TAR Napoli, sez. III, sentenza 2016-07-15, n. 201603549
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N. 03549/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C C, in proprio e nella qualità di amministratrice della Società "Terra Felix srl", e C S, rappresentati e difesi dagli avv.ti A A e G L L, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, Via Melisurgo, 4;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e L C, con domicilio ex art. 25 c.p.a. in Napoli presso la Segreteria del T.A.R., Piazza Municipio, 64;
per l'annullamento
- (quanto al ricorso)
a) dell'ordinanza del Dirigente del Settore 7 - Sviluppo Economico - Edilizia privata, Servizio Antiabusivismo n. 45 del 7/10/2014, con la quale è stata ingiunta, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresi, e per quanto di ragione, i sopralluoghi richiamati nell'ordinanza ed in particolare quello del 18/9/2014 prot. n. 25543/7° Settore, le note del 24/9/2014 prot. n. 26036 e del 29/9/2014 prot.n. 27024 e le ordinanze n. 115/2012 e n. 32/2013;
- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 5/10/2015)
a) del provvedimento del Dirigente del 7° Settore 7 - Sviluppo Economico - Edilizia privata, Servizio 1° - Sportello Unico l'Edilizia - Condono prot. n. 28598/2015 del 13/8/2015 di diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria acquisita al protocollo comunale al n. 2823 il 26/1/2015;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi, e per quanto di ragione: il verbale di immissione in possesso del 6/8/2015, l'ordinanza di demolizione prot. n. 23 del 3/7/2015, la diffida n. 15 del 3/7/2015 nonché la nota prot. n. 22664 del 23/6/2015 avente ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'istanza di permesso di costruire, se ed in quanto possa occorrere;
- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 7/12/2015)
a) del verbale di consistenza ed immissione in possesso prot. n. 28138 del 6/8/2015, notificato il successivo 6/10/2015;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e collegato, ivi compresi e per quanto di ragione, se lesivi degli interessi dei ricorrenti, i verbali di sopralluogo della P.M.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- I provvedimenti impugnati concernono le opere intraprese sul compendio immobiliare sito tra Via Cupa Mare, Via Manzoni e Via Pini di Solimene, costituito da un fondo agricolo di circa 50.000 mq., con annessi comodi rurali ed un fabbricato/casale a due livelli fuori terra.
I ricorrenti espongono che la Terra Felix srl acquistava il bene immobile al fine di implementare le attività di produzione agricola e di fattoria didattica, comunicando il 16/6/2011 di eseguirvi la manutenzione ordinaria (per la pulizia del fondo con mezzi meccanici e il ripristino della recinzione di confine in reticolato metallico e paletti), formulando altra comunicazione d’inizio lavori il 10/1/2012 (per l’intervento di messa in sicurezza del corpo di fabbrica con opere di puntellamento provvisionale), nonché presentando le denunce di inizio attività n. 44/2011, n. 03/2012 e n. 27/2012 (in relazione alle quali il Comune diffidava dall’effettuare gli interventi o richiedeva documentazione integrativa), ed altresì due istanze di accertamento di conformità del 2/10/2013 e del 20/1/2014.
Queste ultime erano relative alle opere sanzionate con le ordinanze di demolizione n. 115 del 9/10/2012 e n. 32 del 22/10/2013.
Con l’ordinanza n. 45 del 7/10/2014 sono state sanzionate ulteriori opere.
Il presente ricorso investe quest’ultimo provvedimento ed anche le precedenti ordinanze (eccependosene da parte del Comune la tardività, in relazione ad esse).
I provvedimenti sanzionatori succedutisi hanno riguardato un complesso di opere, descritte in dettaglio nell’ultimo provvedimento e che possono così riassuntivamente indicarsi:
a) quanto all’ordinanza n. 115 del 9/10/2012 (emessa nei confronti della sig.ra C C, nella qualità):
1) nell’esecuzione di opere di demolizione, consolidamento statico, ristrutturazione e/o modifica di parti strutturali sul casale (p.lla 12) e sugli annessi comodi rurali (demolizione totale di un cantonale e di un locale deposito, eliminazione di una scala esterna, realizzazione di solai, fortificazione delle murature portanti e rifrazione del piano di calpestio, eliminazione di soppalchi, modifiche e aperture di vani ingresso e finestre);
2) nella realizzazione di una rete di viabilità interna al fondo, con percorsi pedonali e carrabili, in cinque tronchi con pavimentazione e rivestimenti;
3) nella demolizione e ricostruzione del muro originario di confine lungo via Pini di Solimene, con ampliamento della sede stradale;
4) nella collocazione nei pressi dell’accesso di via Manzoni di un manufatto prefabbricato con due tettoie laterali;
5) nell’esecuzione di movimenti di terra, con la realizzazione di murature a secco in pietra quali bordure di aiuole, di serre prefabbricate per il ricovero di animali da corte, di strutture lignee di contenimento del terreno e di filari di alberature di varia natura, denotanti nel complesso un diverso utilizzo rispetto a quello agricolo originario;
b) quanto all’ordinanza n. 32 del 22/10/2013 (anch’essa emessa nei confronti della sig.ra C C, nella qualità):
- nella modifica dell’andamento naturale del terreno realizzandovi modesti salti di quota nella parte a valle del fondo;
- nella collocazione di due pozzetti prefabbricati;
- nella realizzazione di un sistema fognario costituito da numerosi pozzetti prefabbricati;
- nella collocazione lungo il muro di confine di diversi pali in calcestruzzo per l’ancoraggio della rete metallica e di blocchi di lapil-cemento su parte del muro di recinzione, con cordolo e recinzione in ferro alta mt. 2,00 sorretta da pilastrini;
- nella sostituzione del cancello di cantiere ed innalzamento della muratura su uno dei lati;
- nella realizzazione di un manufatto di tipo rurale di circa mq. 45,36;
c) quanto all’ordinanza n. 45 del 7/10/2014 (emessa nei confronti della sig.ra C C, nella qualità, nonché del sig. S C):
c.1) in ordine alle opere eseguite dalla sig.ra C C:
- nella modifica dell’andamento naturale del terreno (realizzando un salto di quota, contenuto da elementi in legno verticali e orizzontali di lunghezza di circa mt. 41,00 e 50,00 ed altezza media di circa mt. 1,05 e mt. 0,60 circa);
- nell’installazione, su una parte di suolo antistante l’ingresso del fabbricato principale, di un gazebo in legno a pianta esagonale, costituito da una pedana con sei pilastrini a sezione quadrata e copertura in legna, di mq. 8,00 di superficie ed altezza interna pari a mt. 2,70 circa;
c.2) in ordine alle opere eseguite dal sig. S C:
- nella sistemazione dell'area esterna con la realizzazione di due stradine interne (di lunghezza di mt. 70,00 e mt. 60,00 circa e larghezza rispettivamente di circa mt. 4,50 e mt. 3,50, costituite da una doppia fila di elementi in pietra lavica, con tappetino erboso la prima);
- nella costruzione, in corrispondenza del varco esistente nel muro di recinzione (realizzato dal Comune dopo l’esproprio per la riqualificazione di via Cupa Mare) di due pilastrini in c.a. alti mt. 3,00 circa;
- nella costruzione nello stesso punto di due muri laterali in calcestruzzo di mt. 12,30 e mt. 11,80 circa ed altri circa mt. 0,80, con l’aggiunta di altre opere (ulteriori pilastri e muretti), per la realizzazione di varchi pedonale e carrabile;
- nella realizzazione di un muretto in blocchi di lapil-cemento (mt. 11,80 x mt. 0,25 x mt. 1,60 circa) tra i due varchi;
- nella realizzazione di una struttura con elementi metallici orizzontali e verticali lunga mt. 31,20 circa ed alta al colmo mt. 4,50, coperta in parte con lamiera grecata a doppia falda e in parte con teloni ombreggianti, chiusa perimetralmente con pannelli prefabbricati;
- nella realizzazione di una struttura costituita parzialmente da una tettoia in lamiera di mt. 6,70 x 2,10 circa, parzialmente recintata con rete metallica a maglie larghe e per la restante parte con pannellatura in legno;
- nella realizzazione di una struttura precaria costituita da elementi verticali di ridotta sezione in cemento vibrato a sostegno delle parziali coperture in lamiera metallica, con superficie d’ingombro di mt. 23,80 x 4,00 circa, coperta con due tettoie metalliche intervallate;
- nella costruzione di un muro di contenimento in calcestruzzo armato a chiusura di un varco esistente, in sostituzione di un vecchio muro esistente, lungo mt. 16,00 circa e alto mt. 2,20 circa.
Tanto premesso, va osservato che, con un’articolata esposizione in fatto, i ricorrenti sostengono la piena legittimità di tutti gli interventi eseguiti, affermando che:
- gli interventi di fortificazione dell’immobile erano assentibili ed inclusi nelle d.i.a. di cui sopra (rappresentando che, con essi, venivano realizzati il consolidamento di alcune murature, il rifacimento del piano della corte interna, di parte dei solai al piano terra e di alcune aperture esistenti, nonché la demolizione di una scala a giorno in ferro, ripristinando lo stato dei luoghi quanto alle modifiche e nuove aperture);
- la d.i.a. n. 3/2012 concerneva la realizzazione di opere di valorizzazione del fondo e che da essa si evinceva la presenza di percorsi interni funzionali alle lavorazioni agricole e di numerose serre stagionali (in particolare, venivano risistemati i percorsi esistenti e i terrazzamenti configuranti l’andamento del terreno da almeno 50 anni, compiendo un’attività rientrante nella normale gestione di un fondo agricolo e da considerarsi libera, riferendosi le strutture prefabbricate a manufatti di limitate dimensioni e montati provvisoriamente, funzionali alla conduzione del fondo e al rispetto delle condizioni di igiene sul lavoro);
- la preesistenza dei tracciati è desumibile dal cancello della scuola comunale "Gianni Rodari" posto su uno dei tracciati, ed altresì dall’accordo di cessione volontaria stipulato il 10/3/2010 con la stessa Amministrazione, che si impegnava a predisporre tre allacciamenti alla fogna comunale e relativi varchi, corrispondenti alla viabilità interna del fondo;
- anche la recinzione non è nuova ma è stata traslata, con la volontà di cedere pure questa striscia di terreno, per consentire la realizzazione di un marciapiede per gli alunni della scuola e di altro passaggio pedonale;
- la collocazione di due pozzetti prefabbricati in cls e la realizzazione di un sistema fognario costituiscono anch’esse opere riconducibili ad attività edilizia libera, necessaria per preservare le attività agricole presenti.
1.1- Ciò posto, con il ricorso notificato al Comune il 24/12/2014 e pervenuto all’Ente il 30/12/2014, depositato l’8/1/2015, è avversata l’ordinanza n. 45/2014, estendendo (come detto) l’impugnativa ai precedenti provvedimenti demolitori (come si evince, in particolare, dalla contestazione rivolta alle “tre ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”: pag. 18 del ricorso).
Nelle censure è denunciata la violazione del D.P.R. n. 380/01 (artt. 27, 31 e 37) e della legge n. 241/90, nonché della L.R. del 5 gennaio 2011, n. 1, oltre all’eccesso di potere sotto molteplici profili, esaminando partitamente le opere sanzionate, per concludere che (cfr. pagg. 20-21 del ricorso):
1) le opere esterne eseguite sono esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, non modificano le quote altimetriche preesistenti e sono riconducibili all’art. 5 del D.L. n. 40/2010, che sostituisce 1’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, per cui vanno considerate libere e, nel caso specifico, da sottoporre alla sola procedura ambientale semplificata;
2) le strutture edilizie provvisorie sono da ascriversi, ai sensi del Regolamento regionale 6 dicembre 2013, n. 8, a strutture in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione e funzionali all’esercizio dell’attività agricola nel suo complesso e allo sviluppo delle potenzialità produttive del comparto agricoltura;
3) la rete di viabilità interna era già esistente prima della realizzazione delle opere e aveva le stesse caratteristiche strutturali e dimensionali;
4) le opere realizzate sull'immobile interno al fondo costituiscono interventi di consolidamento e mantenimento della struttura edilizia e quindi ascrivibili alla manutenzione straordinaria e al risanamento conservativo;
5) le opere realizzate su via Pini di Solimene costituiscono interventi di riparazione e completamento di strutture esistenti e sono conformi a quanto consentito nel Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani all’art. 13, comma 4, e all’art. 9, lett. g), delle N.t.a.;
6) le opere rilevate su via Cupa Mare sono state realizzate contemporaneamente ai lavori di sistemazione stradale da parte dell’Amministrazione Comunale e sono conseguenza diretta dell’accordo di cessione volontaria gratuita del 10/3/2010, nonché comunque conformi a loro volta alle suddette norme del Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani;
7) non sono stati realizzati interventi edilizi sul "casone" (antica masseria), successivamente all’ordinanza n. 115 del 9/10/2012;
1.2- Con ulteriori censure è denunciata la violazione del giusto procedimento, per mancanza della comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/90 che, pur essendosi in presenza di un atto vincolato, avrebbe offerto ai ricorrenti la possibilità di precisare circostanze di ordine fattuale non pacifiche e, trattandosi di opere sanabili, avrebbe impedito l’adozione del provvedimento repressivo.
È inoltre dedotto che l’Amministrazione ha erroneamente attivato sia il procedimento ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 che fatto ricorso al successivo art. 31, mentre era applicabile l’art. 37 per i lavori eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, comportante l’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Infine, è contrastata la sanzione dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale (come disposto nel provvedimento per l’ipotesi di inottemperanza alla demolizione nel termine assegnato), non bastando il mero decorso del termine ma occorrendo valutare la compatibilità delle opere con gli interessi urbanistici ed ambientali e l’utilizzazione delle stesse a fini pubblici (nella specie, disponendo peraltro di acquisire un’area non interessata da opere abusive e una vastissima estensione di terreno di mq. 49.320,00, sproporzionata rispetto alle opere di modestissima entità e utilizzate per l’attività agricola).
Il Comune si è costituito in giudizio in data 21/1/2015, svolgendo le proprie difese nella memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 22/1/2015 n. 175.
2.1- Con i primi motivi aggiunti (notificati l’1/10/2015, pervenuti all’Ente il 5/10/2015, depositati in quest’ultima data), è impugnato il provvedimento con cui è stata negata l’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, unitamente agli atti preordinati e connessi.
È contestata la validità del presupposto del diniego, fondato sulla circostanza che, a seguito dell’inottemperanza ai precedenti ordini di demolizione, la proprietà del bene si è trasferita al Comune (per cui, con ordinanza n. 23 del 3/7/2015, è stato rettificato il provvedimento n. 45/2014, con diffida a demolire ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/01), il quale ha poi provveduto l’8/7/2015 alla trascrizione a proprio favore degli immobili e si è immesso nel possesso in data 6/8/2015.
Da ciò si fa discendere la carenza di titolarità alla presentazione dell’istanza.
Al riguardo, i ricorrenti deducono l’incompletezza del procedimento che conduce all’acquisizione, la quale non può conseguire alla sola circostanza che è decorso il termine fissato per la demolizione.
Sono poi svolte censure sulla inapplicabilità dell’art. 35 cit., riproponendo altresì i motivi contenuti nel ricorso.
Il Comune ha replicato con memoria depositata il 19/10/2015.
2.2- Con i secondi motivi aggiunti (notificati il 3/12/2015, pervenuti all’Ente il 7/12/2015, depositati in quest’ultima data), è avversato il verbale di immissione in possesso del 6/8/2015, ribadendo con ulteriori argomentazioni che non può dirsi perfezionato il procedimento acquisitivo e riproponendo le censure già svolte.
Il Comune ha depositato nuova memoria in data 4/1/2016.
I ricorrenti hanno chiesto la sollecita fissazione dell’udienza con istanza di prelievo del 15/1/2016.
All’udienza pubblica del 17 maggio 2016 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Il Collegio reputa opportuno, per ragioni sistematiche, procedere dapprima all’esame dei motivi aggiunti, proposti avverso il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria (primi motivi aggiunti) ed il verbale mediante il quale il Comune ha redatto la consistenza e si è immesso nel possesso dei beni, in forza della dichiarata acquisizione al proprio patrimonio (secondi motivi aggiunti).
Ciò in quanto, unitamente agli atti appena indicati, sono impugnati l’ordinanza di rettifica n. 23 del 3/7/2015 e la diffida a demolire n. 15 del 3/7/2015, che hanno sostituito l’ordine di demolizione n. 45 del 7/10/2014 (per cui, in caso di rigetto dei motivi aggiunti, il ricorso avverso quest’ultimo diverrebbe improcedibile).
I motivi aggiunti depositati il 5/10/2015 attengono al provvedimento dirigenziale del 13/8/2015, con cui è stato negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, di cui all’istanza del 26/1/2015 prot. n. 2823 (concernente tutte le opere realizzate, sanzionate con le ordinanze di demolizione del 2012, 2013 e 2014: cfr. doc. 2 della produzione dei ricorrenti).
Come sopra detto, il diniego si fonda sulla carenza di titolarità alla presentazione dell’istanza, addotta dal Comune sulla base dell’avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà dei beni, a seguito dell’inottemperanza alle precedenti ordinanze.
Invero, risulta dalla documentazione agli atti del giudizio che l’Ente ha richiesto la trascrizione degli immobili al proprio patrimonio, in base al titolo costituito dall’ordinanza di demolizione n. 32/2013, di cui è peraltro indicata erroneamente la data del 18/10/2012 (cfr. la nota di trascrizione n. 54 dell’8/7/2015, esibita nella produzione del Comune del 19/10/2015).
È significativo rilevare a tal proposito che la nota di trascrizione indica trattarsi del “provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale” (cfr. la nota appena citata: Sezione A, descrizione dell’atto amministrativo), ancorché nella specie non sia stato adottato alcun formale atto di acquisizione, ma l’effetto del trasferimento è fatto discendere dal mero dato dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Non è in discussione che la violazione dell’ordine di ripristino determini l’effetto acquisitivo dell’opera abusiva e dell’area di sedime, nonché dell’ulteriore area necessaria alla realizzazione di opere analoghe secondo lo strumento urbanistico (art. 31, terzo comma, del D.P.R. n. 380/01), né che l’inottemperanza costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, come esplicitato dalla legge (art. 31, quarto comma, D.P.R. cit.).
Tuttavia, tale effetto – ancorché discendente automaticamente dall’inottemperanza – non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l’accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell’immobile (cfr. TAR Campania, sez. VIII, 20/11/2014, n. 6009).
Ne consegue la necessità che sia adottato l’atto avente la specifica funzione di servire all’acquisizione, in mancanza del quale è sottratta all’interessato la difesa in giudizio, per contestare eventualmente la misura dell’acquisizione (nella specie, i ricorrenti censurano la sproporzione dell’area da acquisire, come indicata nell’ordinanza n. 45/2014).
Inoltre, in giurisprudenza è affermato altresì che “il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale [è] autonomamente impugnabile solo per vizi propri” (Cons. Stato, sez. VI, 4/3/2015 n. 1064, tra le altre), restando quindi acclarata – in vista della tutela dell’interessato – la necessità di adozione dello specifico atto di acquisizione (che costituisce a sua volta una misura sanzionatoria, operante di diritto, con natura dichiarativa e funzione strumentale, sul presupposto dell’inottemperanza alla demolizione;cfr. Cons. St., cit.: “l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate non è un provvedimento di autotutela ma una misura sanzionatoria che segue all'inottemperanza dell'ordine di demolizione e ripristino e che opera di diritto perché atto dovuto a carattere meramente dichiarativo;la scadenza del termine per ottemperare è il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa del trasferimento coattivo al Comune della proprietà sull'immobile quale effetto previsto dalla legge (ex art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001)”).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dato atto che sono viziati, a causa della evidente inversione procedimentale, non solo la trascrizione in data 8/7/2015 degli immobili a favore del Comune, ma anche di conseguenza l’ordinanza di rettifica n. 23 del 3/7/2015 e la diffida a demolire n. 15 del 3/7/2015 ed, altresì, il verbale di consistenza e di immissione nel possesso in data 6/8/2015.
Nondimeno l’impugnativa del provvedimento di diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 si palesa comunque infondata poiché, per quanto sopra già detto, l'effetto acquisitivo delle opere abusive al patrimonio comunale, sostanzialmente evidenziato a sostegno della determinazione, si attua ope legis ed avviene a titolo originario e di diritto, ossia per il mero decorso del tempo e dell’inottemperanza alle pregresse ordinanze di demolizione, a prescindere dall’emanazione dell’atto ricognitivo dell’amministrazione comunale ovvero dalla trascrizione del trasferimento dei registri immobiliari (non avente effetto costitutivo).
Per cui è evidente che il richiamo agli atti presupposti non incide sulla legittimità dell’atto di diniego, anche a prescindere dal richiamo di atti presupposti illegittimi.
2.- Può quindi passarsi all’esame del ricorso.
2.1- Il ricorso va dichiarato irricevibile, per la parte in cui sono impugnate le precedenti ordinanze n. 115/2012 e n. 32/2013 (tardività eccepita dal Comune nella memoria del 21/1/2015).
Le ordinanze in argomento, emesse nei confronti della sig.ra C C, quale amministratrice della Terra Felix srl, sono state notificate alla stessa in mani proprie, rispettivamente, in date 18/10/2012 e 14/11/2013 (cfr. la produzione del Comune del 21/1/2015), con conseguente irricevibilità per questa parte del ricorso, notificato solamente l’1/10/2014.
2.2- Quanto all’impugnativa dell’ordinanza n. 45 del 7/10/2014, emerge dal contenuto di essa l’avvenuta esecuzione di lavori che, per natura, consistenza e tipologia, arrecano una rilevante trasformazione del territorio e del suolo inedificato, tali da dover essere annoverati nell’ambito delle opere necessitanti del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/01 e in base a quanto stabilito al precedente art. 3, lettera e).
Detta norma impone di avere riguardo alla modifica arrecata allo stato dei luoghi, con la conseguenza di dover ritenere assoggettate a permesso di costruire tutte le opere che, in generale, trasformano irreversibilmente il suolo e comportano l’inclusione in esso di elementi che ne stravolgono l’assetto originario.
A tal riguardo, occorre precisare che non è neppure sempre richiesto che la tipologia di opera sia sussumibile in alcuna delle fattispecie descritte ai successivi punti della lettera e) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/01, bastando che sia rinvenibile una trasformazione stabile del territorio, al fine di ritenere sottoposta l’attività edilizia al potere di verifica e controllo assegnato all’Autorità comunale preposta al governo del territorio e all’ordinato uso del suolo, esercitabile mediante l’atto di assenso ad edificare (permesso di costruire).
Quanto osservato si ricava dall’espressa previsione dell’art. 3 (per il quale sono interventi di nuova costruzione "quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti" e, specificatamente, gli interventi di cui all’elencazione che segue, non esaustiva, come chiarisce l’avverbio "comunque").
In tal senso si è espressa questa Sezione (cfr. la sentenza del 23/3/2016 n. 1521: “Osserva al riguardo il Collegio che l'idoneità di un manufatto a determinare trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio è richiesta e va accertata, onde ritenerlo assoggettato al regime del permesso di costruire, solo allorché esso non rientri in alcuna delle categorie definite all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001”).
Avuto riguardo a ciò, non può negarsi che tutte le opere intraprese e sanzionate con l’ordinanza n. 45/2014 (modifica dell’andamento naturale, gazebo stabilmente installato, due stradine interne, muri di contenimento e altri muretti, pilastrini e varchi, strutture coperte e recintate) comportano il permanente insediamento nel terreno di elementi di cui lo stesso era privo, operandone la trasformazione che è possibile solo attraverso il rilascio del permesso di costruire.
Peraltro, singolarmente considerate le opere sono includibili nelle specifiche previsioni di cui al comma 3, lett. e), che:
- al punto e.3), vieta “la trasformazione in via permanente di suolo inedificato” mediante infrastrutture ed impianti (in tale ambito dovendosi ascrivere le stradine realizzate, nonché la modifica dell’andamento naturale del terreno e salto di quota, ponendovi una struttura con elementi in legno verticali e orizzontali di considerevole lunghezza: circa mt. 41,00 e mt. 50,00).
- annovera nelle nuove costruzioni, alla lettera e.5), ogni struttura che assolva ad un uso duraturo (giurisprudenza pacifica;cfr., per tutte e con specifico riferimento ai gazebo, le sentenze della Sez. IV di questo Tribunale del 20/4/2015 n. 2223 e della Sez. VI del 15/1/2015 n. 224).
A fronte di ciò, è indimostrato che le opere siano funzionali alla conduzione del fondo agricolo, palesandosi piuttosto veridico ritenere che (come accertato fin dall’epoca di adozione della prima ordinanza), il complesso dei lavori è preordinato ad un uso diverso da quello agricolo, ipoteticamente commerciale o turistico-ricettivo.
È altresì indimostrato che la rete di viabilità interna fosse già esistente e che parte delle opere sono state realizzate contemporaneamente ai lavori di sistemazione stradale da parte del Comune e da questi autorizzati con il richiamato accordo di cessione volontaria.
Le ulteriori censure sono destituite di fondamento.
Invero, il potere repressivo degli abusi edilizi sorge, con carattere vincolato, dall’accertamento della realizzazione di opere prive del prescritto titolo abilitativo, sull’unico presupposto della mancanza di titolo, ed è sufficientemente motivato con riferimento alla descrizione dell’abuso (cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 22/1/2016 n. 376), essendo l’interesse pubblico sussistente nell’esigenza di ripristino della situazione compromessa dall’illecita attività edilizia ed escludendosi, stante il carattere vincolato del provvedimento, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, come ripetutamente statuito in maniera univoca (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 7/3/2016 n. 906).
Infine, alcun vizio del provvedimento può rinvenirsi nella dedotta “commistione” tra quanto previsto agli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/01 (essendo l’art. 27 richiamato nel dispositivo applicabile alla specie, trattandosi di abuso in zona vincolata, a nulla rilevando che per l’esecuzione sia stato assegnato il termine di 90 giorni, modulandolo sulla previsione dell’art. 31), mentre è chiaramente inapplicabile l’invocato art. 37, per quanto detto.
Quanto all’estensione della superficie da acquisire, come sopra precisato va ritenuto che la concreta misura non costituisce determinazione che a pena di illegittimità deve essere contenuta nel provvedimento che ingiunge la demolizione delle opere.
Invero, è costantemente affermato in giurisprudenza che l’individuazione specifica dell’area da acquisire non è un elemento essenziale dell’ordine di demolizione, dovendo piuttosto essere contenuta nell’atto che opera l’acquisizione (cfr. la sentenza della Sezione del 20/2/2016 n. 951: “In base al citato art. 31, co. 3, del d.P.R. 380 del 2001, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Pertanto la specificazione dell'area di sedime non può essere considerata come elemento essenziale dell'ordine di demolizione ai fini della legittimità dell'atto (cfr. Cons. St., sez. VI, 13/2/2013, n. 894). L'indicazione di cui alla fine del comma 2 dell'articolo citato è piuttosto richiesta in vista dell'acquisizione, in ampliamento all'area strettamente di sedime del manufatto abusivo, dell'ulteriore (eventuale) area "necessaria ... alla realizzazione di opere analoghe...", secondo le prescrizioni della restante parte del comma 3”).
Per le suesposte considerazioni va respinto il ricorso, per la parte in cui è rivolto avverso l’ordinanza di demolizione n. 45 del 7/10/2014.
3.- Conclusivamente, vanno accolti per quanto di ragione i primi ed i secondi motivi aggiunti depositati, rispettivamente, il 5/10/2015 e il 7/12/2015 e, di conseguenza, vanno annullati (per le motivazioni sopra illustrate) l’ordinanza di rettifica n. 23 del 3/7/2015, la diffida a demolire n. 15 del 3/7/2015 ed il verbale di consistenza e di immissione nel possesso del 6/8/2015;va dichiarato irricevibile il ricorso, per la parte concernente le ordinanze n. 115/2012 e n. 32/2013;va respinto il ricorso, per la parte in cui è rivolto avverso l’ordinanza di demolizione n. 45 del 7/10/2014.
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso in favore dei ricorrenti del contributo unificato versato, limitatamente alle impugnative accolte (primi e secondi motivi aggiunti, depositati il 5/10/2015 e il 7/12/2015).