TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-04-19, n. 202302387
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Pubblicato il 19/04/2023
N. 02387/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04653/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2022, proposto da
Tragen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E R, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e dagli avvocati C U, Fabrizio Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio “Parco Consuelo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eleonora Bisaccia, Salvatore De Vincentiis, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Quarto del 27.9.2022, priva di protocollo identificativo;di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali, precipuamente: la nota della Polizia Municipale del Comune di Quarto del 4.6.2022, mercé la quale di richiedeva all'A.R.P.A. Campania di “predisporre una verifica tecnico-strumentale delle presunte emissioni acustiche ed odorifere”;il verbale di sopralluogo e le risultanze in esso trasfuse delle operazioni condotte in data 4.8.2022 dagli Agenti dell'A.R.P.A. Campania con la Polizia Municipale del Comune di Quarto;la nota A.R.P.A. Campania – U.O. Agenti fisici – del 14.9.2022, P.E. n. 582, con la quale si comunicavano al Comune di Quarto gli esiti dell'indagine fonometrica eseguita presso l'impianto di distribuzione carburanti di Corso Italia, di proprietà della Tragen s.r.l.;la Relazione Tecnica A.R.P.A. Campania del 7.9.2022, ed i relativi allegati e conclusioni, afferente le operazioni di sopralluogo del 04.08.2022 (rif. pratica Prot. n. 34641 del 6.6.2022);il verbale di accertamento di violazioni amministrative n. PM/29/2022 del 23.9.2022, a firma degli agenti accertatori del Comando di Polizia Municipale del Comune di Quarto, con il quale la società ricorrente è stata sanzionata per la complessiva somma di € 1.032,92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania e del Condominio “Parco Consuelo”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Sono impugnati gli atti in epigrafe, ivi incluso il provvedimento con cui il Comune di Quarto, richiamando la relazione Arpac del 7.9.2022 redatta all’esito del sopralluogo in data 4.8.2022 presso il condominio “Parco Consuelo” posto in prossimità dell’impianto – riferita al mancato rispetto del limite differenziale di immissione acustica delle attività dell’autolavaggio e del gruppo compressore metano della Tragen s.r.l., esercente attività di distribuzione di carburanti per autotrazione - ha disposto la sospensione ad horas delle attività che determinano inquinamento acustico, richiedendo la presentazione entro 15 giorni di un piano di bonifica redatto da un tecnico competente, con indicazione degli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge.
E’ altresì contestato il verbale di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 10 della L. n. 447/1995 con irrogazione delle sanzioni conseguenti.
A sostegno dell’esperito gravame la società istante deduce la violazione del D.M. del 16.3.1998, eccesso di potere sotto distinti profili, ivi comprese la violazione del contraddittorio e la perplessità dell’azione amministrativa.
In sintesi, lamenta che le operazioni di verifica condotte dall’Arpac non sarebbero state conformi al paradigma riveniente dal D.M. 16.3.1998 (cfr. Allegato “A”), sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento sia per le modalità di verbalizzazione;in particolare, risulterebbero carenti l’indicazione della velocità e direzione del vento, il grado di precisione della strumentazione impiegata ed il certificato di verifica della taratura, come anche la classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura, e mancherebbe l’elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;tali rilievi minerebbero l’attendibilità dei risultati, avuto anche riguardo alla circostanza che il presunto superamento dei valori soglia (e segnatamente del solo valore c.d. differenziale) è pari ad 1,7 db ovvero, secondo la ricorrente, “pari ad un ticchettio di orologio”.
Articola ulteriori rilievi tecnici ed allega una perizia di parte che, ripetendo in loco le misurazioni necessarie entro il perimetro della proprietà ricorrente (quindi in posizione prossima all’autolavaggio), non avrebbe rilevato il superamento dei limiti acustici.
Non sussisterebbero poi le “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente” che potrebbero giustificare l’esercizio del potere di ordinanza sindacale ex art. 9 della L. n. 447/1995, soprattutto in ragione del lieve scostamento registrato (1,7 db) dovendo prediligersi, in tesi, il ricorso a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, in luogo della sospensione integrale dell’attività di autolavaggio e del gruppo compressore metano.
Il Comune eccepisce l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso, quanto alla impugnazione delle sanzioni amministrative ex art. 10 della L. n. 447/1995, la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario ai sensi della L. n. 689/1981;nel merito, l’ente locale replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
Si è costituito il condominio “Parco Consuelo” che si oppone all’accoglimento del ricorso e produce una relazione di consulenza tecnica a sostegno della legittimità dell’azione amministrativa.
Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame con ordinanza n. 1929 del 7.11.2022.
In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Arpac ha provveduto ad un nuovo sopralluogo effettuato il 15.2.2023 e a nuove misurazioni dei livelli di emissione acustica che hanno confermato il superamento dei limiti di legge.
All’udienza del 4.4.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va accolta l’eccezione per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune in riferimento alla impugnazione del verbale di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 10 della L. n. 447/1995 e della conseguente irrogazione di sanzioni amministrative.
Al riguardo, non ravvisandosi ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a., la relativa cognizione va attribuita al giudice ordinario ex artt. 22 e seguenti della L. n. 689/1981, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta in parte qua entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, del c.p.a..
Per il resto, non può dubitarsi in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’adito Plesso, venendo in contestazione l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco ai sensi dell’art. 9 della L. n. 447/1995 per ragioni di inquinamento acustico con implicazioni igienico – sanitarie e pregiudizio per la salute pubblica, quindi nell’esercizio di un potere amministrativo a fronte del quale sono configurabili posizioni di interesse legittimo dei destinatari di natura oppositiva la cui cognizione è devoluta al giudice amministrativo.
Può passarsi al merito.
Secondo l'art. 9, comma 1, della L. n. 447 del 1995, "Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri".
Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1372/2013;n. 6875/2021), l'art. 9 della L. n. 447/1995 disciplina un ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico sul presupposto che, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenti di per sé una minaccia per la salute pubblica.
In punto di fatto, si è visto che la verifica del livello di inquinamento acustico è stata svolta dai tecnici dell’Arpac all’esito del sopralluogo del 4.8.2022 presso le abitazioni di due condomini al secondo e terzo piano del “Parco Consuelo”, poste in prossimità dell’impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio gestito dalla ricorrente.
Dall’esame della relazione emerge che, durante il tempo di osservazione (dalle ore 10.20 alle ore 13.00 circa), l’attività di rilevamento delle immissioni ha avuto luogo mediante posizionamento della relativa strumentazione su cavalletto ad un metro dalla finestra aperta, dopo un tempo di osservazione con una misura di clima acustico indisturbato in cui l’attività era ferma, dopodiché si è proceduto alla misurazione del livello di rumore residuo – LR (livello di rumore con sorgenti indagate non attive, quindi a macchine ferme) e del rumore ambientale – LA (livello di rumore con sorgente indagata attiva, quindi con lavorazioni in atto).
Quindi, è stato calcolato il livello di rumore differenziale – LD risultato pari a 6,7 db (pari alla differenza tra rumore ambientale - LA di 59,6 db e rumore attivo – LR di 52,9 db) che, a sua volta, è stato posto a raffronto con il limite posto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico che, per il periodo di riferimento diurno (ore 6-22) è pari a 5 db ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
Tale accertamento si palesa conforme al disposto di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.3.1998 recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), della L. n. 447 del 1995 che, nell'Allegato A (Definizioni), punti 11, 12 e 13, stabilisce quanto segue:
- il "Livello di rumore ambientale (LA)" è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo, ed è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona;
- il "Livello di rumore residuo (L)" è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva "quando si esclude la specifica sorgente disturbante" e "Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici";
- il "Livello differenziale di rumore (LD)" è la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (L).
Nel caso specifico il valore della immissione differenziale “LD” a finestre aperte è risultato superiore di 1,7 db rispetto al valore massimo consentito;ebbene, il superamento del valore limite di emissione differenziale accertato da Arpac, cioè da un ente pubblico preposto allo svolgimento delle verifiche in materia di inquinamento acustico, è sufficiente a giustificare il provvedimento adottato dal Comune che, pertanto, non necessitava di ulteriore motivazione in quanto l’interesse pubblico è in re ipsa ed è costituito dall’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico, mantenendo le emissioni sonore entro i limiti fissati dal legislatore.
Quanto ai presupposti dell’ordinanza ex L. 447/1995, giova richiamare l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 800/2019), secondo cui la L. n. 447/1995 considera il rumore un fattore di pericolo per la salute umana (art. 2 comma 1 lettera ‘a’), con la conseguenza che l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico integra senz’altro l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'ordinanza prevista dall'art. 9, primo comma, della citata legge n. 447/1995.
Rispetto a tali conclusioni, non hanno pregio le argomentazioni attoree con cui si deduce la presunta irregolarità della misurazione per omessa verbalizzazione delle informazioni previste dall’allegato “D” del D.M. 16.3.1998 (es. mancata indicazione della velocità e direzione dei venti, grado di precisione della strumentazione impiegata, certificato di taratura, classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura ed elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione).
Ed invero, occorre evidenziare che - in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 1929/2022 - l’Arpac ha proceduto ad un nuovo sopralluogo e ad una rinnovata misurazione del livello di emissione acustica presso l’impianto in data 15.2.2023 nel periodo diurno, con intervallo temporale 12.05 – 13.40, che ha restituito un livello di rumore differenziale “LD” pari a 6,8 db, maggiore di quello previsto ex lege di 5 db.
In altri termini, dalla suddetta relazione tecnica si evince che il rumore prodotto dalle attività, dai macchinari dell’autolavaggio e dal compressore per l’erogazione del metano supera i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per quanto concerne il valore del limite di immissione differenziale (limite fissato a 5 db).
Tale nuovo accertamento, confermativo di quello svolto il 4.8.2022, non ha costituito oggetto di contestazione.
Riguardo alla censura di violazione del contraddittorio, occorre richiamare il condivisibile indirizzo pretorio, secondo cui sono sottratte dalle garanzie partecipative sia le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 9 della L. n. 447/1995 per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, sia le misurazioni che ne precedono l’adozione, trattandosi di atti di accertamento c.d. “a sorpresa” indispensabili per l’efficacia dei controlli (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5380/2012;n. 3690/2010;Sez. IV, n. 3190/2004; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sentenza n. 5053/2018;T.A.R. Marche, n. 380/2016;T.A.R. Piemonte, n. 1173/2015;n. 1382/2012;T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2743/2014).
Infine, non ha pregio il profilo di illegittimità con cui si assume la violazione dell’art. 9 della L. n. 447/1995 e del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Vero che tale disposizione prevede, in caso di superamento dei limiti di emissione, l’eventuale ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, consentendo così di conciliare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti con l’interesse economico dell’operatore economico a non patire l’inibitoria totale della propria attività.
Il ricorso a tale misura modulabile, tuttavia, risulterebbe in tesi praticabile allorquando le sorgenti di rumore appaiano autonomamente individuabili e, separatamente considerate, non superino i valori di emissione.
Orbene, nel caso in esame, l’esito del secondo sopralluogo finalizzato alla verifica delle emissioni acustiche svolto in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. ha confermato il superamento del valore - soglia;per quanto rileva in questa sede, nel verbale di ispezione del 15.2.2023 l’Arpac, nel descrivere le operazioni svolte, riferiva di aver proceduto presso le abitazioni di due condomini, alla misurazione in orario diurno delle varie sorgenti di disturbo “in maniera singola e in contemporanea” .
L’esito di tali accertamenti è stato riportando nella relazione tecnica in cui si è evidenziato che il rumore prodotto dalle attività e dai macchinari dell’autolavaggio e del gruppo compressore per l’erogazione del metano ha superato i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per quanto concerne il valore del limite di immissione differenziale (limite fissato a 5 dB ex L. n. 447/1995, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, D.P.C.M. 14.11.1997, D.M. Ambiente 16.3.1998) per la fascia oraria diurna (06.00-22.00).
Quanto all’elencazione delle sorgenti di emissioni Arpac ha chiarito (cfr. pag. 4 della relazione) che “le fonti emissive erano costituite dall’attivazione della macchina per il lavaggio self-service delle auto, dal movimento delle spazzole e dalla fase di asciugatura, dalla lancia idro-pulitrice, ma anche dalla presenza del compressore per l’erogazione del metano”.
Ebbene, alla luce della predetta attività istruttoria, non appare condivisibile l’ermeneutica di parte ricorrente che lamenta il mancato ricorso ad una inibitoria parziale delle attività (ad esempio, del solo autolavaggio ovvero del compressore per erogazione del metano) nella misura in cui, a fronte di un supplemento di istruttoria svolta dall’Arpac, omette di prospettare specifiche soluzioni organizzative (scelta dei macchinari da utilizzare per mitigare l’impatto acustico), ovvero temporali (es. previsione di orari differenziati di attività per il gruppo compressore e per l’autolavaggio) tali da consentire una efficace limitazione delle emissioni acustiche. Si vuol dire, in altri termini, che la società non potrebbe limitarsi a dedurre genericamente l’omessa attivazione di un potere di inibitoria parziale ma avrebbe dovuto specificamente comprovare, innanzitutto, la effettiva frazionabilità delle sorgenti emissive (ad esempio, la disattivazione del gruppo compressore – metano in caso di concomitante utilizzo dell’autolavaggio e viceversa) e, soprattutto, dimostrare che ciascuna fonte – isolatamente considerata – non supera il limite di inquinamento acustico;nel caso specifico, tale prova non è stata fornita e, anzi, si è visto che Arpac ha accertato il superamento della soglia consentita, previa misurazione delle sorgenti di disturbo “in maniera singola e in contemporanea” (che, pertanto, supererebbero i valori di emissione anche qualora separatamente azionati) all’esito di un supplemento di istruttoria che, è bene evidenziarlo, è stato svolto in contraddittorio con i tecnici di parte e con i procuratori i quali, quanto alle modalità delle operazioni tecniche, non hanno articolato rilievi critici e specifiche obiezioni.
Dalle considerazioni svolte discende, in definitiva, la reiezione del ricorso pur potendosi disporre la compensazione delle spese processuali ad una complessiva valutazione dei fatti di causa e tenuto conto del divergente esito delle fasi cautelare e di merito.