TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-06-13, n. 202200412
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Pubblicato il 13/06/2022
N. 00412/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2022, proposto da:
Teknosistem di Deanoz A. &C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati A R, J F e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A R, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;
contro
Comunità Montana Gennargentu e Mandrolisai, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Moro Infissi di G M &C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati G F e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G F in Cagliari, via Sonnino, 33;
per l'annullamento:
- del provvedimento unico n. 46 del 05.11.2021, adottato dal Responsabile Ufficio S.U.A.P.E. della C.M. Gennargentu e Mandrolisai;
- ove occorra, del provvedimento unico n. 57 del 14.11.2020, a firma del Responsabile Ufficio S.U.A.P.E. della C.M. Gennargentu e Mandrolisai.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Moro Infissi di G M &C. S.a.s. e di Comunita' Montana Gennargentu e Mandrolisai.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente Teknosistem di Deanoz &C S.a.s. (da qui in poi soltanto “Teknosistem”) -proprietaria di un laboratorio per la produzione di infissi in Comune di Gadoni, con sede all’interno di un manufatto in cui sono presenti anche le abitazioni dei suoi soci- espone che nel marzo del 2021 il sig. Moro Antonello, socio della Moro Infissi di G M S.a.s. (da qui in poi soltanto “Società Moro”), ha intrapreso su un terreno di sua proprietà, confinante con quello della ricorrente, dei lavori di sbancamento prodromici alla realizzazione di un capannone prefabbricato, da utilizzare come deposito, sulla scorta del provvedimento unico autorizzativo 14 novembre 2020, n. 57, ottenuto dal SUAPE della Comunità Montana del Gennargentu e Mandrolisai.
Il terreno oggetto dei citati lavori è stato classificato dalla Regione Sardegna in classe Hg4 (ad alto rischio di frana) e poi riclassificato in Hg2 (a pericolo di frana moderato), per cui avrebbe dovuto essere oggetto, da parte del Comune di Gadoni, di piani urgenti “di emergenza, così come previsto dall’art. 1 comma 4 Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998” , mai intervenuti.
Su richiesta della ricorrente, in data 21 maggio 2021 ispettori del Genio Civile di Nuoro hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, accertando “difformità tra il modello geologico del settore di intervento rappresentato nelle relazioni specialistiche Geologica e Geotecnica di progetto e la tipologia di sottosuolo desumibile dal fronte di scavo” tali da rendere necessaria la sospensione e un aggiornamento delle valutazioni geologiche sulla stabilità dei luoghi, per assicurare “la sicurezza e la stabilità dei suoli e dei sottosuoli, non solo nel sito esatto di intervento, ma anche nell’area a monte (i.e. proprietà Teknosistem) e a valle dello stesso” , adottando “ogni iniziativa necessaria a garantire comunque la sicurezza del sito, tanto nei riguardi dei terreni e delle abitazioni a monte, quanto nei riguardi della sicurezza del cantiere” e chiedendo al “Sig. Sindaco del Comune di Gadoni, nell’autonomia delle proprie valutazioni di competenza istituzionale, di adottare senza indugio ogni iniziativa necessaria a garantire comunque la tutela dell’incolumità pubblica e privata, senza escludere l’eventuale possibilità di sgombero delle due abitazioni immediatamente soprastanti” , tra cui lo stabile ove insiste la sede della Teknosistem unitamente alle abitazioni dei suoi soci (così il verbale di sopralluogo versato in atti dalla ricorrente come doc. 7).
Per dare attuazione a tali prescrizioni, con ordinanza 27 maggio 2021, n. 6, il Sindaco di Gadoni ha ordinato al sig. A M di procedere ”all’immediata messa in sicurezza del fronte di scavo con idonee opere provvisionali di contenimento e posizionamento di idonee mire ovvero sistemi di controllo onde valutare eventuali spostamenti del terreno circostante che dovranno essere monitorati con frequenza giornaliera” , nonché “a produrre, entro e non oltre 24 ore dalla notifica della presente ordinanza, perizia tecnica redatta da tecnico abilitato, incaricato dalla proprietà, attestante l’idoneità statica ovvero la messa in sicurezza del versante, nonché gli eventuali interventi urgenti eseguiti o da eseguire, atti a garantire la pubblica e privata incolumità tale da consentire a codesta Amministrazione di procedere o meno all’eventuale sgombero delle due abitazioni immediatamente soprastanti così come paventato nel già citato verbale di sopralluogo a firma dei funzionari del servizio del Genio Civile di Nuoro allegato al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale. Durante la fase lavori dovranno essere predisposte tutte le dovute precauzioni al fine di eseguire gli stessi con la massima sicurezza per gli operatori di cantiere. Si preveda e predisponga, altresì, un sistema di tubi dreno o quant’altro necessario ad evitare la percolazione delle acque meteoriche da monte verso il fronte scavo. Il tutto fino alla completa eliminazione dello stato di potenziale pericolo e concordando le idonee misure di segnaletica e protezione con il personale dell’ufficio tecnico. Con l’avvertenza che tutte le attività ed interventi eccedenti quelli manutentivi e di ripristino ingiunti dovranno essere autorizzati dagli Enti competenti” .
Nei giorni successivi il sig. A M ha provveduto a riportare sul versante superiore la terra rimossa, il che, sempre secondo la narrazione della ricorrente, avrebbe ulteriormente peggiorato la situazione, anche per effetto delle vibrazioni causate dai mezzi meccanici utilizzati, che avrebbero danneggiato l’immobile di proprietà della ricorrente (cfr. doc. 13 di parte ricorrente).
A decorrere dal 17 giugno 2021 sono stati eseguiti nel terreno della Società Moro dei lavori di carotaggio propedeutici all’inserimento nel sottosuolo di pali metallici, ma ciò in assenza della necessaria autorizzazione del Genio Civile di Nuoro, il quale con nota del 23 giugno 2021 ha, poi, comunicato all’odierna ricorrente che “a tutt’oggi non risulta pervenuta a questo Servizio alcuna istanza di autorizzazione ex art. 2 L. 64/74 per la variante in corso d’opera ai lavori previsti nel progetto originario presentato dalla ditta Moro Antonello, lo scrivente con nota prot. n. 20593 del 25.06.2021 ha sollecitato la ditta medesima alla tempestiva trasmissione della pratica di variante o, in alternativa, del progetto dei lavori di messa in sicurezza del fronte di scavo qualora gli stessi comportino la realizzazione di opere permanenti e non di carattere esclusivamente provvisionale” .
In tale contesto, a seguito di ricorso proposto dalla Teknosistem ai sensi degli artt. 688 e 669 quater c.p.c., il Tribunale di Oristano, con decreto emesso inaudita altera parte in data 29 luglio 2021, ha ordinato “l’immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione nel cantiere di via Pertini in Gadoni...” ;tuttavia nel corso del successivo giudizio di merito la Società Moro ha depositato una richiesta di variante alla pratica SUAPE relativa all’intervento sul proprio terreno, unitamente all’allegata documentazione tecnica, nonché il successivo provvedimento 5 novembre 2021, n. 46, con cui l’Ufficio SUAPE della Comunità Montana Gennargentu e Mandrolisai l’ha autorizzata “alla realizzazione di variante al provvedimento unico n. 57 del 14.11.2020 dell’immobile sito in via Pertini SN Comune di Gadoni, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale” . Alla luce di tale produzione, con ordinanza 18 novembre 2021 il Tribunale di Oristano ha, infine, dichiarato “cessata la materia del contendere in quanto: - la prosecuzione dei lavori da parte dei resistenti nel cantiere di via Pertini risulta, allo stato attuale, regolarmente assentita dall’Autorità Amministrativa competente, sicché essendo stata verificata l’inattitudine della variante a generare pericoli di crollo, non sussistono ragioni per protrarre la sospensione del cantiere e adottare, con ordinanza, i provvedimenti in origine richiesti dalla parte ricorrente;- la circostanza che, all’esito dell’adozione del provvedimento unico n. 46 del 5.11.2021, i lavori possano proseguire non significa che le opere eseguite dai resistenti nel maggio 2021 fossero eminentemente provvisionali (e, dunque, conformi all’ordinanza del Sindaco di Gadoni del 21.5.2021) e, anzi, il fatto (dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso) che il Genio Civile di Nuoro non ne fosse stato informato, unitamente al rilievo che la perizia attestante “l’idoneità statica ovvero la messa in sicurezza del versante” non fosse stata depositata nelle ventiquattro ore dall’emanazione dell’ordinanza del 21.5.2021, consentono di formulare un sommario giudizio di irregolarità – a quell’epoca – delle attività intraprese” .
Con il ricorso in esame, avviato alla notifica in data 3 gennaio 2022, la Teknosistem di Deanoz &C S.a.s. chiede l’annullamento del provvedimento unico 5 novembre 2021, n. 46, con cui il SUAPE ha autorizzato la controinteressata all’esecuzione delle sopra descritte opere in variante e, ove occorra, del provvedimento unico 14 novembre 2020. n. 57, avente a oggetto l’autorizzazione originaria.
Sostiene, in sintesi, la ricorrente che la DUA in variante presentata dalla controinteressata e l’allegata modulistica siano inficiate da inesattezze, contraddizioni e lacune -legate, prima di tutto, all’erronea qualificazione del realizzando capannone come bene non destinato allo svolgimento di attività commerciale-produttiva, mentre proprio questa sarebbe la sua effettiva destinazione- e che tali difetti d’impostazione della pratica, non rilevati nel corso del relativo procedimento, abbiamo impedito lo svolgimento di un’istruttoria completa, con il risultato finale che il SUAPE avrebbe adottato l’impugnato provvedimento autorizzativo senza avere previamente verificato il rispetto delle regole tecniche di settore, tra l’altro in materia di attività insalubri, impatto acustico, progettazione degli impianti elettrici, prevenzione incendi e vincoli archeologici.
Si sono costituiti in giudizio la Comunità Montana del Gennargentu e Mandrolisai e la Società Moro, eccependo entrambi l’inammissibilità, tardività e infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, l’esame della controversia è stato rinviato al merito.
È seguito lo scambio di memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalle avverse difese.
La prima è per difetto di interesse, non avendo parte ricorrente indicato il concreto pregiudizio concreto che le deriverebbe dalla realizzazione del capannone oggetto dei provvedimenti impugnati.
Tale eccezione coglie nel segno perché la Società Teknoservice ha sollevato numerose censure relative ad aspetti tecnici della pratica autorizzativa, ma non ha indicato le concrete lesioni che le deriverebbero dal manufatto in realizzazione;si evidenzia, al riguardo, che secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, colui che impugna un altrui titolo edilizio deve allegare -in aggiunta rispetto alla vicinitas , che attiene al distinto profilo della legittimazione ad agire- concreti profili di lesione della propria sfera giuridica provocati dall’altrui intervento edilizio, tali da sostanziare l’ulteriore presupposto dell’interesse ad agire: si vedano al riguardo, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 1 giugno 2020, n. 3440;Sez. IV, 13 marzo 2019, n. 1656 e, da ultimo, Adunanza Plenaria 9 dicembre 2021, n. 22, secondo cui “Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato” .
Nel caso specifico, invece, Teknoservice non ha assolto tale onere di allegazione, essendosi limitata ad adombrare genericamente dei pericoli alla stabilità dei propri immobili, aspetto, questo, che -dopo essere inizialmente emerso nella fase iniziale dell’intervento, tanto da avere comportato l’intervento sospensivo del Tribunale di Oristano (vedi supra )- è stato, poi, risolto a seguito di successive misure preventive, positivamente valutate dal Servizio del Genio Civile di Nuoro nel parere propedeutico al rilascio del provvedimento autorizzativo unico del SUAPE, sul quale, peraltro, per sua stessa ammissione (si veda la memoria difensiva del 22 aprile 2022, pag. 2, penultimo capoverso), la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
Non possono, dunque, considerarsi sufficienti le (anche queste generiche) allegazioni dalla ricorrente in ordine all’esistenza di un suo interesse alla tutela dell’incolumità fisica delle persone e del quieto vivere, anche perché tutte le censure sollevate in ricorso riguardano profili di carattere essenzialmente tecnico-formale (soprattutto sul modo in cui sono stati compilati i moduli allegati alla DUA in variante), sia perché, come esattamente osserva la difesa della Comunità Montana, “quando il controinteressato chiederà le autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento dell’attività che in concreto verrà esercitata nel capannone, l’Amm.ne, per rilasciarle, ovviamente pretenderà il rispetto della normativa antincendio e acustica di legge eventualmente applicabile” (così, testualmente nella memoria difensiva).
Con la conclusiva precisazione che - ravvisandosi nel ricorso proposto da Teknoservice profili di contestazione relativi al merito del parere espresso dal Servizio del Genio civile e degli ulteriori pareri favorevolmente espressi dell’ARPAS e dall’Ufficio tecnico comunale - risulta altresì fondata la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dalle avverse difese, che fa leva sulla mancata notificazione del gravame a queste ultime amministrazioni.
Se è vero, infatti, che, nelle procedure in conferenza di servizi l’unico atto suscettibile di impugnazione è il provvedimento conclusivo del SUAPE, è vero pure che il relativo ricorso “deve essere notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, abbiano espresso pareri od anche determinazioni che si sarebbero dovute impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori di tale modulo procedimentale” e questo perché “la Conferenza di servizi infatti non comporta modificazione o sottrazione dell'ordine delle competenze, per cui ciascun rappresentante all'interno della Conferenza di servizi imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'Amministrazione rappresentata e competente in forza della rispettiva disciplina di settore (Cons. Stato Sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2954). Deve, dunque, farsi applicazione del principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 8 del 18 maggio 2018, per cui quando l'atto finale sia imputabile a più amministrazioni, la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate” (così, testualmente, Consiglio di Stato, Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6807;conformi Sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5985 e Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646), mentre nel caso ora in esame il ricorso è stato notificato soltanto alla Comunità Montana, al SUAPE della stessa e alla Società controinteressata.
Per quanto premesso l’esaminato ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con spese a carico della parte soccombente, come da dispositivo.