TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310445

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310445
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 10445/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06391/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6391 del 2022, proposto da
Investire Sgr S.p.A. già Investire Immobiliare Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cabina di Regia istituita presso la Prefettura di Roma ai sensi dell'art. 11, comma 3.1. del D.l. n. 14/2017, non costituita in giudizio;



nei confronti

Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., Ca.Sa. S.r.l., Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per l'annullamento,

previa misura cautelare:

- del provvedimento del Prefetto di Roma n. 121850/Area I Osp datato 01.04.2022, notificato in data 11.04.2022, recante l'aggiornamento del piano degli sgomberi degli immobili

arbitrariamente occupati;

- degli atti e provvedimenti, non noti, di sospensione dell'esecuzione del piano degli sgomberi adottato con provvedimento prefettizio n. 280617 del 18.07.2019;

- degli atti e provvedimenti (non noti) con i quali il Prefetto, medio tempore, ha deciso di

eseguire gli sgomberi senza rispettare i criteri di priorità e temporali fissati nel Piano degli

Sgomberi adottato il 18.07.2019;

- degli atti e provvedimenti, non conosciuti, comunque adottati dal Prefetto di Roma dopo

l'adozione del piano prefettizio degli sgomberi ed in esecuzione dello stesso secondo le

previsioni dell'art. 11 del D.L. 14/2017 e s.m.i.

- degli atti e provvedimenti, non conosciuti, adottati dalla cabina di regia istituita presso la

Prefettura;

- di ogni altro atto al suddetto comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, del Ministero dell'Interno e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è proprietaria di diversi immobili siti nel Comune di Roma, tra i quali, per quanto interessa il presente ricorso, il fabbricato sito in Via S. Croce in Gerusalemme n. 55-59 (ex sede INPDAP) e l’immobile di Via Tiburtina n. 1250 (ex sede dell’Agenzia delle Dogane).

Detti immobili risultano ad oggi abusivamente occupati da persone di diversa nazionalità, che li utilizzano per finalità prevalentemente abitative, oltre che per l’esercizio di attività economiche.

Espone la ricorrente:

1) quanto all’immobile sito in Via S. Croce in Gerusalemme n. 55-59

-di aver interessato, fin dalla data di avvio delle occupazioni abusive (2013), tutte le autorità a vario titolo preposte o interessate alla gestione della problematica (Prefettura, Questura, Comando Carabinieri, Procura della Corte dei Conti), senza tuttavia ottenere lo sgombero degli immobili;

-che solo con comunicazione prot. n. 336469 del 2.10.2017, la Prefettura di Roma, pur riconoscendo la necessità di dover procedere allo sgombero del fabbricato, aveva evidenziato l’impossibilità di dare corso alle relative operazioni in assenza di contestuali interventi di assistenza in favore degli occupanti in condizioni di fragilità, da effettuarsi mediante l’iter procedurale individuato dall’art. 11 del DL n. 14/2017;

2) quanto all’immobile di Via Tiburtina n. 1250

- che l’immobile, dopo un primo sgombero, era stato nuovamente occupato nell’anno 2016;

- di aver denunciato all’autorità giudiziaria ed alle amministrazioni competenti lo stato di occupazione abusiva, senza sortire alcun effetto.

Aggiunge la ricorrente che a seguito di tali accadimenti, con provvedimento n. 280617 del 18.7.2019, il Prefetto di Roma aveva approvato un primo piano degli interventi di sgombero, relativo a 23 degli 82 stabili abusivamente occupati all’interno del Comune di Roma, in virtù dei poteri attribuitigli dal D.L. n. 14/2017 e dal successivo D.L. n. 113/2018. All’interno del suddetto piano non erano stati inseriti né l’immobile di Via S. Croce in Gerusalemme n. 55-59, né quello di Via Tiburtina n. 1250, ma solo un altro immobile di proprietà della ricorrente e non oggetto del presente giudizio (il fabbricato di Viale delle Provincie n. 196/198 inserito al n. 3 dell’elenco).

La ricorrente ha dunque impugnato detto piano prefettizio davanti al TAR del Lazio, nella parte in cui il medesimo non contemplava i due immobili ora richiamati, siti in Via S. Croce in Gerusalemme n. 55-59 ed in Via Tiburtina n. 1250 ed il TAR, con sentenza 1.09.2020, n. 9295, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto d’interesse.

In relazione a tali immobili, in data 31.03.2020, è stato adottato dal Tribunale di Roma – Sez. Gip/Gup un Decreto di Sequestro Preventivo ex art. 321 c.p.p., rimasto ineseguito alla data di presentazione del presente ricorso.

Sulla base di tale sopravvenienza, la ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Roma di provvedere ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 14/2017 e dell’art. 31-ter del D.l. n. 113/2018, inserendo nell’elenco allegato al piano degli sgomberi anche gli immobili interessati dal sequestro penale; ciò in applicazione di quanto previsto dal piano medesimo, nella parte in cui lo stesso prevedeva la possibilità di aggiornamenti “ in relazione al sopravvenire di ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di eventi in grado di incidere sull’incolumità pubblica e la sicurezza ”.

In assenza di riscontri da parte della Prefettura, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., volto ad ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e conseguentemente dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza ed il TAR del Lazio, con sentenza nr. 50/2022, ha accolto il ricorso, ordinando alla Prefettura di concludere il procedimento volto ad integrare il piano degli sgomberi, dando luogo alle operazioni conseguenziali.

A seguito della decisione, la Prefettura ha adottato il provvedimento prefettizio datato 1.04.2022, oggetto del presente ricorso, con il quale è stato rimodulato il piano degli sgomberi, includendovi sia l’immobile sito in via S. Croce Gerusalemme (in posizione n. 9 dell’elenco allegato al piano), sia l’immobile sito in via Tiburtina (in posizione n. 29 dell’elenco allegato al piano).

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha formulato le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Dl 14/2017 e degli artt. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000, nonchè dei corrispondenti obblighi di provvedere rimasti inadempiuti - Violazione e falsa applicazione del D.L. 17.03.2020, n. 18, così come convertito dalla l. 24.04.2020 n. 27 e dell’art. 17 bis della legge 17.07.2020, n. 77, nonché del DM Interno 5 agosto 2008, recante: “Incolumita' pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”e dell’art. 2 del RD n. 773/1931 (TULPS) - Violazione del principio di buona amministrazione individuato dall'art. 97, comma 1, Cost - Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto di motivazione ed istruttoria, irragionevolezza, sviamento, violazione dell’autovincolo - Incompetenza.

In sostanza, la ricorrente ha dedotto che nell’adottare l’aggiornamento del piano degli sgomberi la Prefettura avrebbe disatteso le prescrizioni, i criteri di priorità e le programmazioni da essa stessa stabilite, con effetto di autovincolo, nel Piano degli Sgomberi originario, violando l’art. 11 del D.L. n. 14/2017.

Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto che a seguito dell’adozione del provvedimento di sequestro penale del 30.03.2020 la Prefettura non aveva provveduto tempestivamente (cioè entro il termine semestrale) a rimodulare le priorità degli sgomberi, dando corso alle modifiche al piano solo nel mese di aprile del 2022 e che, in ogni caso, il Prefetto non aveva il potere di sospendere l’esecuzione degli sgomberi, da ritenersi di esclusiva pertinenza dell’A.G..

Ancora, la ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 11 del D.L. n. 14/2017, nella parte in cui lo stesso non fissa una data precisa di effettuazione dello sgombero del primo immobile dell’elenco e, in questo modo, non rende possibile determinare la data di sgombero di tutti gli immobili che seguono in elenco; peraltro la ricorrente ha lamentato la tardiva attivazione della cabina di regia prevista dall’art. 11, comma 3.1. del D.L. n. 14/2017, istituita dal Prefetto solo in data 23 febbraio 2021.

Sulla scorta di tali censure, la ricorrente ha concluso che “ la riprogrammazione è del tutto generica ed è stata approvata in modo del tutto arbitrario dal Prefetto in quanto si sarebbe dovuto disporre lo sgombero immediato e speditivo di tutti gli immobili in elenco secondo l’ordine di priorità stabilito e, in particolare, per quanto d’interesse della ricorrente,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi