TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-05-02, n. 202201149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-05-02, n. 202201149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201149
Data del deposito : 2 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2022

N. 01149/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02153/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2014, proposto da
G T, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania, sezione di Salerno, in Salerno, largo San Tommaso D'Aquino, n. 3;



contro

Comune di Acerno in persona del Sindaco pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Velia, n. 34;



per l'annullamento

- dell’ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. 69 del 29 dicembre 1980;

- del decreto del sindaco di Acerno n. 3432 del 6 luglio 1981;

- dei verbali del 15 luglio 1981 di stato di consistenza e immissione in possesso, e del 6 luglio 1981 di individuazione aree (decreto occupazione urgenza);

- della delibera n.15 del 26 febbraio 1990;

- della delibera Consiglio Comunale di Acerno del 26 luglio 1990 di approvazione del piano particellare di esproprio;

- della delibera n. 89 del 21 marzo 1991 di liquidazione delle indennità di esproprio;

- della delibera n. 125 del 4 maggio 1995 della Giunta Comunale di Acerno di completamento dell'indennità di liquidazione;

- della determina n. 66 dell’8 maggio 2002, dell’allegato n.11 prot. 162 del 9 gennaio 2004, dell’allegato n. 12 del 2 febbraio 2004 prot. 660 , dell’allegato n.13 attualizzato al 24 aprile 2004 e dell’allegato n.14 del 24 aprile 2014, nonché delle lettere del 9 gennaio 2004, prot. 162 e del 2 febbraio 2004, prot. 660 di determinazione delle somme per esproprio, liquidazione e risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 aprile 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti con ricorso notificato il 9 ottobre 2014 e depositato il 21 ottobre 2014 riferiscono di riassumere (giusta sentenza del Tribunale Civile di Salerno n. 3929/2014) il giudizio inizialmente instaurato innanzi al giudice ordinario per la condanna del Comune di Acerno al “ pagamento in favore di T G e D Vece Giuseppina in comunione della somma di €. 130.774,81 e, a D Vece Giuseppina in proprio della somma di 6. 59.424,09 e dunque complessivamente ad entrambi la somma di 6 190.198,9 oltre interessi e rivalutatimi sino al soddisfo ” a titolo di indennità per l'espropriazione degli immobili, particella n. 581 ex 373/b del foglio 14 di mq. 1246 di proprietà dei ricorrenti in comunione, e particella n.467 foglio 14 di mq. 472 di proprietà esclusiva della sig.ra D Vece Luigina nonché “ al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali da loro subiti, rimessi nella quantificazione all'equo apprezzamento del giudicante ”.

Essi chiedono “ in via preliminare l'annullamento dei provvedimenti ” in epigrafe “ sul presupposto che l'azione di condanna, dinanzi al G.A. è proponibile ed è volta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto cagionato al privato dalla P.A. (art. 7 1. n. 205/2000 e ora art. 30 c.p.a.) ”.

2. Si costituiva in giudizio il Comune di Acerno, preliminarmente eccependo l’inammissibilità dell’azione impugnatoria proposta per “ genericità ”, non avendo i ricorrenti nemmeno enunciato i motivi di pretesa illegittimità degli atti impugnati, nonché, quanto alla pretesa corresponsione di ulteriori somme a titoli di indennizzo, “ l'evidente difetto di giurisdizione del G.A. ”.

L’amministrazione comunale deduce, altresì, l’infondatezza nel merito dell’azione risarcitoria intentata per la perdita dei terreni.

3. All’udienza pubblica del 12 aprile 2022, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

4. Il ricorso deve essere dichiarato parzialmente irricevibile per tardività per quanto concerne la domanda di annullamento degli atti espropriativi in epigrafe, adottati tra il 1980 ed il 2004, in quanto genericamente formulata per la prima volta “ in via preliminare ” solo in sede di ricorso proposto innanzi a questo T.A.R. con

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