TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-08-09, n. 202202215
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Pubblicato il 09/08/2022
N. 02215/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati L M, F D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. -OMISSIS-resa dal Tribunale di Catania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Catania, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento della somma di € 263.521,00 oltre accessori per come precisati nel dispositivo della citata sentenza e alle spese del giudizio per complessivi € 4000,00 oltre oneri di legge.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 22 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
La notifica della decisione giurisdizionale in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta il -OMISSIS-, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso in ottemperanza (-OMISSIS-), risultava ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione ha, inoltre, acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Di contro, non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto l’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe corrispondendo le somme dovute entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, anche a fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale, il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione a dare esecuzione al giudicato.
Non sussistono, invece, i presupposti per accordare la richiesta penalità di mora e ciò in ragione: dell’esistenza di meccanismi compensativi sulla sorte capitale (rivalutazione + interessi sino al soddisfo) che assumono rilievo circa l’iniquità della richiesta (cfr. C.G.A. 16 luglio 2019, n. 677), dell’intervenuta nomina del commissario ad acta (in termini, cfr. C.G.A. 27 aprile 2022, n. 517 e 31 maggio 2022, n. 500), nonché delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico (cfr. tra le tante: T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 5 aprile 2022, n. 981;Sez. II, 3 giugno 2022, n. 1520;23 maggio 2022, n. 1403;28 marzo 2022, n. 847;T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, 14 ottobre 2019, n. 11872 e 3 aprile 2019, n. 4339).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo.