TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-15, n. 202100779
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Pubblicato il 15/03/2021
N. 00779/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01871/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da V C, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Militello in Val di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F D C in Catania, via Genova, 54;
- l’IACP di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G M F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Militello in Val di Catania n. 80 del 22.03.2011 con la quale è stata revocata l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato al ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Militello in Val di Catania e dell’IACP di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Diego Spampinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, affidando il ricorso introduttivo, depositato in data 1 giugno 2011, ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 24 della Costituzione.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 241/1990. Non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge 241/1990;illegittimità derivata;difetto di istruttoria e motivazione. L’atto impugnato sarebbe illegittimo in via derivata in ragione dei vizi della presupposta nota IACP n. 4891 del 25 marzo 2011;tale nota nel ritenere sussistente un rapporto di sublocazione, non darebbe conto degli accertamenti effettivamente eseguiti.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 16 LR 29 giugno 2004, n. 10, in relazione agli artt. 7 e 10 legge 241/1990;difetto di istruttoria e di motivazione;contraddittorietà. La sublocazione presupporrebbe una cessione, che comporterebbe una dichiarazione;nel caso di specie, non risulterebbe alcuna dichiarazione dalla quale possa evincersi che l’interessato abbia ceduto a terzi l’immobile oggetto di assegnazione.
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. D. lgs, 31 marzo 1998, n. 109, in relazione alla determinazione n. 80/2011;difetto di presupposto;carenza di motivazione;contraddittorietà;illogicità. L’impugnato provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione, non indicando specificatamente né i motivi, né l'autorità a cui rivolgersi in caso di opposizione.
6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, lett. a), del DPR 30/12/1972, n. 1035, in relazione all'art. 95 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 51 della legge 142/90, come recepito in Sicilia con la LR 48/1991 e successivamente modificato dalle leggi 127/1997 e 191/1998, recepite dalla LR 23/1998;eccesso di potere per totale travisamento dei fatti e per assoluto difetto di istruttoria. Sarebbe stato competente a provvedere il Sindaco, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 13, primo comma, della legge regionale n. 7/1992.
7. L’Amministrazione comunale avrebbe potuto valutare le gravi e obiettive evenienze che avrebbero interessato il ricorrente e sanare la situazione ordinando lo sgombero immediato dell’occupante senza titolo, anche in considerazione della circostanza che il potere del Comune non sarebbe vincolato in alcun modo dal parere della Commissione dell’IACP.
Con ordinanza 8 settembre 2011, n. 1068, la domanda cautelare è stata rigettata, sulla base dei seguenti presupposti: «…Ritenuto, ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, insussistente il presupposto del fumus, sia riguardo alla questione agitata circa la (pretesa) competenza del sindaco del comune in cui è ubicato l' alloggio all’adozione del provvedimento di revoca dell’atto di assegnazione dell’ alloggio stesso (cfr. per la competenza, viceversa, del dirigente Consiglio Stato , sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073), sia riguardo alla obiettiva (ed incontestabile) intervenuta cessione dell’immobile (a poco rilevando se a titolo di comodato o locazione, se per pochi giorni o per un periodo di tempo maggiore, se a titolo gratuito ovvero a fronte di un canone), ciò che rende irrilevante (art. 21 octies L. n. 241/1990) la mancata comunicazione di avvio del procedimento, essendo stato l’atto impugnato adottato sulla base del verbale di conciliazione sottoscritto dallo stesso ricorrente…» .
Parte ricorrente ha successivamente depositato in data 25 settembre 2014 ricorso per motivi aggiunti, con cui ha dedotto il seguente ulteriore motivo avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Violazione di legge;manifesta ingiustizia;eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per carenza dei presupposti e travisamento, erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta. L’art. 13 della carte dei servizi IACP prevedrebbe la possibilità di ospitare presso il proprio alloggio componenti di altri nuclei familiari, previa richiesta all’IACP;al riguardo il ricorrente verserebbe in errore scusabile in ordine al mancato invio della richiesta.
Il Comune e l’IACP resistenti hanno eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti (memoria depositata dal Comune il 29 ottobre 2020 e dall’IACP il 30 ottobre 2020).
All’udienza del 2 dicembre 2020 la causa è passata in decisione.
Il ricorso introduttivo è infondato.
Il primo motivo deve essere rigettato poiché privo di censura, essendo testualmente così formulato: «1) Violazione di legge e, in particolare dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui recita che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”» .
Il secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, è infondato, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui «…spetta al ricorrente il quale lamenti l'omessa comunicazione di avvio del procedimento indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'amministrazione (inter multis, cfr. Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2019, n. 1405;26 aprile 2018, n. 2526;12 maggio 2017, n. 2218;4 aprile 2015, n. 1060;V, 20 agosto 2013, n. 4192;IV, 15 luglio 2013, n. 3861);"solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l'amministrazione 'sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato' [...]" (Cons. Stato, n. 1405 del 2019, cit.)…» (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6333);non avendo parte ricorrente adempiuto a tale onere, il motivo va rigettato.
Il terzo motivo, con cui parte ricorrente lamenta illegittimità derivata dai vizi della presupposta nota IACP n. 4891 del 25 marzo 2011, con cui sarebbe stato ritenuto sussistere un rapporto di sublocazione, senza dar conto degli accertamenti effettivamente eseguiti, è infondato, atteso che nel corpo del provvedimento impugnato è richiamato il verbale di conciliazione di fronte al Tribunale di Caltagirone – Sezione distaccata di Grammichele, effettuato nell’ambito del giudizio registrato al n. 269/09 RG, avente ad oggetto “Controversia Campisi Vittorio (assegnatario) c/ Renda Gianluca (occupante abusivo)”.
Il quarto motivo, con cui parte ricorrente lamenta che non risulterebbe alcuna dichiarazione dalla quale possa evincersi che l’interessato abbia ceduto a terzi l’immobile oggetto di assegnazione, è infondato, atteso che in allegato al ricorso introduttivo parte ricorrente ha depositato la denuncia – querela proposta dalla moglie dell’odierno ricorrente alla Stazione Carabinieri di Militello V.C. in data 25 ottobre 2010, nei confronti dell’occupante abusivo, in cui si legge «…Mio marito ed io per carità cristiana, per sopperire alle sue momentanee esigenze, afflitti all’epoca dalla morsa dei problemi di salute del figlio […] che non gli consentivano un trasloco immediato nell’immobile che rimaneva di fatto libero, prestò il suo momentaneo consenso affinché il Renda vi abitasse…» .
Il quinto motivo, con cui parte ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione, non indicando specificatamente né i motivi, né l'autorità a cui rivolgersi in caso di opposizione, è infondato, atteso che: a) l’impugnato provvedimento è chiaro nel ricondurre la revoca dell’assegnazione alla cessione a terzi dell’immobile;b) è giurisprudenza stabile quella secondo cui «…l'omessa od erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine o dell'autorità alla quale ricorrere, richiesta dall'art. 3 della l. n. 241/90, non costituisce di per sé causa d'illegittimità dell'atto, ma ne rappresenta una mera irregolarità che, al più, può dar luogo alla concessione della rimessione in termini per errore scusabile (ex multis, C.d.S., sez. VI, 3 gennaio 2019, n. 81)…» (Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7103).
Il sesto motivo, con cui parte ricorrente lamenta l’incompetenza dirigenziale a provvedere, visto che sarebbe stato competente a provvedere il Sindaco, è infondato, avuto riguardo al principio di distinzione tra politica e gestione, secondo cui spettano agli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti (in termini, TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 27 dicembre 2005, n. 2583, che ha, fra l’altro, avuto condivisibilmente modo di affermare che «…i provvedimenti di revoca previsti dall'art 17, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 1035/1977 non sono atti espressione di poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo…» ).
Il settimo motivo, con cui parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto valutare le gravi e obiettive evenienze che avrebbero interessato il ricorrente e sanare la situazione ordinando lo sgombero immediato dell’occupante senza titolo, anche in considerazione della circostanza che il potere del Comune non sarebbe vincolato in alcun modo dal parere della Commissione dell’IACP, è infondato, atteso che ipotizza modalità di esercizio di attività amministrativa discrezionale da parte del Comune che non trovano avallo nella normativa.
Il ricorso per motivi aggiunti, depositato ad oltre tre anni di distanza dal deposito del ricorso introduttivo, è irricevibile, poiché contiene censure che avrebbero potuto essere dedotte con il ricorso introduttivo.
Il Collegio è dell’avviso che, in ragione della natura della presente controversia e del suo andamento, sussistano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa, e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.