TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-12-04, n. 202306660

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-12-04, n. 202306660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306660
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 06660/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01832/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2022, proposto da
PROMETE S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A C e G C, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. B D’Isola dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

nei confronti

GEMATICA S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 15 del 18 gennaio 2022, con cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni concesse alla società ricorrente con decreto dirigenziale n. 582 del 27 settembre 2019 nell’ambito dell’Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” del POR Campania

FESR

2014/2020;

b) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 99542 del 23 febbraio 2022, con cui è stata confermata la suddetta revoca delle agevolazioni;

c) di ogni atto antecedente, concomitante e susseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- la società ricorrente è risultata beneficiaria, in forza del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 582 del 27 settembre 2019, di un finanziamento regionale di € 27.786,15 a valere sulle risorse del POR Campania

FESR

2014/2020, Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;

- il suddetto finanziamento è stato totalmente revocato – con conseguente richiesta di restituzione delle somme nel frattempo erogate a titolo di anticipazione, maggiorate degli interessi legali – mediante il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 15 del 18 gennaio 2022, sulla scorta di contestazioni che miravano ad evidenziare il comportamento inadempiente della società ricorrente con riguardo all’obiettivo di realizzazione del programma di internazionalizzazione in modo da raggiungere, nei tempi prescritti, un importo complessivo di spese effettivamente sostenute pari almeno all’80% delle spese ammesse, nonché con riferimento al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità, in relazione a quanto rispettivamente previsto nelle clausole di cui all’art. 17, lett. c), e 15 dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi;

- la disposta revoca è stata poi confermata, a seguito di istanza di autotutela presentata dalla diretta interessata, con nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 99542 del 23 febbraio 2022;

- a tale revoca è seguita la proposizione dell’odierna impugnativa, con cui la società ricorrente insorge avverso i succitati atti regionali;

Considerato che:

- come correttamente eccepito dalla difesa regionale, la presente lite esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo la fase di erogazione di finanziamenti pubblici e non quella, antecedente, di assegnazione dei medesimi;
in tale fase, incentrata sull’assolvimento degli obblighi cui è condizionato il pagamento delle sovvenzioni concesse in via autoritativa, sono individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario;

- si osserva, al riguardo, che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione – come per l’appunto verificatosi nella fattispecie, essendo già intervenuto il provvedimento di definitiva concessione del contributo – o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587;
Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6;
Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730;
Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621;
TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786);

- per converso, non convincono le argomentazioni della difesa attorea volte a supportare la giurisdizione del giudice amministrativo, essenzialmente articolate sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a. in tema di applicazione della normativa comunitaria (regolante nello specifico i fondi FESR), nonché sull’esercizio dei poteri autoritativi regionali in merito all’opzione per la revoca integrale del finanziamento anziché per quella in misura parziale, pur prevista dall’avviso pubblico;

- infatti, vale replicare in via dirimente quanto segue con riferimento a ciascuno degli aspetti sopra enucleati: i) l’invocato art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a. non si attaglia al caso di specie, ma alla ben diversa materia attinente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (anche in attuazione della normativa comunitaria), per cui non può affatto predicarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
ii) l’intervenuta revoca totale, applicata in alternativa a quella parziale, si colloca pur sempre nella fase di erogazione del contributo, già definitivamente assegnato in forza di formale provvedimento, e prescinde dagli apprezzamenti tipicamente discrezionali degli interessi pubblici e privati propri dell’autotutela pubblicistica, essendo piuttosto caratterizzata dalla verifica, eminentemente privatistica e perciò soggetta al vaglio del giudice ordinario, del rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di sovvenzionamento, in relazione ai quali il potere di modulazione del trattamento sanzionatorio si atteggia a speciale potere di autotutela privatistica, che non incide sulla consistenza della situazione di diritto soggettivo discendente dall’assegnazione (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 16 ottobre 2023 n. 5640;
TAR Lazio Roma, Sez. I, 2 luglio 2021 n. 7838);

Ritenuto, in conclusione, che:

- ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.;

- sussistono giusti e particolari motivi, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, restando a carico della società ricorrente il contributo unificato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi