TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-23, n. 201904400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-23, n. 201904400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904400
Data del deposito : 23 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2019

N. 04400/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03419/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A N e C F, con domicilio digitale studionunziante@legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. De Vivo, in Napoli, via Rosaroll, 20;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvoc. Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

a) dell'avviso orale ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 159/2011, adottato dalla Questura ai Caserta con provvedimento n. 907156/Aff.ta/D.P.A./2013 del 04.03.2013;

b) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente:

a) impugna l'avviso orale, adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs n. 159/2011 dalla Questura di Caserta, con il quale gli viene intimato di tenere una condotta conforme alla legge avvisandolo, al contempo, che in caso di persistenza nelle condotte illecite potrà essere proposto per l’applicazione delle misure di prevenzione;

b) lamenta, nella specie, la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento nonché il conseguente difetto di istruttoria e di motivazione;

Precisato che il provvedimento gravato risulta trovare la propria ragione giustificatrice nella valutazione della condotta pregressa e nell'entità dell'attività illecita posta in essere, annoverando la stessa parte ricorrente precedenti di polizia per reati contro la famiglia, associazione per delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, appropriazione indebita, uso di atto falso, bancarotta fraudolenta, attività di gestione di rifiuti non autorizzata oltre ad essere solito accompagnarsi a persone pregiudicate;

Considerato che l’Amministrazione resistente, sulla base di tali premesse, ha incluso parte ricorrente fra le persone di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (persone “pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità”), ritenendo, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo decreto, essere stati acquisiti a suo carico sufficienti elementi di fatto tali da farlo ritenere elemento pericoloso per la sicurezza pubblica, dedito ad attività illecite dalle quali trae anche se in parte i proventi per il proprio sostentamento;

Richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

a) l'avviso orale disciplinato dall'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 159/2011 “rientra nell'ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell'autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. In ragione della finalità latu sensu "preventiva" cui è ispirata la misura, l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23.03.2016, n. 539;
T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 06.09.2017, n. 705;
T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 22.02.2017, n. 158);

b) ed invero, “l'avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una valutazione di carattere indiziario di portata generale fondata su elementi di fatto significativi nel loro complesso. Per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato sono sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di Polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione. Ciò che conta insomma è l'emergenza di una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali”. Pertanto “è legittimo l'avviso orale del Questore per accertate frequentazioni con soggetti considerati controindicati (oltre, nella specie, la pendenza di un procedimento penale …)” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28.06.2016, n.756);

c) ciò posto, “in tema di avviso orale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere esistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. È legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lg. 159/2011. Si precisa, sotto tale profilo, che la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 28.03.2018, n. 756);

d) in definitiva, “il sistema dell'avviso orale si fonda su un giudizio di probabilità che il soggetto ammonito, laddove non muti condotta, possa incorrere nella commissione di reati (art. 3 d.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia)” (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 15.05.2015, n. 796). “La misura dell'avviso orale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) consiste, infatti, nel mero avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza a una delle categorie previste dall'art. 1 del medesimo decreto, e non ha altro effetto se non quello di consentire, entro i successivi tre anni, la formulazione della proposta all'Autorità giudiziaria circa l'applicazione di misure di prevenzione” (T.A.R. Puglia. Lecce. sez. I, 10.04.2015, n. 1135;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03.02.2015, n. 726);

Vista la memoria depositata dell’Amministrazione resistente in data 10.11.2013, cui si rinvia per esigenze di economicità e semplificazione, dalla quale ragionevolmente si evince la sussistenza di concreti elementi di fatto rivelatori di una personalità incline a comportamenti antisociali ovvero di una complessiva condizione di pericolosità per il quieto vivere civile, ascrivibile:

a) da un lato, ai copiosi precedenti di polizia che, con continuità, coprono il lasso temporale dal 1997 al 2013, ovvero sino all’attualità (ove riferita alla data di adozione dell’avviso gravato), ricomprendendo, a prescindere dalle intervenute condanne penali, fatti e singoli episodi significativi quanto alla turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica;

b) dall’altro, alle plurime frequentazioni nell’arco temporale dal 2002 al 2012, adeguatamente documentate, quanto ai nominativi e alle condizioni di tempo e di luogo di rilevazione, negli atti istruttori sottesi all’adozione del provvedimento impugnato, tutte situazioni favorevoli, secondo un non illogico giudizio prognostico, allo sviluppo ed incremento di ulteriori comportamenti illeciti, tanto da dimostrare, con congrua ed idonea motivazione, l’appartenenza del ricorrente ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n.159/2011;

Considerato, infatti, che, che l'avviso orale, misura volta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità sociale supportato da elementi di fatto che, pur non avendo la consistenza di prove di reità, si presentino come sufficientemente indicativi del carattere anomalo di determinati comportamenti tali da evidenziare la loro probabile finalizzazione alla commissione di reati o di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica (T.A.R. Basilicata, del 4 ottobre 2001, nr. 733), specificandosi che tali circostanze non debbono necessariamente concretizzarsi in episodi univoci e definiti, potendo ben essere oggetto di una valutazione unitaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale nel loro complesso;

Valutato che l’avviso orale costituisce una sorta di preliminare contestazione degli addebiti, da porre a base del procedimento di prevenzione, al fine di consentire una comparazione tra il comportamento anteriore e quello successivo del prevenuto;

Considerato, altresì, che, quanto all'omessa comunicazione di avvio di procedimento, il provvedimento, caratterizzato da esigenze di celerità, è regolato da norme che assicurano comunque il rispetto del giusto procedimento avendo natura prodromica che si concretizza direttamente nella successiva proposta di Sorveglianza Speciale;

Precisato, all’uopo, che: “l'avviso orale ex art. 3, d.lg. 159/2011 costituisce un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 , poiché il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati;
ne consegue che l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l'omissione contestata” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 7.05.2018, n. 614;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I , 5.10.2016, n. 1916;
T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 15.05.2015, n. 796);

Valutato, altresì, che, ad escludere effettive ragioni di celerità, tali da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, non è dirimente il censurato intervallo temporale intercorrente tra la data di segnalazione della Compagnia dei C.C. (27.02.2013) e l’emissione e notifica del provvedimento (23.04.2013), elemento sintomatico, invece, di una ponderata valutazione degli elementi di fatto, persistendo la ragionevolezza della tempistica di intervento;

Stimato che le spese di giudizio debbano seguire la regola della soccombenza liquidandosi come da dispositivo;

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