TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2012-02-02, n. 201201138
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N. 01138/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07318/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso RG n. 7318 del 2011, integrato da atto contenente motivi aggiunti, proposto dalla Soc. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M E, F P, G B, M C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lattanzio, 66;
contro
il COMUNE di PACE del MELA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. B C, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Di Pietro in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 229;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pace del Mela , in relazione all’istanza presentata da Terna in data 7.3.2011 (prot. n. 4861 del 9.3.2011) per ottenere indicazioni in ordine alle modalità esecutive di attraversamento delle strade comunali per la realizzazione dell'elettrodotto 380 KV Sorgente-Rizziconi e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione regionale di indicare le predette modalità esecutive,
e con motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensiva,
della nota prot. n. 13898 del 4.8.2011, inviata alla soc.Terna dal Comune di Pace del Mela di avviso di variante al tracciato dell’elettrodotto;
- della nota prot.n.14662 del 26.8.2011 inviata alla soc. Terna dal Comune di Pace del Mela, con la quale il Resp. dell’Uff.Tecnico ha confermato la richiesta di variante del tracciato dell’elettrodotto.
Visti il ricorso, l’atto contenente i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pace del Mela;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La soc. Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa, proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale, è titolare oltre che dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale anche degli obblighi e delle potestà ad esse connessi. Riferisce la società di avere la gestione del sistema elettrico e degli impianti nonché l’obbligo di garantire anche lo sviluppo della rete sulla base di un piano approvato ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico. Per la realizzazione delle opere elettriche inserite nel piano la società deve acquisire la necessaria autorizzazione ai sensi della Legge n. 239 del 2004, che rientra nella competenza del Ministero per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministero per l’Ambiente e previa intesa con la Regione interessata.
Il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale – Annualità 2005 - ha previsto la necessità di realizzare il potenziamento dell’interconnessione a 380KV tra le stazioni elettriche di Rizziconi (RC) e Sorgente (ME) , mediante la realizzazione di un secondo collegamento a 380 KV in doppia terna in corrente alternata. Il procedimento autorizzatorio ex L.n.239 del 2004 di tale opera elettrica si è concluso con il decreto del Min. Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 8.7.2010, sulla scorta dell’intesa raggiunta dallo Stato con la Regione siciliana.
La soc. Terna precisa che l’autorizzazione ministeriale ha effetto di variante urbanistica, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità e costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle opere.
Con nota in data 7.3.2011, la società ha richiesto al Comune di indicare le modalità esecutive della posa del cavo in attraversamento delle strade comunali interessate e lamenta che nonostante la notifica di un atto di diffida, avvenuta in data 8.7.2011, il Comune non avrebbe provveduto. Pertanto, la società contesta che il silenzio sarebbe illegittimo e propone ricorso a questo Tribunale deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art.2 della Legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art.120 del T.U n. 1775 del 1933. Violazione dell’art.41 della Cost.. Violazione della Legge n. 239 del 2004. Violazione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento, art.97 Cost.;
2) Violazione di legge con eccesso di potere anche per sviamento, sarebbero ormai stati acquisiti nell’ambito del procedimento unico di cui alla Legge n. 239 del 2004 tutti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti e, pertanto, sarebbe illegittimo l’atteggiamento omissivo del Comune all’istanza della società, ponendosi in contrasto con la realizzazione dell’opera: da ciò la richiesta al Tribunale didichiarare l’obbligo del Comune di indicare le modalità esecutive di posa in opera delle opere elettriche sulle strade comunali.
Con atto recante motivi aggiunti sono state impugnate la nota del Comune di Pace del Mela prot. n. 13898 del 4.8.2011, inviata alla soc.Terna, recante l’avviso di variante al tracciato dell’elettrodotto nonché la successiva nota prot. n. 14662 del 26.8.2011, inviata alla soc. Terna, che ha confermato la richiesta di variante al tracciato dell’elettrodotto. Con articolati motivi di impugnazione, allegati al gravame, la società ha censurato la violazione di legge in materia anche con riferimento alla generale legge sul procedimento amministrativo nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pace del Mela per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure attoree, evidenziando preliminarmente profili di inammissibilità del gravame.
Alla Camera di consiglio del 14 dicembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare gli aspetti di rito in relazione alla domanda avanzata dalla società ricorrente che, attivando il rito del silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all’Ente intimato di provvedere sull’istanza indicando le modalità di posa in opera delle infrastrutture elettriche sulle strade comunali interessate. Inoltre ha chiesto con atto contenente motivi aggiunti l’annullamento delle sopracitate note del Comune (prot. n. 13898 del 4.8.2011 e prot. n. 14662 del 26.8.2011) inviate alla soc.Terna S.p.a.
Al riguardo, occorre rilevare che nel processo amministrativo qualora vengano proposte in giudizio domande soggette a riti diversi (nell’ambito del rito del silenzio ai fini dell’esecuzione, ma anche rivolte a differenti e più complesse questioni di merito), ai sensi dell'art. 32 del c.p.a. deve applicarsi il procedimento previsto dal rito ordinario e non può seguirsi il rito speciale in camera di consiglio in quanto l’ art. 87, comma 1 c.p.a., impone, a pena di nullità, la trattazione del processo in udienza pubblica (cfr.T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16 maggio 2011 , n. 4216).
Va altresì evidenziato che presupposto per l'applicazione del rito speciale è il silenzio della P.A. e, in particolare, l'omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenzio-rifiuto, mediante il relativo, caratteristico procedimento, quando la medesima si sia resa inadempiente, restando inerte, ad un obbligo di provvedere. Quest'ultimo può scaturire dalla legge o dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di equità impongono l'adozione di un provvedimento al fine, soprattutto, di consentire al privato (data la particolarità del processo amministrativo, che è sostanzialmente un processo sull'atto) di adire il Tribunale per far valere le proprie ragioni. L'obbligo di provvedere dell'Amministrazione, poi, a sua volta, presuppone che l'istanza del richiedente sia rivolta ad ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 518).
D’altra parte, con l'azione avverso il silenzio l'interessato può chiedere solo l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di provvedere e può spingersi a chiedere l'accertamento della fondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 31 del c.p.a., solo se si tratti “di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione” (cfr. da ultimo,Cons.Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996;T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 aprile 2011, n. 3036) e il giudice amministrativo, nel presente giudizio avverso il silenzio, non può sostituirsi alla P.A. (art. 34 comma 2, c.p.a.).
Nella specie, fatte salve le ulteriori iniziative della società ricorrente e/o del Comune, che rimangono impregiudicate in questa sede, non può rinvenirsi, ad avviso del Collegio, la sussistenza di un autonomo obbligo di provvedere rilevante ai sensi gli artt. 31 e 117 c.p.a.. Al riguardo deve osservarsi che i sopravvenuti provvedimenti espressi adottati dal Comune, destinatario dell’istanza della società ricorrente e in riscontro alla stessa richiesta, fa venire meno il presupposto della domanda avanzata da parte ricorrente dell’azione di condanna dell’Amministrazione all’obbligo di provvedere e di riscontrare detta istanza, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante, con evidenti profili di carenza di interesse.
Peraltro, va posto in rilievo che ai sensi dell’art. 117, comma 5 del cod. proc. amm., ove il provvedimento espresso sia lesivo per l’interessato lo stesso può essere impugnato anche con motivi aggiunti nei termini – come nella specie - e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito.
3. In definitiva, alla luce delle predette considerazioni, il ricorso proposto ai sensi dell’art.117 c.p.a per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune sull’istanza presentata dalla società Terna S.p.a. in data 7.3.2010, va dichiarato improcedibile, attesa la sopravvenuta carenza di interesse, restando impregiudicate in questa sede le ulteriori iniziative della società ricorrente, mediante il separato atto di gravame, e/o del Comune, in ragione delle diverse regole e garanzie processuali previste dalla legge.
L’esito e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.