TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-07-06, n. 201002314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-07-06, n. 201002314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201002314
Data del deposito : 6 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02430/2001 REG.RIC.

N. 02314/2010 REG.SEN.

N. 02430/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2001, proposto dalla
società FAL Costruzioni S.r.l., in persona del suo Amministratore unico, sig. R L, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo D’Antone e C F e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40

contro

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G F e con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Firenze, via Duca d’Aosta n. 2

nei confronti di

D G A &
Figlio di Di Gabbia &
C. S.a.s., non costituita in giudizio

per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale del Comune di Grosseto n.ro 1619 del 30 luglio 2001, recante esclusione della società ricorrente dall’appalto indetto dal predetto Comune per l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. nord del capoluogo;

- di tutti gli atti del procedimento, ivi compreso il verbale di gara con il quale è stata valutata la documentazione prodotta dalle ditte sorteggiate e si è proceduto alla individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (atti conosciuti in data 7 agosto 2001) e della determinazione dirigenziale (non comunicata) di aggiudicazione dell’appalto, nonché dello stesso bando di gara

e per l’accertamento

del diritto della società ricorrente ad essere risarcita dei danni che le sono stati arrecati per effetto dell’esclusione illegittima dalla gara

e la condanna

dell’Amministrazione al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto, nonché la memoria ed i documenti da questo depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 23-bis della l. n. 1034/1971;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 20 aprile 2010 il dr. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, FAL Costruzioni S.r.l., espone di avere partecipato alla gara di appalto indetta dal Comune di Grosseto per l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. nord del capoluogo (comparti 8 e 9).

1.1. Nel bando di gara era previsto che per essere ammesse le imprese interessate avrebbero dovuto presentare, a pena di esclusione, il modello di autocertificazione predisposto dallo stesso Comune;
per quanto riguarda la documentazione indicata dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 34/2000, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale necessari per poter concorrere ad un appalto di opera pubblica, le imprese avrebbero dovuto presentare, in caso di aggiudicazione, o nel caso in cui fossero state sorteggiate, l’elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando di gara, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D del d.P.R. n. 34/2000.

1.2. Peraltro – osserva la società – l’art. 22 del d.P.R. n. 34 cit. fa salvi i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto presidenziale stesso, perciò prima che fosse introdotto l’apposito modello di certificato, né a tale norma di salvaguardia la stazione appaltante ha inteso in alcun modo derogare.

1.3. Per conseguenza, l’esponente presentava certificati relativi a lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 34/2000, confidando sulla circostanza che si trattasse di certificati conformi alla modulistica (anteriore a quella ex d.P.R. n. 34 cit.) in vigore al tempo dell’aggiudicazione degli appalti dei lavori cui si riferivano i certificati medesimi e che, quindi, rientrassero nella disciplina di salvaguardia di cui al ricordato art. 22.

1.4. Nondimeno, con determinazione dirigenziale n. 1619 del 30 luglio 2001, comunicata in data 7 agosto 2001, il Comune di Grosseto ha escluso la società esponente dall’appalto per cui è causa, sul rilievo della non accettabilità dei certificati prodotti (v. la Relazione B al verbale di gara richiamato nel provvedimento di esclusione). A fondamento dell’esclusione vi è, inoltre, il fatto della mancata presentazione, da parte della società, della certificazione inerente la regolarità rispetto alle norme di cui all’art. 17 della l. n. 68/1999.

1.5. Per quanto verificatosi, la società è stata altresì segnalata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale, ai sensi degli artt. 4, comma 7, e 10, comma 1-quater, della l. n. 109/1994, le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 258,23 per avere presentato documentazione difforme da quanto dichiarato in sede di offerta.

2. Avverso la suindicata esclusione è insorta la FAL Costruzioni S.r.l., impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento. A supporto del gravame, con cui ha impugnato, altresì, il verbale di gara ed il provvedimento di aggiudicazione, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 34/2000 ed eccesso di potere per errore sui presupposti e per illogicità manifesta, giacché i certificati prodotti dalla ricorrente sarebbero in toto conformi rispetto alla disciplina dettata dall’art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 34/2000, trattandosi di certificati di esecuzione dei lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento e, perciò, fatti salvi proprio dal citato art. 22 e non potendo la loro validità essere vagliata rispetto allo jus superveniens (come invece avrebbe erroneamente fatto la Commissione);

- eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione, in quanto la ricorrente, da un lato, contesta che il documento relativo alle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico – corredato dalla dichiarazione di un revisore contabile che ne attestasse la veridicità – non sia stato accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento del revisore stesso;
dall’altro, rileva che l’eventuale mancanza del documento di riconoscimento non avrebbe, comunque, potuto portare all’esclusione dalla gara, ma alla richiesta, da parte della P.A., di regolarizzare la documentazione depositata;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. n. 68/1999 e del bando di gara, ed eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria, perché la certificazione in ordine al rispetto delle norme di cui alla l. n. 68/1999 (recanti la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili) è prevista per le sole imprese con più di quindici dipendenti, mentre la ricorrente non avrebbe mai avuto negli ultimi cinque anni più di dodici dipendenti, come dichiarato in sede di gara.

2.1. La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati, ed alla restituzione della cauzione provvisoria escussa dal medesimo Comune.

2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto, depositando, in prossimità dell’udienza, una memoria, con la quale ha eccepito: a) in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la ricorrente non avrebbe affermato, né dimostrato che, qualora non fosse stata esclusa, avrebbe conseguito l’aggiudicazione;
b) sempre in via pregiudiziale, l’improcedibilità del gravame, per l’omessa impugnazione della citata decisione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che ha sanzionato la ricorrente per la presentazione di documentazione difforme da quanto dichiarato nell’offerta;
c) nel merito, l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.

2.3. All’udienza pubblica del 20 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali formulate dal Comune resistente, dal momento che il ricorso è manifestamente infondato nel merito.

3.1. In proposito, osserva, infatti, il Collegio che l’esclusione della ricorrente dall’appalto per cui è causa si fonda su una pluralità di motivazioni distinte: soltanto per una di queste - la mancanza del documento di riconoscimento del revisore che sottoscritto la dichiarazione allegata al documento concernente le attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico dell’impresa – la ricorrente (oltre a contestarne la fondatezza) ne contesta l’idoneità ad essere causa di esclusione dall’appalto. Le altre motivazioni sono contestate nella loro fondatezza giuridica, ma non se ne nega l’idoneità a costituire, in linea di principio, (distinte) ragioni giustificative della predetta esclusione. Orbene, tra tali altre motivazioni del provvedimento di esclusione ve n’è una – quella attinente alla non idoneità delle certificazioni prodotte, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 34/2000 – che deve essere certamente condivisa e che vale, di per sé sola, a giustificare il provvedimento in discorso.

3.2. Invero, la giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2081) ha precisato che l’art. 22 del d.P.R. n. 34/2000 si occupa della documentazione dei lavori eseguiti ed indica, quale fonte di prova, solamente l’apposito certificato di esecuzione, da redigere secondo lo schema riportato nell’allegato D. In tale contesto, la clausola di salvezza dei “certificati rilasciati prima”, prevista nel comma 7 ed invocata dalla ricorrente, non può che riferirsi ai vecchi certificati di esecuzione lavori contemplati dalla normativa riguardante l’Albo Nazionale Costruttori (art. 14 della l. n. 57/1962) e dall’art. 18, primo comma, lett. b), della l. n. 584/1977. La disciplina di riferimento è, pertanto, quella stabilita dall’art. 9 del d.m. 9 marzo 1989, n. 172 (regolamento di attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori), il quale prescrive che l’attività svolta debba essere documentata a mezzo del certificato di esecuzione lavori, di cui detta lo schema nell’Allegato 1. Ne discende che i certificati prodotti dalla ricorrente avrebbero dovuto essere quelli previsti dall’Allegato 1 al d.m. n. 172 cit., o quantomeno dei certificati equivalenti a questi ultimi, cioè, secondo la giurisprudenza in esame, dei certificati in grado di far acquisire all’Amministrazione tutte le notizie necessarie ai fini della dimostrazione della capacità tecnica della ricorrente: quelle notizie, che si sarebbero acquisite se fosse stato prodotto il certificato di esecuzione lavori redatto secondo lo schema di cui al d.m. n. 172/1989 (ovvero secondo il modello allegato al d.P.R. n. 34/2000). Si tratta, in particolare: a) della dichiarazione che le opere sono state eseguite dall’impresa appaltatrice senza ricorso al subappalto;
b) della certificazione sulla categoria delle opere eseguite. Orbene, nel caso di specie ambedue tali elementi mancano: la Relazione B, allegata al verbale di gara e richiamata nella determinazione di esclusione a giustificazione della stessa, specifica, infatti, che i certificati di regolare esecuzione dei lavori presentati dalla FAL Costruzioni S.r.l., tra l’altro, non riportano né la categoria dei lavori, né informazioni su lavori eventualmente concessi in subappalto (cfr. punto D). Né la ricorrente muove alcuna contestazione alla veridicità di un simile addebito. Ne discende l’inaccettabilità, già solo per questa ragione, dei certificati prodotti dalla ricorrente, la quale, dunque, non ha fornito la prova del (necessario) requisito della capacità tecnica.

3.3. Peraltro, la suddetta Relazione segnala altre manchevolezze nei certificati prodotti dalla società e più specificamente, il fatto che i certificati siano stati emessi non dalla stazione appaltante, ma dal direttore dei lavori, e che essi non contengano l’espressa dicitura del committente che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Orbene, se quanto al primo elemento (sottoscrizione del certificato da parte del direttore dei lavori), vi è contrasto in giurisprudenza tra la tesi che ritiene il predetto direttore il soggetto abilitato a formare un simile tipo di atti nel previgente sistema, con il corollario della correttezza della citata sottoscrizione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 9 dicembre 2000, n. 3786), e l’opposta tesi, per la quale legittimato alla sottoscrizione è l’organo di vertice della struttura (pubblica) da cui provengono i moduli utilizzati (cfr. C.d.S., Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6390), nessun contrasto sussiste circa il secondo elemento. Si è già osservato, infatti, che, per essere accettabile, la certificazione prodotta deve consentire, con ragionevole certezza, di ricavare tutti gli elementi rilevanti indicati nei modelli di cui al d.m. n. 172/1989: tra siffatti elementi, l’Allegato 1 al d.m. n. 172 cit. menziona espressamente l’attestazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. La mancanza di una simile attestazione – anche questa, non contestata dalla società ricorrente – rende, perciò, a sua volta inaccettabili i certificati prodotti dalla predetta ricorrente (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 6390/2002, cit.).

3.4. Alla luce di quanto suesposto, il ricorso è infondato, atteso che (almeno) una delle motivazioni addotte dall’Amministrazione a fondamento dell’esclusione dalla gara della FAL Costruzioni S.r.l. è corretta e da condividere. In altri termini, alla fattispecie in esame risulta applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, in base al principio di resistenza, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento medesimo è sufficiente, di per sé, a sorreggerne il contenuto, con la conseguenza che il venir meno di un’altra motivazione non sarebbe in grado di cagionare l’annullamento del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 gennaio 2010, n. 949). Se ne desume la non necessità di procedere all’analisi delle altre ragioni giustificative dell’esclusione della ricorrente, atteso che l’inidoneità della certificazione prodotta da quest’ultima già di per sé dà conto di detta esclusione.

4. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4.1. Per conseguenza, deve essere respinta, altresì, la domanda di risarcimento del danno, la quale postula che sia coltivato con successo il giudizio di annullamento dei provvedimenti illegittimi (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 26 marzo 2003, n. 4;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 20 febbraio 2009, n. 1345).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune resistente, mentre non si fa luogo a spese nei confronti della società aggiudicataria, non costituitasi in giudizio.

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