29), cosa che nel caso di specie non risulta essere avvenuta. Deve, comunque ritenersi che rimane ferma la possibilità del Comune di Trentola Ducenta di provvedere in merito - ove non abbia già provveduto - in quanto, come detto, il decorso del termine di sessanta giorni non consuma il potere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza, oppure di adottare una nuova ordinanza di demolizione alla luce della formazione del silenzio rigetto stesso.
Conclusivamente, alla luce delle risposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese si ritiene che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa.
Quanto al compenso per il verificatore, il Collegio, tenuto conto dell’attività svolta e dei parametri tariffari applicabili, ritiene congruo determinare il compenso in suo favore nella misura di complessivi € 1,500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo sul compenso a lui spettante (dell’importo di € 600,00 - euro seicento/00), già disposto con l’ordinanza di nomina del verificatore stesso, da porsi a carico di parte ricorrente, atteso che quest’ultima ha presentato la domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in data 4 aprile 2018 e, quindi, successivamente al deposito della relazione conclusiva - in data 15 gennaio 2018 - da parte del verificatore, avente esito negativo nei suoi confronti.