TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-11-04, n. 201605093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-11-04, n. 201605093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201605093
Data del deposito : 4 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2016

N. 05093/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06580/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6580 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello C.F. RMNMHL73E12I234K, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

-dei provvedimenti nn. 2011102717225411830 del 27.10.2011 e 2011103116285318746 del 31.10.2011 con i quali il Ministero dell’Interno ha disposto la sua cessazione dal servizio;

-della scheda di profilo individuale dell’11.10.2011 con la quale è stato ritenuto non idoneo in attitudine;

-del decreto prot. 333-D/3477, con il quale è stato -OMISSIS-;

- di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente, tra i quali la nota n. -OMISSIS-.

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, già sovrintendente della P.S., impugna, unitamente agli atti connessi, il provvedimento con cui il Ministero ha decretato la sua cessazione dal servizio, chiedendo, altresì, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Nell’esporre il proprio costrutto riferisce che:

- in data 4.10.2016 veniva -OMISSIS-

- il 29.8.2011 chiedeva la riammissione al servizio che, pur concessa, veniva subordinata al -OMISSIS-, evenienza questa che, limitatamente alle prove attitudinali, non si verificava, con conseguente cessazione dal servizio, decretata con gli atti qui gravati.

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Non sarebbe consentita, ai sensi degli artt. 1 e 2 comma 2 del d.m. 30.06.2003 n. 198, la sottoposizione del personale già in servizio alla verifica dei requisiti attitudinali;

2) Difetterebbero, comunque, i presupposti per una verifica di tal fatta;
tanto più che la revoca della sospensione avrebbe dovuto comportare una completa ricostruzione della carriera;

3) la prova de qua per la sua ridotta durata (appena 25 mn) non sarebbe conferente;

4) i provvedimenti impugnati non sarebbero assistiti da un adeguato supporto motivazionale.

In via subordinata il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata in quanto -OMISSIS- sarebbe stato provocato dalla stessa Amministrazione a seguito e per effetto della sospensione dal servizio.

Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio per opporsi al ricorso e chiederne il rigetto.

Con ordinanza n. 106 del 24.1.2012 veniva respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 26.10.2016 il ricorso veniva introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito precisato.

Ai fini di un compiuto inquadramento della fattispecie qui in rilievo mette conto evidenziare che la materia e la natura degli esami da effettuare è regolata precipuamente dall’art. 2 del d.m. n. 198 del 2003, a mente del quale “ 1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio ”.

Nella tabella 2 allegata al decreto sono poi esplicitati i requisiti attitudinali richiesti e che coincidono esattamente con le categorie su cui la commissione si è concentrata per esprimere le proprie valutazioni ed il giudizio finale.

Deve, dunque, rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto, non ha pregio la tesi attorea nella parte in cui afferma che l’amministrazione non avesse la facoltà di sottoporre il ricorrente agli accertamenti in argomento a distanza di anni dalla sua assunzione in servizio.

Fermo restando che ai sensi del su citato d.m. gli accertamenti in esame possono essere comunque espletati “ nel corso del rapporto d’impiego ” la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell´assunzione), per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dell´idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti che sono connessi all´ordine pubblico e alla sicurezza e richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale.

Segnatamente, si è da tempo affermato (si veda in particolare, Consiglio di Stato, n. 6882/2011, n. 4231/2015, n. 2964/2015, T.A.R. Lazio, Roma n. 13167/2015), anche da parte di questa Sezione (cfr. da ultimo TAR Campania, Sezione sesta, n. 01168/2016 del 03/03/2016) che il Regolamento ministeriale n. 198/2003, nel definire i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, accomuna, in unica disciplina, i requisiti psico-fisici e quelli attitudinali e non contempla distinzioni fra le verifiche da fare al momento dell'ingresso in carriera e quelle da fare in costanza di rapporto.

D'altra parte una ipotetica differenziazione tra il regime della verifica dei requisiti psico-fisici e quelli attitudinali non avrebbe alcuna base razionale, laddove l'ordinamento del personale di P.S. contempla il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti in corso di rapporto, mentre il citato art. 2 del regolamento del 2003, al terzo ed ultimo comma, con disposizione di chiusura, prevede che il "giudizio di idoneità al servizio", complessivamente intesa (psico-fisica ed attitudinale) può essere chiesto dall'Amministrazione, non solo in occasione di istanze di congedi ed aspettative presentate dal personale, ma anche " con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate di ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio ".

Ed in tale previsione può agevolmente essere sussunta la fattispecie qui in rilievo: ed invero, secondo la sopra richiamata giurisprudenza, la previsione normativa consente all’Amministrazione, nel caso di rientro in servizio del personale di P.S. dopo una lunga assenza ed indipendentemente dalle ragioni per cui è maturata, di sottoporre il dipendente riammesso in servizio alla verifica del possesso dei requisiti non solo di idoneità psico-fisica, ma anche attitudinali. Infatti appare più che ragionevole ritenere che nella categoria delle "specifiche circostanze rilevate d'ufficio" rientri anche la situazione del dipendente, tornato a prestare servizio effettivo dopo una sospensione dal servizio di durata pluriennale, poiché la lunga inattività costituisce una circostanza, rilevata di ufficio, sufficiente a richiedere la verifica dell'idoneità complessiva al servizio dell'operatore di polizia in considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio di P.S.

Nella specie l’amministrazione ha più che esaustivamente esplicitato le specifiche ragioni che giustificavano le disposte verifiche.

L'accertamento del possesso del requisito qui in rilievo si collega al dato oggettivo del luogo periodo di interruzione del servizio attivo cui l'amministrazione ha ricondotto, con valutazione di merito che non si configura né illogica né sproporzionata ai fini perseguiti - chiaramente enunciati nell'atto che si impugna - l'opportunità di una rinnovata verifica in relazione alla peculiarità dei compiti di istituto demandati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

Peraltro la logicità e razionalità di detta previsione non è revocabile in dubbio ove si consideri che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi, dal momento che, ben può ipotizzarsi, che un dipendente che si ritenga ingiustamente sanzionato dalla propria amministrazione possa sentirsi deprivato di ogni stimolo a perseguire con immutata abnegazione e determinazione i propri compiti di polizia, dal momento che le dinamiche emotive, relazionali e gli eventi di vita che si susseguono nell’esperienza dell’individuo concorrono ineluttabilmente a determinarne atteggiamenti.

Non hanno, inoltre, pregio le deduzioni attoree incentrate sulla complessiva inaffidabilità delle prove svolte a cagione della loro contenuta durata (appena 25 mn) ovvero sulla pretesa insufficienza della motivazione.

E’ noto che la verifica dell’idoneità attitudinale all’impiego involge, con carattere di collegialità ed in base a sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio, la complessiva personalità dell’interessato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione i quali, secondo le esemplificazioni di cui alla tabella allegata al citato d.m. n. 198/2003, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, la socialità. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Al riguardo, il giudizio negativo formulato dalla Commissione attitudinale, per come motivato, stante l’adeguatezza e la sufficienza delle valutazioni effettuate ed esplicitate, deve ritenersi immune dai vizi sollevati, peraltro solo genericamente esposti.

Alla stregua della documentazione versata in atti non vi è ragione per dubitare del rigore scientifico del metodo applicato e sulla proporzionalità delle tecniche d’indagine applicate secondo i parametri normativi che individuano i requisiti attitudinali richiesti per l'espletamento delle funzioni di polizia dell'agente come indicati dal citato D.M. 198/2003, Tabella 2, le cui risultanze risultano obiettivate nella scheda di profilo individuale che contiene tutti i nomi dei test somministrati con il relativo punteggio conseguito, il giudizio espresso dalla Commissione, i criteri da questa adottati ed il punteggio globale conseguito, tutti profili che non risultano fatti oggetto di specifica contestazione se non quella – del tutto inconferente – della pretesa inadeguatezza dell’orario impiegato dalla Commissione.

E ciò vieppiù in ragione dell’esito dell’esame de quo , in cui il ricorrente è stato dichiarato NON IDONEO, essendo emerso quanto segue:

livello evolutivo: " Il soggetto in sede di colloquio evidenzia note di imbarazzabilità che ne condizionano il comportamento. Non sufficientemente sicuro, incerto nel modo di proporsi a discapito delle capacità decisionali ". Valutazione: 10,000.

controllo emotivo: " Nonostante l'atteggiamento rassicurante della commissione attitudinale, nel corso del colloquio risulta titubante e confuso. La tensione del momento espressione della più generalizzata difficoltà nel gestire la propria emotività, lo condiziona negli atteggiamenti e nei comportamenti come emerge chiaramente nella esecuzione della immagine speculare". Valutazione: 10,000.

capacità intellettiva: " I punteggi conseguiti nei test attitudinali sono risultati particolarmente insufficienti probabilmente espressione dei limiti di ordine emotivo sopra indicati che hanno interferito con le capacità proprie del candidato. " Valutazione: 7,000.

socialità: " Nel complesso, anche in ragione delle difficoltà legate alle vicissitudini intercorse non emerge né una autorevolezza né una sicurezza e tantomeno una determinazione operativa adeguata ai compiti di polizia che verrebbe nuovamente chiamato ad assolvere. " Valutazione: 10,000.

La valutazione è espressa in ventesimi, dove 12/20 è inteso come punteggio equivalente alla sufficienza.

Stante i punteggi sopra indicati ottenuti, in ordine ai quali la Commissione preposta ha fornito, ancorchè in via di sintesi, esaustiva ed analitica motivazione, il ricorrente è stato dichiarato inidoneo per aver riportato una media attitudinale globale di 9,250 largamente inferiore al punteggio minimo (di 12/20) preliminarmente fissato.

Ne hanno pregio le richieste subordinate di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento danni avendo essa stessa dato causa al-OMISSIS- del ricorrente a cagione della pronuncia della sospensione dal servizio, disposta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 comma 1 del d.p.r. 737/1981.

Sul punto è sufficiente obiettare che il ricorrente non si è nemmeno peritato di allegare le ragioni di presunta illegittimità di siffatta determinazione, peraltro da ritenersi (alla stregua della documentazione in atti) atto dovuto siccome imposta dal regime custodiale cui il ricorrente era stato sottoposto: il ricorrente era, infatti, risultato destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP presso il Tribunale di Ravenna, per i reati di concorso in corruzione e falsità ideologica.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto, e, stante la novità in fatto e la peculiarità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali, ad eccezione del contributo unificato che resta definitivamente a carico del ricorrente che lo ha anticipato.

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