TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-29, n. 202415391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-29, n. 202415391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415391
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 15391/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03352/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3352 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.le Don Giovanni Minzoni 9;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA

1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento della disposizione di inquadramento al livello retributivo 1^ della carriera operativa - qualifica di impiegato, adottato nei confronti di parte ricorrente nonché,

2. del diritto e/o interesse del ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera operativa, qualifica di impiegato nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione:

a) del grado di professionalità acquisito,

b) della pregressa anzianità,

c) della complessità funzionale delle mansioni svolte,

d) della sfera di autonomia goduta,

e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate,

il tutto, previo,

ANNULLAMENTO OVVERO DECLARATORIA DI NULLITA' PARZIALE

in parte qua,

3. della Disposizione di inquadramento prot. n. 0109167 del 28 dicembre 2022 emessa nei confronti del ricorrente (doc. 1);

4. degli artt. 1 e 6 del Bando di mobilità volontaria esterna del 24.12.2021 per n. 10 impiegati nel ruolo della carriera operativa – scala stipendiale livello retributivo 1, presso l'ANAC pubblicato in G.U.R.I. n. 102/2021, nella parte in cui è previsto che l'assunzione in servizio avverrà “con il trattamento economico corrispondente al livello 1 della qualifica di impiegato della carriera operativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione” (doc. 2);

5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. 3),

e con consequenziale

CONDANNA

dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.,

6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera (c.d. restitutio in integrum);

7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di inquadramento, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino alla data del trasferimento (10.1.2023),

8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo,

9. al pagamento delle differenze retributive e contributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con delibera n. 756 del 17 novembre 2021, il Consiglio dell’ANAC ha disposto di avviare una procedura di mobilità volontaria esterna per n. 10 unità con qualifica di impiegato nel ruolo della carriera operativa – scala stipendiale 1.

Nell’adunanza del 17 novembre 2021, è stato approvato il relativo bando di mobilità, successivamente pubblicato in data 24 dicembre 2021, con Avviso sulla G.U.R.I. n. 102, e sul sito dell’Autorità che all’art. 6 ha stabilito che « i candidati che risulteranno idonei allo svolgimento delle funzioni di cui al presente bando e previa verifica del possesso dei requisiti, saranno convocati per l’assunzione in servizio nella qualifica prevista all’art. 1 e con il trattamento economico corrispondente al livello 1 della qualifica di impiegato della carriera operativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ».

Il dott. -OMISSIS-, già in servizio e alle dipendenze del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria presso il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con la qualifica di collaboratore tecnico, ha partecipato al suddetto bando di mobilità volontaria esterna, risultandone vincitore, come da provvedimento del Segretario Generale prot. n. 84976 del 20.10.2022.

Con nota prot. n. 99812 del 5.12.2022, il CREA ha comunicato la disponibilità al trasferimento del dipendente e con provvedimento del Segretario Generale ANAC n. 0109167 del 28.12.2022, il dott. -OMISSIS- è stato immesso nel ruolo organico dell’Autorità, e inquadrato nella carriera operativa, qualifica impiegato, livello retributivo “1”, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 10 gennaio 2023, ossia dalla data di sottoscrizione del verbale di immissione nelle funzioni.

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il dott. -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento di inquadramento e gli articoli 1 e 6 del bando di mobilità, contestando l’inquadramento giuridico ed economico conferitogli, sia in quanto non in linea con il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC e con il caducato e non più esistente Allegato 3, sia perché non in linea con l’esperienza formativa e professionale maturata, come attestata nel curriculum.

Il ricorrente ha evidenziato che, alla data del 10 gennaio 2023, nell’Amministrazione di provenienza, era inquadrato nella qualifica di collaboratore tecnico VI Livello del

CCNL

Enti di ricerca e dunque, sulla base di quanto previsto dall’art. 29 bis d.lgs. 165/2001 e del correlato DPCM del 26.6.2015 (c.d. Decreto Madia), possedeva un inquadramento equiparabile a quello della categoria B, parametro retributivo F6, profilo professionale Assistente Specialista dei Servizi Interni.

Ebbene, nella prospettiva del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato dall’ANAC in data 9.1.2019 (Allegato 3), nonché del rinvio dell’art. 52 quater del D.L. n.50/2017, conv. dalla L.n.96/2017, e dei principi di cui alla L.n.481/1995 di istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato nel corrispondente livello (livello 18) della scala stipendiale dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), con la qualifica di Impiegato-Carriera Operativa- di cui agli artt. 3 e 36 del Regolamento, invece sulla base di un avviso pubblico redatto e pubblicato prima che fosse emessa la sentenza n.7725/2022 del Consiglio di Stato (che ha annullato il primo inquadramento adottato con regolamento nel 2019) sarebbe stato inquadrato nel livello più basso previsto in ANAC, livello inferiore dei livelli di inquadramento attribuiti per le mansioni di addetto alle attività di usciere/commesso, senza considerare l’esperienza e la professionalità del ricorrente.

Ciò anche alla luce della natura della procedura di mobilità esterna che non avrebbe i caratteri propri di una procedura concorsuale culminante con una nuova assunzione, governata e disciplinata dalla lex specialis del bando, bensì quelli di un “passaggio diretto”, consistente in una novazione soggettiva del rapporto originario, nell’ambito della quale dovrebbero essere osservati precisi vincoli in ordine alla conservazione dell’anzianità. Dunque, l’individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti dovrebbe essere effettuata sulla base dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’amministrazione cessionaria.

Inoltre, tale sotto-inquadramento si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla sentenza n.7725/2022 del Consiglio di Stato, che impongono di valutare in maniera effettiva le esperienze maturate dai lavoratori, la professionalità acquisita, il grado di autonomia, l’anzianità nella qualifica e nelle mansioni all’interno della P.A. (in applicazione del criterio di contiguità giuridica in luogo di quello di contiguità economica).

Infatti, il ricorrente, in sede di inquadramento giuridico ed economico, avvenuto col provvedimento del 28.12.2022, anziché essere inquadrato sulla base del livello spettante in relazione alla professionalità acquisita o, quanto meno, ai requisiti richiesti dall’avviso di mobilità per accedere alla selezione (art. 3), sarebbe stato inquadrato al livello retributivo “1”.

In tale contesto, il ricorrente afferma che, ove la propria professionalità fosse stata effettivamente valutata e considerata sulla base dei criteri previsti dal Consiglio di Stato (anzianità pregressa, grado di autonomia, mansioni espletate, competenze acquisite), avrebbe potuto determinare un livello di inquadramento di gran lunga maggiore e, comunque, nella peggiore delle ipotesi, almeno il 18^ livello (F6= 18 Livello) secondo la tabella ex Allegato 3 ovvero, se il Bando avesse voluto riferirsi al livello più basso, all’11^ livello (F1= 11^ livello).

L’ANAC, pertanto, avrebbe emesso il provvedimento di inquadramento senza dare attuazione ai parametri mediante i quali si esprime il concetto di professionalità insito nel criterio della contiguità giuridica, richiamati nella sentenza n. 7725/2022 della V Sezione del Consiglio di Stato, nonché in dispregio della disciplina che regolamenta (e regolamentava) alla data del 10.1.2023 l’inquadramento del personale.

2.Il ricorrente ha articolato – a sostegno delle proprie pretese – tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 52 quater D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni), della L. 481/1985, dell’art. 9, comma 14 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 (convertito in legge n. 205 del 3.12.2021), dell’art. 3 co. 1 e 37 co. 4 del Regolamento sull’inquadramento giuridico ed economico del personale ANAC. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed inadeguatezza dell’inquadramento che non sarebbe rispettoso del percorso professionale maturato dal ricorrente nel corso della carriera lavorativa, stante la mancata considerazione dei titoli di studio e professionali e dell’anzianità di servizio, in dispregio dei principi enunciati dalla citata sent. n. 7725/2022 della V Sezione del Consiglio di Stato. Il contestato livello “1” quale classe di inquadramento del personale dell’Autorità intimata sarebbe “giuridicamente inesistente e tale inquadramento sarebbe stato effettuato dall’ANAC senza prendere in considerazione le disposizioni di primo inquadramento adottate dalle altre Autorità indipendenti, con contratto di lavoro omologato a quello di ANAC. Infatti, la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale ANAC dovrebbe essere omogenea a quella del personale AGCM e delle altre Autorità, come ribadito all’art. 9 co. 14 D.L. n.139/2021, conv. in L. n.205/2021. Dunque, l’ANAC sarebbe tenuta ad applicare criteri e principi già adottati dalle altre Autorità anche ai fini del primo inquadramento del proprio personale. Pertanto, la mancata applicazione di tali medesimi criteri, oltre a rappresentare una violazione della disciplina di riferimento, determinante ex se l’illegittimità del provvedimento di inquadramento, potrebbe comportare, pro futuro, discriminazioni a danno del ricorrente rispetto ai dipendenti delle altre autorità.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la Violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per insufficienza istruttoria e motivatoria e per violazione e/o elusione e parziale attuazione dei principi e parametri di attualizzazione del criterio della contiguità giuridica (professionalità, anzianità, responsabilità, mansioni). Illogicità ed irragionevolezza evidenziando, in particolare, la mancata istruttoria da parte dell’Autorità per la verifica dell’anzianità e della professionalità del ricorrente. L’inquadramento effettuato dall’ANAC al livello economico “1” su una scala di 60 livelli, rappresenterebbe una evidente lesione del principio di valorizzazione dell’esperienza professionale ed anzianità già maturata. L’ANAC avrebbe violato il principio di connessione tra funzioni e trattamento retributivo, che dovrebbe, al contrario, rappresentare un cardine nelle determinazioni di inquadramento, come avviene per le altre autorità indipendenti come l’AGCM e la Banca d’Italia.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione ex art. 3 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta lamentando, da un lato, la disparità rispetto ai colleghi impiegati che, pur svolgendo identiche mansioni e funzioni, risulterebbero essere inquadrati quantomeno al 18^ livello;
dall’altro la contraddittorietà intrinseca e illogicità dell’inquadramento previsto nell’Avviso, laddove richiede stringenti requisiti di esperienza ma, al contempo, propone l’inquadramento iniziale dell’intera scala retributiva.

Pertanto il ricorrente ha chiesto l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità in parte qua dei provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell’Autorità intimata, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 10.1.2023, al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, al pagamento delle differenze retributive e contributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.

3.Si è costituita in giudizio in resistenza l’ANAC intimata e con successiva memoria ha argomentato per l’infondatezza dei motivi di ricorso. In particolare, l’Autorità ha evidenziato che i titoli di studio e il patrimonio d’esperienza del dipendente sarebbero stati adeguatamente valutati e valorizzati in sede di partecipazione al bando di mobilità volontaria esterna con l’attribuzione di un punteggio con esito positivo della selezione. Inoltre, la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale ANAC sarebbe stata correttamente adeguata al trattamento di quello dell’AGCM, in ossequio a quanto statuito dall’art. 9 co. 14 del D.L. n.139/2021, conv. in L. n.205/2021, nonché del Regolamento ANAC sull’ordinamento del personale secondo cui “i concorsi per la carriera operativa sono indetti, di norma, per il livello stipendiale iniziale”. Ciò posto, l’Autorità ha inoltre sottolineato come la partecipazione alla procedura selettiva fosse su base volontaria, e che il ricorrente presentando la propria candidatura avrebbe accettato le modalità di selezione e l’inquadramento giuridico previsto in caso di assunzione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, avrebbe anche manifestato il proprio consenso al trattamento giuridico ad esso riservato. Di talché dovrebbe considerarsi del tutto inammissibile una contestazione postuma della procedura mediante il ricorso introduttivo del giudizio. Sarebbe, pertanto, infondata ogni censura circa la lesione del principio di valorizzazione dell’esperienza professionale e dell’anzianità già maturata, che sarebbero state entrambe valutate e considerate dirimenti per l’Amministrazione ai fini dell’aggiudicazione dei posti messi a bando. Al contrario, sarebbe stato irragionevole e discriminatorio duplicare la valorizzazione dell’esperienza pregressa, sia in sede di selezione sia ai fini del successivo inquadramento economico-retributivo. Infine sarebbe inconferente il richiamo a quanto statuito dalla sent. n. 7725/2022 della V Sezione del Consiglio di Stato, riguardante il primo inquadramento dei lavoratori già dipendenti dell’Autorità, fattispecie diversa da quella in esame concernente una procedura di mobilità esterna, rivolta agli esterni come il ricorrente. Peraltro, la scala stipendiale dei dipendenti ANAC facenti parte della carriera operativa sarebbe già stata pienamente ragguagliata a quella dell’AGCM, e dunque non avrebbe subito alcuna ripercussione dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, né sarebbe stata modificata o corretta in sede di nuovo inquadramento del personale con delibera dell’Autorità n. 465/2022, adottata in ottemperanza del suddetto decisum. Oltretutto, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3289/2024, ha respinto un ricorso per ottemperanza definitivamente decretando la correttezza e la legittimità dell’attività svolta dall’ANAC per il re-inquadramento del proprio personale in attuazione della già menzionata sentenza Cons. Stato n. 7725/2022. Ciò poiché, in estrema sintesi, il Consiglio di Stato avrebbe giudicato come opportuna la scelta di valorizzare la professionalità in sede concorsuale mediante l’attribuzione di punteggi integrativi rilevando anche l’autonomia regolamentare dell’ANAC e il carattere discrezionale delle sue valutazioni in materia. La resistente ha quindi concluso ribadendo la legittimità dell’operato dell’Autorità ed ha chiesto la reiezione del ricorso.

4.Con memoria di replica depositata in data 10 maggio 2024 il ricorrente ha ribadito la propria posizione difensiva con ulteriori argomentazioni.

Alla udienza del 4 giugno 2024, all’esito della discussione orale del difensore di parte ricorrente presente come risulta in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni valutazione in ordine all’eccezione di inammissibilità per acquiescenza formulata dall’ANAC (che tuttavia non appare scevra da profili di fondatezza, stante sia il chiaro tenore delle previsioni del bando di mobilità cui il ricorrente ha volontariamente partecipato senza riserve, sia, soprattutto, il rilievo che nel verbale del 10 gennaio 2023, sottoscritto dal ricorrente, si legge espressamente che il dott. -OMISSIS- « assunto nella carriera operativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al titolo III del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, con la qualifica di “impiegato” – livello stipendiale 1 Con la sottoscrizione del presente processo verbale dichiara espressamente di accettare il suddetto inquadramento nella carriera operativa »).

2.Ciò chiarito il Collegio ritiene opportuno evidenziare – preliminarmente – che si condividono le considerazioni dell’ANAC resistente sulla impossibilità di ricomprendere la presente fattispecie, relativa ad una procedura di mobilità esterna indetta nel 2021 (e all’inquadramento del personale vincitore dalla stessa), all’interno del perimetro tematico di cui alla sent. del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7725/2022, atteso che i principi in essa contenuti riguardano esclusivamente il primo inquadramento del personale già in servizio presso l’Autorità alla data di entrata in vigore del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale del 2019) nel sistema previsto nel Regolamento del 2019.

D’altronde, non può sottacersi che una delle ragioni sottese alla sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022 è proprio la necessità di dar rilievo alla maggiore esperienza dei soggetti che già prestavano servizio in ANAC al momento dell’approvazione del Regolamento del 2019, ovverosia di evitare che i lavoratori già in possesso di una significativa esperienza professionale presso l’Autorità si trovassero collocati allo stesso livello di un collega appena assunto dalla stessa ANAC (cfr. Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022, sub 8.2.).

3.Tanto premesso, le censure articolate nei tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, vista la loro connessione, non sono fondate.

A tal riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno osservare che la decisione dell’ANAC di bandire una procedura per l’assunzione (attraverso lo strumento della mobilità esterna) di nuovi impiegati da inquadrare al primo livello della scala stipendiale, appare coerente con quanto statuito dall’art. 37, comma 2, del Regolamento ANAC sull’ordinamento del personale, il quale prevede che i concorsi per la carriera operativa siano indetti « di norma per il livello stipendiale iniziale ».

Infatti ai sensi della Tabella contenuta a margine del titolo III del Regolamento ANAC del 2019 il livello stipendiale base per la qualifica di impiegato è il livello “1” (che, quindi, non può essere affatto ritenuto un livello « giuridicamente inesistente »).

Inoltre va rilevato che la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale ANAC è stata adeguata al trattamento giuridico ed economico del personale AGCM e del personale delle altre Autorità. Invero, l’Autorità non solo ha adottato la scala stipendiale dell’AGCM per i lavoratori inquadrati nella qualifica di impiegati, ma, nel caso di specie, ha anche legittimamente scelto di inserire i lavoratori di nuova assunzione al 1° livello della scala stipendiale. Infatti, tale determinazione appare pienamente conforme a quanto statuito dall’art. 37 del Regolamento Anac sull’ordinamento del personale, il quale prevede che i concorsi per la carriera operativa siano indetti “di norma” per il livello stipendiale iniziale. Ciò rende chiaro il carattere del tutto ordinario e in alcun modo irragionevole della determinazione generale di inquadramento operata dall’Autorità.

Ciò detto, va poi evidenziato che non può ritenersi sussistente alcuna disparità di trattamento tra il ricorrente e gli impiegati che nel 2019 erano già in servizio presso l’ANAC ai quali – in sede di primo inquadramento ai sensi del Regolamento del 2019 – è stato attribuito il livello retributivo 18 (per coloro che erano inquadrati nel livello retributivo F6, ovvero il livello al quale il ricorrente era inquadrato nella p.a. di provenienza) o comunque il livello 11 (se inquadrati nel livello più basso, F1).

Si è già rilevata, infatti, la differenza tra la posizione del ricorrente (che ha partecipato volontariamente a una procedura di mobilità esterna e sostiene che l’ANAC avrebbe dovuto concedergli un inquadramento diverso e migliore rispetto a quello base messo “a concorso” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Regolamento) e quella dei dipendenti già in servizio presso l’Autorità medesima (ai quali al momento di entrata in vigore del sistema di inquadramento di cui al predetto Regolamento del 2019 è stato attribuito un livello retributivo coerente con l’esperienza professionale già svolta nella medesima Autorità).

Differenza che appare già di per sé idonea ad escludere la sussistenza di un’illegittima disparità di trattamento (e che anzi, come si è già notato, in una certa misura rende il diverso trattamento necessario).

Né può ritenersi – come sostenuto dal ricorrente tanto nel ricorso quanto nella discussione svolta in udienza – che il fatto che sia stato previsto che gli impiegati già in servizio presso ANAC alla data di approvazione del Regolamento del 2019 siano stati tutti inquadrati in un livello retributivo superiore all’11 impedisse all’ANAC di indire successivamente procedure per l’assunzione (anche a mezzo dello strumento della “mobilità esterna”) di impiegati da inquadrare nel livello base (ovvero nel primo livello retributivo), imponendogli al contrario di valorizzare volta per volta, ai fini dell’individuazione dello specifico inquadramento, l’esperienza già maturata presso altre amministrazioni dai soggetti da assumere.

Una siffatta soluzione, infatti, per un verso, appare essere evidentemente esclusa dal combinato disposto dell’art. 37, comma 2, del Regolamento ANAC e della Tabella a margine del Titolo III del predetto Regolamento;
per altro verso, appare non considerare le evidenti differenze che sussistono (in termini di specifiche competenze professionali maturate) tra soggetti che non hanno mai prestato servizio presso l’ANAC (ancorché in possesso di altre pregresse esperienze professionali) e soggetti già da tempo incardinati presso l’Autorità.

Osserva inoltre il Collegio che non si riscontra alcuna violazione da parte dell’Amministrazione del principio di valorizzazione dell’esperienza professionale e dell’anzianità maturata, in quanto il pregresso patrimonio professionale e culturale del ricorrente è stato adeguatamente valorizzato nel corso della procedura selettiva, tanto al momento dell’ammissione alla procedura concorsuale, quanto al suo esito.

Ed infatti, con riguardo al primo profilo, può notarsi come lo stesso art. 1 co.2 del bando, con riguardo alle figure professionali richieste, alla lett. A e B faccia riferimento al requisito della “comprovata esperienza” degli impiegati da selezionare.

Inoltre, la valutazione dei titoli professionali e dell’esperienza dei candidati si è posta quale elemento cardine e dirimente della procedura concorsuale, idonea a conferire un punteggio particolarmente elevato in fase di selezione (art. 3 del bando). Non a caso, sono risultati vincitori i soggetti che hanno conseguito il punteggio più elevato non solo nel colloquio, ma anche e soprattutto nella valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale. Ed in particolare, il ricorrente, grazie ai numerosi ed elevati titoli di studio e professionali, è riuscito a classificarsi al primo posto nella selezione del Profilo B.

Pertanto, appare chiaro che i titoli di studio e l’esperienza professionale del dott. -OMISSIS- siano stati precipuamente considerati e valorizzati in sede di selezione concorsuale, tanto per l’ammissione al concorso, quanto per l’attribuzione di un punteggio tale da consentire l’aggiudicazione dei posti messo a bando. Ed inoltre, la posizione lavorativa acquisita all’esito di tale selezione ha determinato un trattamento retributivo ex sé più vantaggioso per il ricorrente rispetto a quello di provenienza.

Dunque, la valutazione dell’esperienza e professionalità avvenuta in sede di selezione esclude, da un lato, la violazione del principio di valorizzazione dell’esperienza e dell’anzianità, e dall’altro l’irragionevolezza del trattamento economico.

Ed invero, la stessa giurisprudenza più recente ritiene pienamente legittima la mancata integrazione o modificazione dell’inquadramento, senza dunque l’applicazione di alcun livello stipendiale aggiuntivo: “per i nuovi dipendenti assunti con procedure selettive pubbliche indette dall'Autorità dopo il 2019, atteso che, come precisa l'ANAC in memoria, si è ritenuto che la professionalità del personale neoassunto sia stata valorizzata in sede concorsuale mediante l'attribuzione di punteggi integrativi” (Cfr. Cons.Stato, sez.V, 10 aprile 2024, n. 3289). Dunque, lo stesso Consiglio di Stato, proprio con riferimento alla situazione del personale neoassunto in ANAC, ha giudicato opportuna la scelta di valorizzare la professionalità solo in sede concorsuale, mediante l’attribuzione di punteggi integrativi.

Al contrario, in aderenza a quanto sostenuto dall’Autorità resistente, si sarebbe dovuto ritenere irragionevole e discriminatorio duplicare la valorizzazione dell’esperienza pregressa sia in sede di selezione sia ai fini del successivo inquadramento economico-retributivo, in caso di superamento della procedura selettiva.

Infatti, si evidenzia che non vi sia alcuna violazione del principio di connessione tra funzioni e trattamento retributivo, in quanto, come già rilevato, è nello stesso Regolamento ANAC, all’art. 37, che si prevede la normalità dell’inquadramento del personale della carriera operativa nel primo livello della scala stipendiale.

Oltretutto, non vi appare sussistere alcuna disparità di trattamento rispetto ai colleghi impiegati presso l’AGCM, in quanto, come già anticipato, l’ANAC ha preso a riferimento il modello di tabelle retributive dell’AGCM per gli impiegati, e ciò è appare sufficiente a ritenere l’attività conforme ai dettami costituzionali e di legge. Ciò perché, come evidenziato dalla citata sentenza n. 3298/2024 del Consiglio di Stato, l’ANAC non sarebbe tenuta a riprodurre in modo dettagliato gli stessi livelli di inquadramento riconosciuti dall’AGCM ai suoi impiegati, stante la permanenza di una sfera di discrezionalità e autonomia regolamentare in capo all’Autorità, che non può essere censurata in sede giudiziale nella misura in cui non travalichi i principi fondamentali dell’ordinamento.

Nel caso di specie, per le ragioni esposte, non si ritiene sussistente tale travalicamento, in quanto i criteri sui quali l’Amministrazione ha fondato le proprie determinazioni appaiono ragionevoli ed adeguatamente ancorati al dato normativo primario e secondario.

4. Per tutte queste ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti avuto riguardo alla specifica natura della materia controversa.

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