TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-12-17, n. 201801609

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-12-17, n. 201801609
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801609
Data del deposito : 17 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2018

N. 01609/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00888/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A G e E C, con studio in Firenze, alla piazza Vittorio Veneto n. 1 e con domicilio digitale all’indirizzo P.E.C.: andrea.grazzini@firenze.pecavvocati.it;



contro

Università degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;



nei confronti

C.A.eB. (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A B, con studio in Milano e domicili digitali ai seguenti indirizzi P.E.C.: alessandra.blasi@milano.pecavvocati.it; segreteria@pec.studiolegalelorusso.it;



per l’annullamento

A) dell’atto di esclusione della Società Cooperativa Culture dalla procedura di gara avente ad oggetto “ servizi di catalogazione per le esigenze del sistema bibliotecario ” indetta dall’Università degli Studi di Foggia (CIG 7456791299), di cui al verbale di gara prot. n. 17392 del 29 maggio 2018;

B) di ogni altro atto, verbale o comunicazione connesso e/o presupposto e/o consequenziale e in particolare:

- della nota con la quale è stato comunicato alla ricorrente il provvedimento di esclusione;

- della nota con la quale l’Università di Foggia ha confermato il provvedimento di esclusione;

- della nota con la quale l’Università ha riscontrato l’istanza di annullamento e/o revoca in autotutela;

- del verbale di gara n. 2, prot. 0018219, di valutazione dell’offerta tecnica della CAeB;

- del verbale di gara n. 3, prot. n. 0019028, di apertura dell'offerta economica della CAeB;

- della nota prot. n. 19479, con la quale è stata proposta l’aggiudicazione del servizio;

- del provvedimento di aggiudicazione alla CAeB, se intervenuto;

C) per quanto possa occorrere, di tutti gli atti di gara e, in particolare, della richiesta di offerta, della lettera di invito/disciplinare e del capitolato speciale di appalto, ove interpretati nel senso di pretendere, a pena di esclusione e inammissibilità del soccorso istruttorio, la presentazione in formato ‘pdf’ del file contenente l’offerta tecnica;

sui motivi aggiunti per l’annullamento:

- del provvedimento di aggiudicazione alla CAeB;

- della nota del 28 settembre 2018, con la quale è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione;

- di ogni altro atto, verbale o comunicazione connesso e/o presupposto e/o consequenziale;

nonché per la declaratoria dell’inefficacia

del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato tra l’Università di Foggia e CAeB;

nonché per la condanna al risarcimento

del danno subito dalla ricorrente, anche in forma specifica, oppure, se non possibile, per equivalente, compresi i danni curriculari e all’organizzazione imprenditoriale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della CAeB (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria) e dell’Università degli Studi di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. G S, su delega dell’avv. A G, avv. dello Stato L F e avv. G P, su delega dell’avv. A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso depositato in data 12 luglio 2018, la società cooperativa Culture impugnava l’atto di esclusione dalla gara, effettuata tramite il servizio M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), per l’aggiudicazione del servizio di catalogazione elettronica bibliotecaria dell’Università degli Studi di Foggia. Presentava altresì istanza cautelare per la sospensione del provvedimento impugnato.

Resistevano l’Amministrazione e la Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria, controinteressata in quanto unica altra concorrente, ampiamente controdeducendo.

Con ordinanza del 6 settembre 2018 n. 328, il T.A.R. Puglia, sezione unica, respingeva l’istanza cautelare, in quanto infondata.

Con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018 n. 5135, adito a seguito del proposto gravame avverso l’ordinanza di rigetto di primo grado, l’appello cautelare veniva rigettato, stante la fissazione della udienza pubblica di merito per la discussione del ricorso già prevista a breve, ove sarebbe stata vagliata la proficuità di procedere ad istruttoria.

Indi, l’Università adottava provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata CAeB.

Dopo rinvio, con motivi aggiunti, veniva contestata l’intervenuta aggiudicazione, nonché riproposta istanza cautelare di sospensione del provvedimento gravato.

Con ordinanza del 20-21