TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202090
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 02090/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01408/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Cosenza (-OMISSIS-), reso il -OMISSIS-e notificato il successivo -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'autorizzazione alla raccolta delle scommesse presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 1 comma 643 della Legge 190/2014, come modificato dall'art.1 comma 926 della legge 208/2015, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 novembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato l’1.10.2018 e depositato il 28.10.2018 -OMISSIS-, titolare di omonima ditta individuale, ha esposto:

-) egli aveva fatto richiesta, ai sensi dell’art. 1, comma 643 della l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 1 comma 926 della l. n. 208/2015, per l’autorizzazione per l’esercizio di attività di raccolta scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S.;

-) il successivo -OMISSIS-la Questura di Cosenza comunicava l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990;

-) nonostante l’invio di controdeduzioni, in data -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Cosenza ha denegato la richiesta autorizzazione.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, con l’epigrafato ricorso se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 11, 88 e 92 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S) E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COST.

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato nel senso che, per un verso il requisito della buona condotta richiesto dall’11 T.U.L.P.S per l’ottenimento e il mantenimento della licenza per l’esercizio dell’attività di giochi o scommesse debba essere riferito esclusivamente alla persona dell’istante, e per altro verso, l’Amministrazione avrebbe denegato l’istanza non sulla base della sua posizione – privo di carichi pendenti o di condanne penali – bensì sulla base di condotte tenute da altri soggetti

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI.

Il ricorrente deduce illogicità della motivazione anche conseguente ad un travisamento dei fatti.

Premettendo che il provvedimento di diniego è stato emesso sul presupposto di presunte frequentazioni del ricorrente

con soggetto pregiudicato e di un’ipotetica e astratta ingerenza di quest’ultimo nell’esercizio dell’attività di raccolta scommesse, contesta l’apoditticità di suddetta conclusione in quanto assunta unicamente sulla base soltanto di due controlli, da cui non è possibile dedurre amicizia e frequentazioni ripetute tra i due soggetti, né tantomeno l’insussistenza di garanzie per un esercizio dell’attività esente da abusi, tenuto conto peraltro che i luoghi in cui sono stati effettuati i controlli, riguardano pubbliche attività frequentate sia da soggetti pregiudicati che non, da cui inferisce carenza istruttoria ed insufficienza di motivazione per fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità dell’odierno ricorrente.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 7, 10 BIS DELLA L. 241/1990.

Il ricorrente contesta alla Questura di non aver tenuto conto nel provvedimento di diniego delle controdeduzioni da questi presentate.

3- Con atto depositato il 30.10.2018 si è costituito il Ministero dell’Interno – Questura di Cosenza per resistere al ricorso, che il successivo 15.1.2019 ha depositato documenti.

4- In vista della trattazione del merito, in data 3.10.2022 l’Amministrazione resistente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.

5- All’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 4.11.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Il ricorso è infondato.

7- Le censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto interconnesse.

8- E’ da premettere che secondo costante giurisprudenza:

- “ Ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di organizzazione/gestione scommesse è subordinato a una doppia condizione ovvero la titolarità di una concessione statale e di un'autorizzazione di Polizia, prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S.;
la prima è rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la seconda si acquisisce previa verifica dei requisiti soggettivi (assenza in capo al richiedente delle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.) ed oggettivi (relativi ai locali in cui si intende svolgere l'attività ex art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) con possibilità per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di adeguare il titolo abilitativo alle specifiche situazioni contingenti e di controllarne l'esercizio successivamente al rilascio del titolo
” ( ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.5.2022, n.3146);

- “ Ai sensi dell'articolo 11 del testo unico n. 773 del 1931, l'amministrazione è tenuta a valutare se manchi la buona condotta, per la commissione di fatti che, sebbene non costituiscano reato, comunque non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato). L'amministrazione, però, è tenuta ad indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposti per la formulazione del giudizio di non affidabilità, evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, ad un giudizio (attuale e prognostico) di segno negativo ” ( ex plurimis, T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 04/07/2019, n.440).

9- Tanto chiarito, nella fattispecie l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha valorizzato, in senso sfavorevole al ricorrente, i seguenti elementi:

-) il fatto che in data -OMISSIS- in -OMISSIS-, presso la sala scommesse ad insegna -OMISSIS-, il ricorrente, allora dipendente della ditta titolare dell’azienda, veniva controllato da personale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, durante espletamento di servizio “-OMISSIS-" finalizzato anche al controllo di esercizi pubblici, unitamente ad altro soggetto, specificamente individuato in atti, titolare di pregiudizi penali per stupefacenti (att. 72 e 73 DPR 309/90) ed estorsione in concorso avvenuti in contesto di criminalità organizzata, esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse, violazione alle disposizioni del T.U.L.P.S. art. 1, nonché destinatario in passato di misure cautelari;

-) il successivo -OMISSIS-personale di questa Stazione Carabinieri effettuava controllo alla medesima sala scommesse ad insegna -OMISSIS- e durante l’accesso presso il locale, dietro il banco scommesse (nella zona riservata al personale dipendente) l’odierno ricorrente veniva trovato in compagnia del medesimo soggetto controindicato e, a specifica domanda circa la presenza del suddetto soggetto dietro il banco scommesse, gli stessi riferivano di essere amici e che nell’occasione stavano controllando delle squadre su cui effettuare delle scommesse.

10- Orbene, le circostanze fattuali ora esposte –ossia l’esito dei due controlli, il secondo del quale accertava che il ricorrente (che sarebbe risultato come individuato come rappresentante del titolare dell’azienda in termini sconosciuti all’Autorità di Pubblica Sicurezza) avesse consentito al suddetto soggetto gravato di pregiudizi di accedere alla zona riservata ai dipendenti e le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente sul momento, non inverosimilmente caratterizzate da genuinità- considerate nel loro complesso rendono non irragionevole, illogica o arbitraria le prognosi sfavorevole rassegnata dall’Autorità di pubblica sicurezza, nel senso cioè della sussistenza di ombre difficilmente superabili in ordine alle modalità di gestione dell’attività di gioco e scommessa da parte di quest’ultimo e al rischio di una possibile ingerenza nell’esercizio della stessa attività da parte di soggetto controindicato che, si ribadisce, vanta anche precedenti per esercizio abusivo di giochi e scommesse.

11- Peraltro, le suddette controindicazioni non sono dovute a fatti di soggetti terzi (nello specifico del soggetto gravato di pregiudizi) bensì ad elementi ricavabili dal comportamento complessivamente mantenuto dall’odierno ricorrente e dai suoi rapporti, da ritenersi nel complesso non travisati, con il suddetto soggetto.

12- Per completezza, le suddette conclusioni risultano sostanzialmente scalfibili dalle puntualizzazioni più meditate con le quali il ricorrente, in sostanza, ha negato la sussistenza di rapporti di amicizia o frequentazione, rese in data -OMISSIS- e comunque successivamente alla comunicazione circa l’esistenza di motivi ostativi del -OMISSIS-riferita alle suddette controindicazioni.

13- Quanto, infine, all’ultimo motivo di censura, di natura procedimentale, si osserva che, per costante giurisprudenza, “ La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell' art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 , essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6.9.2022, n. 7763).

Orbene, dalla piana disamina del provvedimento impugnato è emerso che l’Amministrazione ha adeguatamente analizzato le controdeduzioni fornite dall’odierno ricorrente e ha motivato le ragioni per cui le stesse non sono state ritenute idonee a mutare l’orientamento impresso al procedimento ed evidenziato con la comunicazione dei motivi ostativi.

14- In conclusione, il ricorso va rigettato.

15- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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