TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-01-08, n. 202000023
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Pubblicato il 08/01/2020
N. 00023/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2019, proposto da
Farid Industrie S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e A V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E M in Venezia, Parco Scientifico e Tecnologico, Via delle Industrie, 19/c, Palazzo Lybra;
contro
Contarina S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato R D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C S, in Venezia – Mestre, Via Einaudi n. 24/B;
nei confronti
Giletta S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Manni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Giuman in Venezia, S. Croce 466/G;
per l'annullamento, previa misura cautelare,
- del provvedimento del Direttore Generale di Contarina S.p.A prot. 8425/CN del 31 maggio 2019 di approvazione del verbale della commissione giudicatrice del 24.05.2019 di riesame delle offerte in pretesa esecuzione della sentenza del TAR Veneto, Sez. Prima, del 13.05.2019 n. 582 e di conferma dell’aggiudicazione definitiva a favore di Giletta s.p.a. della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti – Lotto 3 CIG 7550777A4A;
- del verbale della Commissione di gara del 24 maggio 2019 di rivalutazione delle offerte tecniche presentate nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti – Lotto 3 CIG 7550777A4A;
- ove occorra, della delibera di Contarina S.p.A. del 28 maggio 2018, con cui veniva indetta la gara;
- ove occorra, del bando di gara per la “ fornitura attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti ” pubblicato su GURI del 02.7.2018 – 5a serie speciale n. 76, nonché dei relativi atti di gara pubblicati sul sito di Contarina S.p.A. e, in particolare, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e degli Allegati tecnici, nella parte in cui non predeterminano il sub-punteggio massimo attribuibile per ciascun sub-criterio di valutazione fissato in gara;
- ove occorra, del provvedimento di nomina della commissione di gara, di cui alla determina dirigenziale prot. N. 12464/CN del 2 agosto 2018;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti;
nonché per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia,
- del contratto, eventualmente sottoscritto dalla Contarina S.p.A. e dal soggetto aggiudicatario nelle more della definizione del giudizio, ex art. 122 c.p.a., oltre che per l’eventuale violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, d.lgs. n. 50/2016
e per la condanna
- dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, ovvero, solo in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Contarina S.p.a. e di Giletta S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la società ricorrente che con delibera del 28 maggio 2018 Contarina S.p.a. ha indetto una gara a procedura aperta, suddivisa in 11 lotti funzionali, per la fornitura di attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti.
L’importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 2.511.170,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dei quali Euro 2.173.030,00 per i lotti di Contarina S.p.a. (numeri 1 - 9) ed Euro 338.140,00 per i lotti di Alea Ambiente S.p.A. (numeri 10 e 11).
In particolare, evidenzia l’esponente, il presente giudizio ha ad oggetto il lotto 3 (CIG 7550777A4A), concernente la fornitura delle autospazzatrici stradali idrostatiche da 4 mc, per un valore a base d’asta pari a Euro 620.000, Iva esclusa.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un “peso” attribuito all’offerta tecnica pari a massimo punti 80/100 e a punti 20/100 per l’offerta economica.
La società ricorrente richiama nell’atto introduttivo del giudizio le specifiche tecniche del lotto 3 e la previsione del disciplinare di gara (pag. 16) in base alla quale la busta B – documentazione tecnica deve contenere “ una dettagliata relazione tecnico-descrittiva (completa di fotografie/disegni) del bene offerto ove devono essere indicati, oltre al modello e alla marca, tutti gli elementi indicati nelle schede tecniche allegate al CSA e ogni altro dato necessario per permettere alla Commissione giudicatrice di compiere e completa valutazione di quanto proposto in base ai sub-criteri di seguito elencati ”.
I criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico (pagg. 19 e 20 del disciplinare) del lotto 3 valorizzano nell’ambito del sub-criterio “ Pacchetto tecnico attrezzatura ” (55 punti massimo), argomenta l’esponente, la “ Capacità a vuoto del cassone rifiuti ”, il “ Sistema scarico rifiuti in quota ” e la “ Capacità dichiarata del serbatoio acqua ” (senza determinazione di sub-punteggi per ciascuno dei singoli elementi raccolti nel sub-criterio).
La società ricorrente espone che hanno partecipato alla gara relativa al lotto 3 quattro concorrenti: Farid Industrie S.p.a., Giletta S.p.a., Ravo S.p.a. e Essepi S.n.c. e che gli organi di gara sono stati nominati con delibera del 2 agosto 2018 dal direttore generale di Contarina S.p.a. designato anche come presidente della commissione.
Le operazioni di gara - evidenzia l’esponente - si sono articolate in un’istruttoria durata fino al 17 ottobre 2018, nell’ambito della quale sono stati redatti 5 verbali.
Nel corso delle operazioni di gara del 18 settembre 2018 l’offerta tecnica di Giletta S.p.a. è stata preferita, distinguendosi particolarmente in positivo “ per la capacità a vuoto del cassone (5,6 mc), la dimensione del tubo di aspirazione (250 mm) e il sistema di scarico in quota (1700 mm) ”.
La commissione ha dunque attribuito i seguenti punteggi (per quanto di interesse): a Giletta S.p.a. punti 19 in relazione al sub-criterio “pacchetto tecnico autocarro ”, punti 55 in relazione al sub-criterio “pacchetto tecnico attrezzatura ” e punti 5 in relazione al sub-criterio “ sistema di localizzazione satellitare ”;a Farid Industrie S.p.a. punti 19 in relazione al sub-criterio “pacchetto tecnico autocarro ”, punti 51,70 in relazione al sub-criterio “pacchetto tecnico attrezzatura ” e punti 5 in relazione al sub-criterio “ sistema di localizzazione satellitare ”.
Quanto ai punteggi economici, attribuiti nel corso delle operazioni di gara del 20 settembre 2018, Farid Industrie S.p.a. ha conseguito punti 20 mentre Giletta S.p.a. ha ottenuto punti 18,60.
All’esito della procedura Giletta S.p.a. si è aggiudicata la commessa ottenendo il più alto punteggio tecnico (punteggio tecnico riparametrato pari a 80 punti) e 18,60 punti per l’offerta economica, per complessivi punti 98,60, mentre Farid Industrie S.p.a. è risultata seconda, con complessivi punti 96,66 (punteggio tecnico riparametrato 76,66 punti e 20 punti per l’offerta economica).
L’aggiudicazione è stata disposta in favore di Giletta S.p.a. con delibera del 22 ottobre 2018.
Dopo aver presentato istanza di accesso agli atti, e nelle more dello stesso, Farid Industrie S.p.a. ha proposto ricorso, iscritto al n. rg. 1374/2018;nel corso del giudizio, si sono costituite Contarina S.p.a. e Giletta S.p.a., contrastando le domande avanzate dalla ricorrente Farid Industrie S.p.a..
Con ordinanza T.A.R. Veneto, sez. I, 20 dicembre 2018, n. 522 è stata accolta la domanda cautelare e per l'effetto sono stati sospesi i provvedimenti impugnati con il ricorso;l’appello proposto avverso la predetta ordinanza da Contarina S.p.a. è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2019, n. 866.
Con successiva ordinanza T.A.R. Veneto, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 114 è stata accolta in parte l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. avanzata da Farid Industrie S.p.a. e per l’effetto è stata annullata in parte la nota di Contarina S.p.a. prot. 18964/CN del 6 dicembre 2018, dichiarando il diritto di Farid Industrie S.p.a. all’accesso all’offerta tecnica di Giletta S.p.a. nei limiti indicati nella stessa ordinanza.
Dunque, con ricorso per motivi aggiunti, a seguito dell’esame dell’offerta della società controinteressata per effetto dell’accoglimento parziale dell’istanza ex art. 116 cod. proc. amm., Farid Industrie S.p.a. ha dedotto un ulteriore motivo di censura in relazione ai provvedimenti già impugnati.
All’esito della celebrazione dell’udienza pubblica del 3 aprile 2019, la causa è stata trattenuta in decisione ed il Tribunale adito, pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, lo ha accolto ai sensi e nei termini indicati in motivazione, e per l’effetto ha annullato la delibera di Contarina S.p.a. del 22 ottobre 2018, di aggiudicazione definitiva in favore di Giletta S.p.a. e il verbale del 18 settembre 2018, nella parte in cui ha attribuito i punteggi tecnici per il lotto 3, limitatamente alla censura accolta;contestualmente è stato disposto il non luogo a provvedere quanto alla domanda diretta ad ottenere l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia del medesimo mentre le domande di condanna al risarcimento in forma specifica mediante subentro e di condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario sono state respinte (T.A.R. Veneto, sez. I, 13 maggio 2019, n. 582).
In sintesi, è stato accolto il lamentato (dalla società ricorrente) vizio di difetto di istruttoria : nel ritenere che l’offerta tecnica della controinteressata si distinguesse “ particolarmente in positivo per […] il sistema di scarico in quota (1700 mm) ”, la commissione non aveva analizzato se tale dato fosse o meno riferito all’altezza massima di sollevamento del cassone in orizzontale (l’offerta della controinteressata racchiude infatti la dicitura “ in piano ”), aspetto, questo, in grado di riflettersi sulle valutazioni conseguenti, secondo quanto rilevato nella predetta pronuncia.
Avverso la richiamata sentenza è stato proposto appello da Farid Industrie S.p.a. (ricorso iscritto al n. r.g. 5572/2019).
1.1. La società ricorrente espone che in data 24 maggio 2019 si è riunita la commissione di gara che ha proceduto al riesame delle offerte tecniche nei termini e ai fini indicati nella citata sentenza n. 582/2019 e ha ribadito i giudizi e, quindi, i punteggi già attribuiti alle offerte - in relazione al sub-criterio “pacchetto tecnico attrezzatura” - di Giletta S.p.a. e di Farid Industrie S.p.a., con conseguente conferma dell’esito complessivo della procedura in relazione al lotto n. 3.
Quindi, con provvedimento del direttore generale di Contarina prot. 8425/CN del 31 maggio 2019 è stato approvato il verbale di gara della commissione del 24 maggio 2019 ed è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Giletta S.p.a..
Con ricorso spedito per la notifica nonché notificato mezzo PEC in data 25 giugno 2019 e depositato in data 26 giugno 2019 Farid Industrie S.p.a. ha dunque proposto le domande in epigrafe.
1.2. Si sono costituite nel presente giudizio Contarina S.p.a. e Giletta S.p.a. contrastando le domande proposte dalla società ricorrente.
1.3. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Presidente, al fine di conoscere l'esito dell'appello cautelare sulla citata sentenza n. 582/2019 ha proposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 4 settembre 2019;le parti hanno concordato e il difensore della parte resistente ha evidenziato l’impegno della stazione appaltante, nelle more, a non stipulare il contratto.
Con ordinanza 30 agosto 2019, n. 4174 la Sezione V del Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito del giudizio di appello avverso la sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 13 maggio 2019, n. 582 (ricorso iscritto al n. R.G. 5572/2019).
1.4. Con ordinanza T.A.R. Veneto, sez. I, 6 settembre 2019, n. 366 è stata accolta la domanda cautelare con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati;è stata dunque fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 dicembre 2019.
1.5. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali, dopo ampia discussione, si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Devono essere esaminate, in via preliminare, le eccezioni di rito frapposte dalle parti resistente e controinteressata.
1.1. Giletta S.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse argomentando nel senso che nel verbale della seduta di gara del 24 maggio 2019, dopo la verbalizzazione dell’approfondimento istruttorio eseguito in ottemperanza al disposto della citata sentenza n. 582/2019 del Tribunale adito, la commissione giudicatrice ha confermato i giudizi relativi alle offerte tecniche e la conseguente assegnazione dei punteggi per il sub-criterio “pacchetto tecnico attrezzatura” , espressi il 18 settembre 2018, e ha altresì confermato l’esito della gara per il lotto 3 già espresso il 20 settembre 2018: avverso questi due provvedimenti - evidenzia la società controinteressata - la ricorrente non ha formulato alcun motivo di impugnazione, nemmeno in via derivata, con la conseguenza essi sono divenuti definitivi.
Farid Industrie S.p.a., argomenta ancora la società controinteressata, non ha alcun interesse all’accoglimento del ricorso (e nemmeno all’accoglimento dell’appello avverso la citata sentenza n. 582/2019), perché in nessun caso tale accoglimento potrebbe determinare l’annullamento di questi due provvedimenti, che hanno determinato l’esito della gara.
L’eccezione è infondata.
Deve essere rilevato, innanzitutto, che il verbale del 18 settembre 2018, nella parte in cui ha attribuito i punteggi tecnici per il lotto 3, è stato annullato, limitatamente alla censura accolta, con la citata sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 13 maggio 2019, n. 582 (punto 5. in Diritto).
In secondo luogo, va evidenziato che il verbale datato 20 settembre 2018 contiene, per quanto di interesse, il (mero) richiamo ai punteggi tecnici in precedenza attribuiti, l’enunciazione dei punteggi economici (non oggetto di contestazione) e la definizione della graduatoria provvisoria per ciascun lotto: ciò premesso, deve essere ricordato che la sopra citata sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 13 maggio 2019, n. 582 (sempre punto 5. in Diritto) contiene la statuizione demolitoria (anche) della successiva delibera di Contarina S.p.a. del 22 ottobre 2018 di aggiudicazione definitiva in favore di Giletta S.p.a..
In disparte quanto sopra, di per sé dirimente ai fini della valutazione di infondatezza delle argomentazioni sviluppate dalla parte controinteressata, l’eccezione è priva di base in quanto a seguito della sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 13 maggio 2019, n. 582, la commissione si è riunita in data 24 maggio 2019 e ha proceduto al riesame delle offerte tecniche nei termini e ai fini indicati nella citata sentenza n. 582/2019: quindi, ha ribadito i giudizi e i punteggi già attribuiti alle offerte - in relazione al sub-criterio “pacchetto tecnico attrezzatura” - di Giletta S.p.a. e di Farid Industrie S.p.a., con conseguente conferma dell’esito complessivo della procedura in relazione al lotto n.