TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-01-18, n. 201700044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-01-18, n. 201700044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700044
Data del deposito : 18 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2017

N. 00044/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00773/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2016, proposto da:
A M, G M, G B e R S, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Segretario comunale dott. F P, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

nei confronti di

E B non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 23 maggio 2016 prot. n. 2016/0033612 del Comune di Jesolo, Ufficio Edilizia Privata, in merito all'accoglimento dell'istanza d'accesso agli atti n. C/2016/102, prot. 12017, presentata dall'Arch. Stefano Ferro, quale tecnico professionista incaricato per conto del Sig. E B, per la visione della licenza, autorizzazione, denuncia di inizio attività, permesso a costruire dell'immobile ad uso commerciale, all'insegna "Bar Ristorante Trocadero" sito in via Dragan Cigan 9, Jesolo Lido, zona Pineta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Iesolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A seguito dell’insorgere di una controversia tra gli odierni ricorrenti e il vicino Sig. E B, è stata avviata una procedura di conciliazione avanti all’Associazione conciliatori del Veneto, e l’architetto Stefano Ferro, in rappresentanza del Sig. E B, il 29 febbraio 2016, ha presentato al Comune un’istanza di accesso volta ad ottenere la documentazione afferente ad una pratica edilizia degli odierni ricorrenti motivandola con la necessità di procedere, nell’ambito del procedimento di mediazione, all’accertamento catastale dei confini delle proprietà coinvolte nella controversia.

Il Comune di Jesolo con nota prot. n. 33612 del 23 maggio 2016, dopo aver acquisito l’apporto procedimentale degli odierni ricorrenti e dell’istante, ha accolto la domanda di accesso.

Con il ricorso in epigrafe i Sig.ri A M, G M, G B e R S, impugnano la nota che ha consentito l’ostensione della documentazione richiesta, chiedendo altresì la pronuncia di decadenza della domanda di accesso per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché la domanda di accesso è stata accolta con un provvedimento adottato dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto da tale norma;

II) violazione dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché la domanda di accesso non è stata accompagnata da una circostanziata indicazione di quale sia in concreto l’interesse che la giustifica.

Si è costituito in giudizio il Comune di Jesolo replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti, con riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di accesso il legislatore attribuisce una valenza significativa di rifiuto all’inerzia dell’Amministrazione, dal quale decorre il termine di decadenza, per l’istante, per impugnare il diniego implicito, ma ciò non implica che il decorso del predetto termine comporti anche la consumazione del potere non ancora esercitato, con la conseguenza che la domanda di accesso può legittimamente essere accolta o respinta con un provvedimento espresso anche dopo il decorso del termine, dato che un tale provvedimento, pur se tardivo, è idoneo a far venir meno gli effetti del silenzio significativo (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2010, n. 544).

Pertanto, analogamente a quanto accade con riguardo al silenzio relativo al ricorso gerarchico previsto dall’art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, deve ritenersi che l’eventuale accoglimento tardivo della domanda, pur impugnabile da parte dei terzi, non sia da questi censurabile per tardività (cfr. relativamente al ricorso gerarchico, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 dicembre 1989, n. 17).

Anche il secondo motivo deve essere respinto, in quanto l’istante è titolare della concessione di uno specchio d’acqua e di un terreno confinante con quello dei ricorrenti, e quindi è ravvisabile in capo ad esso una posizione qualificata e differenziata rispetto alla conoscenza dei titoli edilizi rilasciati ai medesimi, in forza della situazione di stabile collegamento con la zona interessata, mentre all’Amministrazione non è consentito andare oltre una valutazione circa l’esistenza della situazione soggettiva da tutelare e di una concreta necessità di tutela, non potendo la stessa apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).

Nel caso di specie, a fronte dell’indicazione nell’istanza di accesso della titolarità della concessione avente ad oggetto lo specchio d’acqua e del terreno confinante con quello dei ricorrenti, e dell’indicazione della necessità di difendere la propria posizione giuridica a fronte del contenzioso instauratosi, prevalente rispetto ad eventuali profili di riservatezza, la domanda di accesso non avrebbe potuto che essere accolta (ex pluribus cfr. Tar Lazio, Roma Sez. II, 26 luglio 2016, n. 8579;
Tar Emilia Romagna, Parma Sez. I, 27 marzo 2014 n. 91;
Tar Campania, Napoli, Sez. V, 17 gennaio 2006, n. 675).

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo quanto indicato nella nota di quantificazione allegata alle difese del Comune, in dispositivo.

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