TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-02, n. 202300025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-02, n. 202300025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300025
Data del deposito : 2 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2023

N. 00025/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03650/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3650 del 2018, proposto da
Area 30 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice, n. 4;

contro

Roma capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Giuca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice, n. 4;

per l’annullamento

1) nota prot. CA/2018/0006731 recante rigetto dell’istanza di riesame del piano di massima occupabilità di piazza della Cancelleria, notificata in data 12 gennaio 2018;

2) ove necessario, verbale prot. CA/217990 della commissione tecnica municipale dei piani di massima occupabilità;

3) DDT 1358/2015 e DDT 1383/2015, menzionate nel provvedimento di cui sub 1);

4) ove necessario, scheda di piano di massima occupabilità di piazza della Cancelleria approvato con deliberazione del consiglio municipale n. 21/12;

5) ove necessario, cdd. verbali riunioni Pmo del 1° agosto 2011 prot. CA/70665/2011 e del 19 gennaio 2012 prot. CA/8243/2012 ed atti connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente (impresa che conduce un esercizio di ristorazione in Roma, piazza Campo de’ Fiori) impugnava la nota recante il rigetto all’istanza di riesame del piano di massima occupabilità (p.m.o.) di piazza della Cancelleria notificata in data 12 gennaio 2018, unitamente agli atti presupposti.

2. Si costituiva in giudizio Roma capitale, chiedendo il rigetto del gravame.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione interinale dell’esecuzione del provvedimento impugnato, che veniva chiamata alla camera di consiglio del 30 maggio 2018, all’esito della quale il Collegio, non essendo il ricorso assistito da sufficienti profili di fondatezza, respingeva la domanda cautelare. L’ordinanza veniva confermata da Cons. Stato, sez. V, ord., 30 agosto 2018, n. 3869.

4. Le parti si scambiavano documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica del 25 novembre 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Completata l’esposizione dello sviluppo del processo, è possibile esaminare le doglianze spiegate nel ricorso.

5.1. Con il primo motivo, si denuncia l’eccesso di potere del provvedimento impugnato avendo ritenuto non esaminabile la domanda dell’odierna ricorrente a causa della pendenza del ricorso proposto contro l’originaria disdetta di concessione di occupazione di suolo pubblico fondata sul p.m.o.: la società avrebbe, infatti, interesse diretto, concreto ed attuale al vaglio della sua istanza, essendo medio tempore mutate la situazione fattuale e di diritto, nonché l’occupazione richiesta, diversa per estensione e conformazione da quella originariamente concessa ed oggetto della disdetta.

5.2. A mezzo della seconda doglianza, l’esponente lamenta il mancato rispetto degli artt. 7 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il provvedimento non veniva preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

5.3. Con il terzo motivo di gravame, si eccepisce l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 14 ss. l. 241 cit., in quanto si sarebbe dovuta previamente convocare apposita conferenza di servizi, al fine di una valutazione ponderata dell’istanza di riesame.

5.4. Tramite la quarta doglianza, parte ricorrente denuncia il mancato coinvolgimento, da parte dell’amministrazione capitolina, del dipartimento mobilità e trasporti nella riedizione della disciplina della segnaletica, nonostante la partecipazione del citato organo fosse ritenuta «opportuna» nella scheda del p.m.o. del 19 maggio 2011. Roma Capitale, tramite il suo corpo di polizia, avrebbe provveduto direttamente ad adottare due determinazioni dirigenziali di traffico (d.d.t.), entrambe non comunicate al dipartimento mobilità e trasporti.

5.5. Per mezzo del quinto motivo, la società ricorrente contesta l’illegittimità delle d.d.t. menzionate, le quali – oltre ad essere viziate da incompetenza e carenza di attribuzione – sarebbero illogicamente motivate: da un lato, infatti consentirebbero la creazione di una zona riservata alla sosta di motocicli e ciclomotori e di un’area neutra in ragione della vicinanza della piazza a Campo de’ Fiori, dall’altro, invece, si impedirebbero di sistemare tavolini innanzi al locale della ricorrente.

5.6. Con la sesta censura, viene denunciata l’illegittimità della scheda di p.m.o. anche sotto il profilo dell’illegittimità ed erroneità del parere della sovrintendenza per difetto d’istruttoria e di motivazione, dal momento che non si comprenderebbe l’ iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione nell’escludere tavoli e sedie oggetto della richiesta di o.s.p.: questi ultimi – raggiungendo, peraltro, un’altezza inferiore rispetto a quella occupata dai ciclomotori – non arrecherebbero in concreto alcuna lesione al cono prospettico visivo di Palazzo della Cancelleria, asseritamente meritevole di tutela da parte della sovrintendenza, il quale risulterebbe (come da perizia tecnica giurata) interamente visibile per le persone che provengono da Campo de’ Fiori. Sotto questo profilo, emergerebbe anche una disparità di trattamento con altri operatori ed altre piazze capitoline ove la Sovrintendenza, anche di fronte ad opere monumentali di particolare pregio, avrebbe concesso occupazioni finanche con ombrelloni.

5.7. Tramite l’ultima doglianza, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni ) da parte dell’amministrazione resistente, documentandosi che ben possono convivere occupazione del suolo pubblico (seppur ridotta) e rispetto delle prescrizioni capitoline e della sovrintendenza, anche laddove si prescindesse dalla declaratoria di illegittimità delle d.d.t. gravate e del parere della sovrintendenza.

6. Nessuna delle doglianze può trovare accoglimento.

6.1. Con riguardo alla prima censura, è bene rilevare come il richiamo, presente nel provvedimento impugnato, al contenzioso avente ad oggetto la disdetta della concessione occupazione di suolo pubblico costituisca soltanto uno dei motivi posti a fondamento del gravato diniego dell’istanza di riesame. Conseguentemente, nessuna lesione può lamentare il ricorrente, atteso che la sua istanza veniva comunque vagliata dall’amministrazione.

6.2. Del pari infondato è il denunciato vulnus partecipativo: invero, va rilevato come la ricorrente non abbia puntualmente indicato su quali profili del p.m.o. avrebbe potuto proficuamente interloquire chiedendo ed ottenendo soluzioni diverse da quelle in concreto adottate.

6.3. Quanto poi alla mancata convocazione della conferenza di servizi, è evidente come l’amministrazione comunale non avrebbe dovuto procedere con tale semplificazione procedimentale, avendo potuto comunque acquisire in altro modo tutti gli atti di assenso, nulla osta et similia necessarî per decidere sull’istanza di riesame.

6.4. Infondati risultano essere anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso che, per omogeneità delle censure in essi contestate, possono essere esaminati congiuntamente.

6.5. Premesso che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione capitolina provvedere alla regolamentazione viaria, deve osservarsi come il sindacato su tali scelte sia limitato ai casi di evidenti irrazionalità o di evidenti errori di fatto (cfr. Tar Lombardia, sez. II, sent. 13 aprile 2017, n. 855). Orbene, ciò non occorreva nel caso di specie: difatti, il diniego di uno spazio da occupare si giustifica con la necessità di garantire la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, interesse che sicuramente rende recessivi le aspirazioni degli imprenditori privati impegnati nella ristorazione. Quanto al procedimento, va osservato come la mancata partecipazione del personale del dipartimento mobilità e trasporti non abbia inficiato l’adozione dell’atto, risultando essa meramente «opportuna» e non anche obbligatoria. Similmente, non coglie nel segno neppure la censura di incompetenza, eccepita nei confronti del corpo di polizia di Roma capitale. Correttamente esposte, infatti, appaiono le ragioni di celerità ed urgenza sottese all’adozione delle d.d.t., atteso che – come si legge nelle premesse della d.d.t. integrativa del 22 giugno 2015 – emergeva la necessità di modificare ed integrare parzialmente le discipline viarie, soprattutto in conseguenza delle problematiche riscontrate in loco , nell’ottica di assicurare una migliore ripartizione delle aree di sosta strutturate a parcheggio e di garantire gli accessi alle attività commerciali ed ai civici esistenti in assoluta sicurezza, tenuto conto dei flussi di utenza che ruotano nell’area.

6.6. Quanto alla sesta doglianza, va rilevato come l’espressione del parere della sovrintendenza non appare viziato. Invero, rientra nella discrezionalità tecnica di cui gode l’amministrazione deputata alla tutela dei beni architettonici e culturali individuare il miglior assetto viario per garantire la corretta fruizione dei beni monumentali. Nessuna disparità di trattamento appare deducibile dalla possibilità di occupazione di suolo pubblico in altre piazze, attesa la evidente difformità della situazione fattuale (v. Tar Lazio, sez. I, 25 novembre 2022, n. 15792). Conseguentemente, non avendo dimostrato la società l’illogicità manifesta o l’eventuale travisamento delle circostanze con riferimento alle quali l’occupazione avrebbe potuto essere assentibile, non essendo sufficiente una relazione tecnica giurata di parte ad avvalorare la pretesa, la censura è da respingere (in tal senso, cfr. Tar Lazio, sez. II- ter , 3 settembre 2015, n. 11034).

6.7. Non risulta, infine, neppure integrata la violazione – eccepita nell’ultimo motivo di gravame – dell’art. 1 del c.d. decreto liberalizzazioni , stante la ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza delle prescrizioni imposte, realizzando cosí un corretto e motivato bilanciamento tra gli interessi contrapposti, mediante la garanzia, da un lato, di una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e, dall’altro, di un’adeguata regolamentazione del traffico urbano.

7. Alla luce dell’esposta infondatezza delle censure sin qui esaminate, il ricorso va respinto.

8. Le spese, stante la complessità della questione, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi