TAR Bologna, sez. II, sentenza 2019-01-23, n. 201900066

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2019-01-23, n. 201900066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900066
Data del deposito : 23 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2019

N. 00066/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01024/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2012, proposto da
C.I.V.I.S. A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, Andrea Dell'Omarino, C D, E P, L C, O C, F M, L P, G P, A F, G A, F C, L T, con domicilio eletto presso lo studio Franco Mastragostino in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Forli' - Cesena, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 27663/2012 in data 26 giugno 2012, notificato il successivo 12 luglio, con cui è stata disposta "la devoluzione all'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla Società Il Rubicone srl di Cesena, mediante le richiamate fideiussioni bancarie, a garanzia degli obblighi derivanti dal titolo autorizzatorio in premessa citato, nella misura complessiva di € 5.082,28”;

ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Forli' - Cesena e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :

a). provvedimento n. 27663/2012 in data 26.6.2012, notificato il successivo 12 luglio, con cui è stata disposta la devoluzione all’erario dello Stato della cauzione prestata dalla Società Il Rubicone srl di Cesena mediante le richiamate fideiussioni bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dal titolo autorizzatorio in premessa citato nella misura complessiva di € 5.082,28;

b). atti presupposti.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti 5 motivi di diritto :

1). Eccesso di potere, carenza o errore sulla esistenza del presupposto, assenza di accertamento definitivo in ordine ai fatti sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, violazione dei principi di cui all’art. 1 L. 241/90;

2). Eccesso di potere, difetto di istruttoria con particolare riferimento alla posizione del Capo servizio M.llo A Z, difetto di motivazione;

3). Eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla posizione del sig. V P;

4). Eccesso di potere per contraddittorietà tra premesse, motivazione e dispositivo del provvedimento;

5). Eccesso di potere e inosservanza del principio di proporzionalità, introduzione di un elemento di valutazione non congruo, non previsto dalla legge e contrastante con la funzione della cauzione di cui all’art. 137 del RD n. 773/1931.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento originario era stato adottato sulla base di “asserite violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria verificate in data 10.6.2011 e oggetto di un verbale, in data 21.12.2011, della Direzione territoriale del lavoro di Forlì Cesena.

Nello specifico le contestazioni riguardavano :

a). il sig. P V per il quale non risultavano le registrazioni previste per il personale dipendente;

b). il sig. A Z, guardia particolare giurata, per il quale non risultava la registrazione di tre ore giornaliere di lavoro straordinario prestato oltre il proprio turno.

1). Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la PA sbaglia nel ritenere definitivamente accertate le violazioni contestate.

2). Con il secondo motivo l’interessato insiste nel sostenere che la PA avrebbe dovuto accertare autonomamente il fatto con riferimento alla guardia particolare giurata A Z.

3). Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la PA avrebbe dovuto non attivare il procedimento nei confronti del sig. V P in attesa della definizione del giudizio RG 1093/2011.

4). Con il quarto motivo il ricorrente lamenta una contraddittorietà nella adozione degli atti in quanto la PA afferma tra l’altro che “gli accertamenti svolti non hanno fatto emergere, nella conduzione dell’Istituto, elementi tali da configurare violazioni del vigente regolamento di servizio dell’Istituto…..”.

5). Infine, in ultimo, è lamentata una sproporzione in relazione all’incameramento della intera cauzione.

Tutti i motivi possono essere trattati insieme per connessione oggettiva.

Nelle more del giudizio sono intervenute alcune decisioni :

a). l’originario provvedimento di sospensione della attività del posto di manutenzione, adottato in data 10.6.2011, è stato annullato con sentenza di questo TAR n. 23 del 10.1.2018 (RG 1093/2011);

b). l’avviso di addebito per il pagamento di contributi e somme aggiuntive che l’ente richiedeva (quanto al Sig. P V e quanto al sig. Zanuccoli) è stato annullato a seguito di accoglimento della opposizione alla Sezione lavoro del Tribunale di Forlì (cfr. sentenza n. 99 del 22.11.2017 che ha accertato che <il rapporto tra la società e il sig. Vitali non era di lavoro dipendente poiché quest’ultimo svolgeva attività di collaborazione autonoma senza vincoli specifici di orario e di contenuto>);

c). in riferimento al sig. Zanuccoli è emerso che il lavoro prestato oltre il turno di servizio era strettamente connesso al suo ruolo di maresciallo caposervizio senza vincoli di orario con attività che lo impegnava 15-20 minuti al giorno e solo se vi era necessità;
per tale attività riceveva una indennità di € 50,00 per ogni giorno lavorativo che veniva pagata unitamente allo stipendio come risultante dalla busta paga.

In conclusione, sulla base delle intervenute decisioni e della mancanza dei presupposti per adottare l’atto impugnato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi