TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202201976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201976
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 01976/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01142/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34;

per l’annullamento

del decreto del -OMISSIS- della Questura di Catanzaro, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. -OMISSIS-, nonché del decreto del -OMISSIS- della Prefettura di Catanzaro recante divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi ai sensi degli articoli 11 e 39 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 nr. 773;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del -OMISSIS- il Questore della Provincia di Catanzaro ha disposto la revoca del porto di fucile per uso caccia a suo tempo rilasciato in favore di -OMISSIS-.

A sostegno del provvedimento il Questore ha rilevato che in data -OMISSIS- il -OMISSIS- ha denunciato il furto, ad opera di ignoti, del fucile lasciato nella propria autovettura, nei pressi dell’abitazione e che in data -OMISSIS- è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di cui all’art. 20 bis della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa custodia di armi).

L’autorità di pubblica sicurezza ha evidenziato che dal comportamento dell’interessato emergono elementi che inficiano profondamente il giudizio di buona condotta, non potendosi escludere che il -OMISSIS- possa in qualche modo abusare delle armi o farne un uso illecito.

Con decreto del -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Catanzaro, preso atto della denuncia del -OMISSIS- per omessa custodia di armi, ha disposto nei confronti di costui il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, ritenendo che non offra sufficienti garanzie di buon uso delle armi.

Il -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso entrambi i provvedimenti, deducendone l’infondatezza e chiedendone l’annullamento.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, che ha prodotto documenti e memoria ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza straordinaria per l’abbattimento dell’arretrato del 14 ottobre 2022 la causa è stata assegnata in decisione.

Con un unico, articolato, motivo ha dedotto l’illegittimità dei due provvedimenti di cui sopra, denunciando carenza di motivazione, oltre che violazione dell’art. 43 T.U.LP.S., quale risultante a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, da interpretare ed applicare nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

L’automatica valenza ostativa di reati di particolare tenuità, per il quale è stato emesso decreto penale di condanna del -OMISSIS-, sarebbe anche irragionevole e violerebbe i principi di eguaglianza e proporzionalità.

I provvedimenti sarebbero, inoltre, affetti dal vizio di eccesso di potere, sviamento di potere manifesta ingiustizia, contraddittorietà della motivazione o quantomeno per difetto di istruttoria.

Le valutazioni alla base dei provvedimenti impugnati non dovrebbero essere effettuate in astratto, ma in concreto, sulla base di un’adeguata istruttoria, che nella specie non sarebbe stata effettuata.

Vi sarebbe violazione degli articoli 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e illogica valutazione degli elementi di fatto, rilevandosi che la prosi di inaffidabilità è stata desunta dalla p.a. in modo irragionevole da circostanze inidonee a far dubitare sulla serietà e affidabilità dell’interessato, giacché nella specie non vengono in rilievo comportamenti sintomatici di pericolosità o inaffidabilità.

Il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento di entrambi gli atti impugnati, poiché illegittimi, ravvisandosi l’eccesso di potere, lo sviamento di potere e/o la manifesta ingiustizia nell’adozione da

parte della p.a. dei decreti interdittivi, oltre che la violazione di legge tanto con riguardo all’erronea applicazione della legge 241/90 quanto con riferimento ai vizi di violazione ed erronea interpretazione degli articoli 11, 39 e 43 del TULPS, nonché sulla illogica valutazione degli elementi di fatto, connotata, viepiù, da insufficiente motivazione ovvero in subordine da difetto di istruttoria.

Si sono riportate con la dovuta sintesi le argomentazioni del ricorrente, che, in sostanza, tendono ad escludere la sussistenza dei presupposti provvedimenti, sintetizzabili nell’insussistenza dei requisiti di affidabilità e di garanzia del buon uso delle armi.

Le argomentazioni di parte ricorrente non sono fondate, in quanto non tengono conto della granitica giurisprudenza del giudice amministrativo secondo la quale il furto di un fucile da caccia agevolato da negligenza nella custodia è causa legittima di adozione del provvedimento interdittivo della detenzione di armi adottato dall’autorità prefettizia e della conseguente revoca della licenza di porto di fucile (così Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1896;
Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 marzo 2010, n. 2224, Tar Calabria, Reggio Calabria, 27 aprile 2004, n.396;
su un episodio di abbandono dell’arma in autovettura, Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 settembre 2015, n.233).

Più in generale, la giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, è orientata nel senso che il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi ben può dipendere da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni, giacché il rischio di abuso o di non corretto utilizzo delle armi può essere desunto anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento impone a chi detenga armi ed esplosivi (così di recente, Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2022, n. 3781;
Tar Piemonte, sez. II, 29 aprile 2021, n.450;
Tar Lombardia, Milano sez. III, 11 dicembre 2014, n.3009).

Giova qui considerare, ai fini del decidere, che la ritenuta inaffidabilità all'uso delle armi è ragione idonea a giustificare l’adozione della detta misura, che ha valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2022, n. 849;
Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121).

Il giudizio alla base del provvedimento di divieto e della revoca della licenza di porto di fucile esprime una valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 07/02/2022, n. 849;
Consiglio di Stato, Sez. III, 28/12/2021, n. 8701;
T.A.R. Napoli, sez. V, 09/02/2022, n. 883;
T.A.R. Brescia, sez. I, 11/02/2022, n. 128;
T.A.R. Potenza, sez. I, 01/02/2022, n. 84;
T.A.R. Bari, sez. II, 17/11/2021, n.1671;
Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922;
Id., 12 giugno 2014, n. 2987;
Id., nr. 4121/2014), di guisa che l’autorizzazione al porto d'armi può essere rilasciata solo a persone assolutamente ineccepibili (T.A.R. Potenza, sez. I, 01/02/2022, n. 84), in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

Detto ciò, non può non convenirsi sul fatto che lasciare un’arma incustodita in un’autovettura parcheggiata costituisce una condotta estremamente negligente, che conduce a dubitare, se non ad escludere, l’affidabilità del soggetto nella detenzione delle armi e nel buon uso delle stesse.

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

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