TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-05-30, n. 201800673

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-05-30, n. 201800673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800673
Data del deposito : 30 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2018

N. 00673/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Campania Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati W F, L S, A F, R L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to R L in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;

contro

Autorita' di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78/2014 del 27 novembre 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2015, e di ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto, compresi ove occorra la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 77/2014 del 27 novembre 2014, la determina del Segretario Generale dell'Autorità n. 24/2015 del 16 aprile 2015 e la comunicazione dirigenziale prot. 2015/1735 del 17 aprile 2015;

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 8.01.2016, per l'annullamento,

degli atti dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. 2015/5314 del 29 ottobre 2015, e prot. 2015/5564 del 6 novembre 2015;

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 29.03.2018, per quanto occorrer possa, per l'annullamento

della delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 75/2017 del 31 maggio 2017, conosciuta dalla ricorrente in data 23 gennaio 2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato la delibera ART n. 78/2014 nella parte in cui impone il versamento del contributo previsto dall’art. 37 del d.l. n. 201/2011 alle imprese di autotrasporto per conto terzi e servizi connessi, deducendo svariati motivi di ricorso.

Con atto di motivi aggiunti, depositato in data 8.1.2016, la società ricorrente ha censurato l’atto di costituzione in mora al fine del pagamento emesso dall’ART in data 29.10.2015.

Con ordinanza n. 60/2016 di questo TAR l’istanza cautelare è stata accolta.

Nelle more del presente giudizio la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69/2017, ha respinto la questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento all’art. 37 comma 6 lett b) del d.l. n. 201/2011, rilevando come detta norma possa essere interpretata in senso conforme all’ordinamento costituzionale, e sia volta ad imporre il versamento del contributo ai soggetti “concretamente regolati” dell’ART.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 29.3.2018 la ricorrente ha impugnato la delibera ART n. 75/2017, con la quale la stessa ART avrebbe effettuato un ricognizione delle proprie competenze e delle attività di proprio interesse.

Si è costituita l’ART contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

Deve darsi atto che, nelle more del presente giudizio, con più sentenze di questo Tribunale la delibera ART. n. 78/2014 è stata annullata “nella parte in cui individua tra gli obbligati al versamento del contributo i “servizi di trasporto merci su strada” e i “servizi logistici ed accessori ai settori dei trasporti” (Tar Piemonte, sez. II n. 287/2018;
Tar Piemonte sez. II n. 289/2018), ossia nella parte di interesse della ricorrente.

L’annullamento di un atto generale quale la delibera n. 78/2014 in parte qua produce effetti erga omnes, privando di significato ogni dibattito circa il quantum di un debito non più sussistente nell’ an ;
la caducazione dell’atto ha fatto venire meno l’obbligo di pagamento per tutti gli operatori del trasporto, così caducando l’unico presupposto che legittimava il sollecito di pagamento (comunque tempestivamente impugnato con i primi motivi aggiunti e ormai privo del proprio fondamento giuridico);
quanto poi alla delibera n. 75/2017, questo Tar, in più occasioni (Tar Piemonte, sez. II n. 393/2018;
Tar Piemonte, sez. II n. 287/2018) ha ritenuto che la stessa non sia autonomamente impugnabile in quanto avente efficacia meramente ricognitiva, non essendo l’ART abilitata ad ampliare la platea (definita ex lege ) degli operatori tenuti al versamento del contributo.

In definitiva il ricorso risulta complessivamente improcedibile, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente all’udienza del 22.5.2018, per essere la sequenza procedimentale degli atti impugnati venuta meno in forza di altre pronunce di questo TAR, ovvero priva di autonoma portata lesiva.

Deve quindi essere pronunciata sentenza conforme a siffatta dichiarazione di parte, con compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi