TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-05-29, n. 202400142
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 00142/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2021 e prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2021, con i quali la Prefettura di Reggio Emilia ha revocato le “misure di accoglienza” e ha ingiunto al ricorrente il versamento della somma di € 30.746,47.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. I C nell’udienza pubblica del 22 maggio 2024 e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto del 21 settembre 2021 la Prefettura di Reggio Emilia dava comunicazione al ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, dell’avvio del procedimento preordinato alla revoca delle “misure di accoglienza” a suo tempo concessegli presso una struttura sita in Scandiano (via -OMISSIS-), nonché alla ingiunzione di pagamento di una somma di denaro corrispondente al rimborso dei costi derivanti dall’ammissione ad un beneficio non spettante. In particolare, l’Amministrazione richiamava il combinato disposto dell’art. 14 e dell’art. 23, comma 1, lett. d) , del d.lgs. n. 142 del 2015, evidenziando che l’interessato risultava titolare di un contratto di lavoro con trattamento retributivo superiore all’importo dell’assegno sociale annuo e che tale circostanza, indice obiettivo della disponibilità di mezzi economici sufficienti per il sostentamento del richiedente protezione internazionale, ne rivelava il sussistere di condizioni “… tali da non giustificare l’ulteriore mantenimento a carico dello Stato, di cui ha indebitamente usufruito, anche per il periodo 2019 e 2020, ove lo stesso ha percepito un reddito annuo superiore all’importo dell’assegno sociale annuo, in particolare euro 6.997,00 (2019) ed euro 6.450,24 (2020) …”; al contempo, poi, veniva richiamato il disposto dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015, a proposito della necessità di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per le ‘misure’ di cui l’interessato aveva illegittimamente goduto, con conseguente ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a tale titolo dovuta.
Indi, acquisite le osservazioni del ricorrente, la Prefettura di Reggio Emilia disponeva a suo carico la revoca delle “misure di accoglienza” con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2021 e, richiamando la necessità del “… rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro-capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e questa Prefettura pari ad euro 34,80 e successive rinegoziazioni) a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale (redditi 2019 e 2020) e fino all’adozione del presente provvedimento di revoca …”, gli ingiungeva il versamento della somma di € 30.746,47 con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2021.
Avverso tali atti ha proposto impugnativa il ricorrente.
Adducendo contrastante con la disciplina speciale di fonte euro-unitaria la normativa italiana di attuazione della direttiva 2013/33/UE in tema di accoglienza dei “richiedenti protezione internazionale”, l’interessato rileva come il d.lgs. n. 142 del 2015, a proposito dei casi di disponibilità di mezzi economici sufficienti per il sostentamento o di occultamento di risorse finanziarie e di conseguente indebito beneficio delle condizioni materiali di accoglienza, non preveda alcuna ipotesi di graduazione dell’uscita dalle misure di accoglienza, posto che viene contemplata la sola revoca delle stesse, e quindi il giudice nazionale avrebbe l’obbligo di garantire il rispetto e la piena efficacia della normativa euro-unitaria, disapplicando anche di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale; in ragione di ciò, a suo dire, occorrendo tenere conto della circostanza che la revoca delle misure di accoglienza resta subordinata all’unica e sola ipotesi di occultamento delle risorse finanziarie da parte del richiedente protezione internazionale, si presenta determinante il fatto che nel caso di specie egli abbia puntualmente e correttamente ottemperato all’onere su di lui gravante di tenere costantemente informata l’Amministrazione – per il tramite della Cooperativa che gestisce la struttura di accoglienza ove era accolto – delle entrate economiche conseguite in forza dell’attività lavorativa svolta. Inoltre, la pretesa di pagamento sarebbe illegittima perché, oltre a non avere l’Amministrazione verificato se effettivamente per ciascuna delle mensilità durante le quali il richiedente ha beneficiato delle misure di accoglienza lo stesso abbia superato l’importo mensile parametrato sulla base dell’importo annuo dell’assegno sociale, per di più la somma richiesta sarebbe stata parametrata non sulle misure di assistenza di cui il ricorrente ha usufruito bensì sugli importi versati dall’Amministrazione all’ente gestore per il servizio generale, senza tenere conto del reale ed effettivo beneficio conseguito dall’interessato alla luce dei concreti servizi ricevuti. Infine, richiamando una pronuncia del T.A.R. Emilia-Romagna - sede di Bologna (sentenza n. 223/2022), il ricorrente adduce che, per avere egli puntualmente e correttamente ottemperato all’onere di tenere informato il gestore della struttura di ogni aspetto relativo alla propria posizione economica, la permanenza nel centro ed il relativo onere economico sono stati di fatto consentiti dall’Amministrazione, e allora si presenta incongrua e non coerente con un canone di razionale proporzionalità la decisione di procedere al recupero integrale della spesa dalla stessa sostenuta.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, resistendo al gravame.
Con ordinanza n. 220 del 10 giugno 2022 la Sezione respingeva l’istanza cautelare del ricorrente.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2024, verbalizzata la rinuncia del ricorrente alla domanda di annullamento dell’atto di revoca delle “misure di accoglienza”, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene che la risoluzione della controversia implichi la preliminare individuazione dei principi regolatori dell’istituto della revoca delle misure di accoglienza concesse ai richiedenti la “protezione internazionale nel territorio nazionale”, quando la revoca viene disposta in ragione della carenza, originaria o sopravvenuta, del requisito reddituale a tal fine previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 142 del 2015.
La giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023 n. 2386 e 15 settembre 2023 n. 8350; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 16 marzo 2023 n. 136 e 28 febbraio 2022 n. 223; TAR Toscana, Sez. II, 19 novembre 2021 n. 1506 e 15 giugno 2021 n. 924) ha così delineato il quadro normativo di riferimento, le tematiche che ne emergono e le regole concrete da osservare:
- la materia