TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-12-30, n. 201601462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-12-30, n. 201601462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601462
Data del deposito : 30 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2016

N. 01462/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impiantistica Lamedica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R I, C.F. RMCRFL60L31I158Q, con domicilio eletto presso Antonio Distaso, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 60;

contro

Comune di Torremaggiore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V A, C.F. NTNVCN67H20L273O, e A M P, C.F. PNTNMR72H50E549G, con domicilio eletto presso V A, in Bari, c/o Avv. S. Basso, Corso Mazzini, 134/B;

nei confronti di

F P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

della determinazione dirigenziale n. 583 del 3.11.2015, pubblicata dal 13.1 al 28.1.2016, con la quale il Dirigente del Settore III del Comune di Torremaggiore ha incaricato un professionista esterno, verso corrispettivo di € 10.000,00, per la redazione del progetto esecutivo da allegare al bando per l’affidamento della riqualificazione e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione;

della delibera commissariale n. 133 del 5.12.2015, recante approvazione del progetto esecutivo suddetto;

della delibera sub-commissariale n. 136 del 10.12.2015;

della determinazione dirigenziale n. 684 del 15.12.2015;

del bando e del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, nonché di ogni altro atto agli stessi collegato;

delle delibere commissariali n. 152 del 30.12.2015 e n. 94 dell’8.10.2015;

nonché

per il risarcimento del danno patito;

nonché

con ricorso per motivi aggiunti del 27.4.2016

della nota prot. n. 0019304 datata 1.12.2014, comunicata in data 30.3.2016;

della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Torremaggiore n. 42 del 17.3.2016, comunicata il 30.3.2016;

della determina del dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 121 dell’11.12.2015, pubblicata in data 1.3.2016 sino al 16.3.2016;

nonché

di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torremaggiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 18.2.2016 e depositato in data 3.3.2016, la società Impiantistica Lamedica S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Evidenziava in fatto che, con delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 64 del 13.6.2014, il Comune di Torremaggiore stabiliva di indire una gara unica per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell’impianto con sostituzione dei pali e delle armature, di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso e le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, tramite procedura di project financing.

La società ricorrente presentava la propria proposta di progettazione e di gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, ai sensi dell’art. 153, comma 19 del D.Lgs. n.163/2006.

Con nota prot. n. 14555 del 17.9.2015, il Responsabile Unico del Procedimento comunicava alla società ricorrente l'esito favorevole dell’istruttoria sul progetto presentato e che, pertanto, si disponeva la trasmissione della relazione agli organi comunali sovraordinati per quanto di competenza.

Senonché, a seguito di accesso agli atti del 19.1.2016, la ricorrente appurava che, nonostante la vigenza della delibera di indirizzo n. 64/2014:

- con delibera commissariale n. 133 del 5.12.2015, il Comune aveva approvato un progetto presentato in data 1.12.2015 dal perito industriale Sig. Pnabarca;

- con delibera sub-commissariale n. 136 del 10.12.2015, il Comune aveva assunto un mutuo di € 1.500.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell’intervento;

- con determinazione n. 684 del 15.12.2015, il dirigente del Settore III aveva deciso di indire la gara per l'oggetto sopra descritto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006.

In data 13.1.2016, il Comune pubblicava la determina n. 583 del 3.11.2015, recante impegno di spesa assunto in data 18.12.2015 per il progetto del menzionato professionista. Il Dirigente del Settore III individuava intuitu personae, ex art. 125 commi 11 e 12 il menzionato perito industriale, stabilendone il compenso in € 10.000,00.

Venivano articolati - in relazione a tali fatti di causa - plurimi ed argomentati motivi di gravame concernenti:

1) Violazione degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nonostante la decisione dell’organo politico di adottare la procedura di project financing, il Dirigente del III Settore, sulla scorta della determina n. 583 del 3.11.2015, aveva affidato l’incarico per la progettazione esecutiva al p.i. Pnabarca, da porre a base di una successiva gara, procedendo, pertanto, all'indizione della selezione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006.

Tale autonoma decisione dirigenziale comportava, in tesi, una violazione delle disposizioni contenute nell’art. 48, comma 2 e nell’art. 107, commi 1-3 del Testo Unico degli Enti Locali, non avendo il dirigente attuato gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo della Giunta Comunale, anche in spregio dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui le procedure di affidamento dei contratti pubblici dovevano aver luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici. Sotto altro profilo, le disposizioni erano state, in tesi, violate anche in quanto il progetto esecutivo del perito era stato approvato con delibera commissariale e non dirigenziale.

2) Violazione degli artt. 90, 91 e 57, comma 6 e dell’art. 125, commi 11-12 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nella determina n. 583/2015, il Dirigente richiamava la procedura di acquisizione in economia di servizi e forniture disciplinata dall'art. 125, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui per prestazioni di importo inferiore a € 20.000,00 il responsabile del procedimento poteva procedere ad affidamento diretto. La disposizione tuttavia non poteva governare la fattispecie de qua poiché l’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedeva che, per gli incarichi di progettazione di importo inferiore a € 100.000,00, la stazione appaltante dovesse adottare la procedura ex art. 57, comma 6.

3) Violazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il conferimento dell’incarico al professionista era avvenuto per mezzo di mera e-mail inviata dal Dirigente del settore Economico-Finanziario. Tanto avrebbe configurato una violazione dell’art.192 del Testo Unico degli Enti Locali. Non risultavano, inoltre, affatto chiari i motivi di urgenza e di necessità che avevano condotto al ricorso alla procedura di acquisizione in economia di un progetto esecutivo.

4) Violazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010.

La documentazione progettuale presentata dal perito industriale non contemplava tutti i documenti previsti dall’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010. Inoltre, tutti gli atti presentati ed approvati non prevedevano la messa a norma e la messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione, nonostante l’oggetto del progetto consistesse specificamente in siffatte attività. Il Comune aveva optato per una soluzione non in grado di migliorare l’impianto ed il servizio, pur a fronte di un impegno di spesa gravoso, al contrario del “costo zero” garantito dal progetto della società ricorrente. Il progetto della società ricorrente garantiva infatti, sempre in tesi, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione con materiali ed energia elettrica per trent’anni. La messa a norma dell’impianto, la responsabilità civile e penale nonché economica, sarebbe stata esclusivamente a carico dell’appaltatore;
la remunerazione per l’aggiudicatario sarebbe consistita nella rata annuale di € 435.000,00. Al contrario, secondo i calcoli della ricorrente, con la realizzazione del progetto presentato dal perito Pnabarca, il Comune avrebbe complessivamente speso in trent’anni € 10.075.000,00, a fronte di un ritorno economico di circa € 5.000.000,00.

5) Eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e perplessità.

Con delibera commissariale n. 152 del 30.12.2015, il Comune aveva approvato il piano pluriennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale 2016, senza annoverarvi né la pubblica illuminazione né il relativo mutuo. Tanto creava perplessità anche in relazione alla delibera commissariale n. 94 dell’8.10.2015, recante l’approvazione delle “variazioni al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017”, contenente il riferimento alla pubblica illuminazione e assunzione del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. L’Ente avrebbe, dunque, adottato la variazione del bilancio specificamente per consentire l’assunzione del mutuo e l’affidamento del progetto esecutivo in favore del Pnabarca, pur non essendo prevista la realizzazione di tale opera per i successivi tre anni.

Ciò premesso, la ricorrente avanzava richiesta di sospensione degli atti impugnati e domanda di risarcimento del danno subiti e subendi.

Con memoria del 9.3.2016, si costituiva in giudizio il Comune di Torremaggiore, sostenendo che la relazione positiva resa dal R.U.P. non costituiva atto diretto a vincolare la P.A., essendo unicamente un parere di natura professionale reso in attesa delle direttive degli organi comunali sopraordinati.

Allegavano, inoltre, il parere negativo prot. n. 19304 del 1.12.2014 espresso sulla proposta dal Dirigente del III Settore, ove il progetto non era stato ritenuto meritevole di pregio in materia di pubblico interesse, né conforme ai canoni legislativi di riferimento. Nulla obiettando in proposito l’Amministrazione Comunale, decorso il termine di tre mesi ex art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 pubblici, la proposta era da considerarsi formalmente non accolta e, pertanto, legittimamente - in tesi di parte resistente - il Comune aveva avviato la diversa procedura di acquisizione in economia.

Con ordinanza cautelare n. 143 del 10.3.2016, il Collegio sospendeva l’efficacia degli atti impugnati, rilevando come il Comune di Torremaggiore non avrebbe potuto discostarsi dalla delibera di indirizzo n. 64 del 13.6.2014 a meno di procedere ad una preliminare revoca della stessa e che l’affidamento intuitu personae dell’incarico professionale di redazione del progetto esecutivo al p.i. Pnabarca appariva inficiato da plurimi aspetti di illegittimità.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27.4.2016, la ricorrente impugnava la nota prot. n. 19304 del 1.12.2014, la delibera del Commissario Straordinario del Comune di Torremaggiore n. 42 del 17.3.2016 con cui revocava la delibera di indirizzo della Giunta comunale n. 64 del 13.6.2014 e la determina del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 121 dell’11.12.2015, avente ad oggetto “Determinazione a contrattare - prestito ordinario per riqualificazione nonché messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione di € 1.500.000,00”.

Siffatti provvedimenti, ed in particolare il sopravvenuto atto di revoca della delibera n. 64/2014, venivano censurati per:

- la violazione dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, in quanto con la delibera n. 42/2016 l’Ente aveva cercato di superare i rilievi denunciati dal Collegio nell’ordinanza cautelare, al fine di attribuire legittimità postuma agli atti assunti in difformità dalla legge e dalla delibera della Giunta Comunale n. 64/2014, senza tener conto dell’efficacia non retroattiva della revoca;

- l’illegittimità, autonoma e derivata, per violazione degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto il procedimento di project financing poteva ritenersi concluso nel momento in cui il R.U.P. avesse espresso parere favorevole sul progetto, sicché il successivo parere del Dirigente era da ritenersi illegittimo;

- la violazione dell’art. 21-quinquies e dell’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, posto che l’atto di revoca non era stato adeguatamente motivato.

Con ordinanza n. 2861 pubblicata in data 21.7.2016, il Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare avanzato dal Comune di Torremaggiore, precisando che dinanzi la Sezione in epigrafe sarebbe stata affrontata la questione relativa alla legittimazione e all'interesse ad agire della società ricorrente.

Con memoria difensiva del 31.8.2016, il Comune di Torremaggiore sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., non potendo la ricorrente ottenere dall’annullamento degli atti alcuna utilità, non essendo stata individuata quale “promotore” della procedura, non avendo il Comune mai dichiarato il progetto di pubblico interesse e non essendo pertanto detto Ente obbligato ad inserire il progetto nel piano triennale delle opere pubbliche, né a porlo a base di gara per la concessione.

Nel merito, rimarcava come il Comune fosse libero di scegliere se per la tutela dell’interesse pubblico fosse più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione, ovvero rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto. Inoltre, pur non avendo esplicitamente adottato un provvedimento di revoca della delibera n. 64/2014 fino al 17.3.2016, poteva ritenersi configurato un provvedimento “implicito” di revoca della delibera, in quanto il progetto era stato ritenuto non meritevole di tutela.

Con memoria difensiva del 7.11.2016, la ricorrente sosteneva che l'intervenuta revoca della delibera n. 64/2014 non potesse interferire con l'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, essendo stata strumentalmente adottata dall’Ente dopo l’ordinanza sospensiva.

All'udienza pubblica del 23 novembre 2016, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Preliminarmente ed in rito, è necessario esaminare il profilo relativo alla procedibilità del gravame, stante l’eccezione di difetto di interesse della ricorrente sollevata dal Comune di Torremaggiore e viste le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 2861/2016.

Nell’ordinanza cautelare n. 143/2016, il Collegio si è espresso in merito all’illegittimo operato del Comune di Torremaggiore, che non avrebbe potuto discostarsi dalla delibera di indirizzo n.64 del 13.6.2014 - concernente l’adozione del procedimento di project financing - a meno di procedere ad una preliminare revoca della stessa.

Con deliberazione del Commissario n. 42 del 17.3.2016, il Comune ha revocato la suddetta delibera, rilevando come il progetto presentato dalla ricorrente non fosse economicamente vantaggioso per l'Ente, non ritenendolo di pubblico interesse.

La questione che si pone è se tanto potrebbe comportare il venir meno dell'interesse della società ricorrente alla decisione del ricorso.

Il Collegio non ritiene di condividere tale tesi.

Invero, in virtù del dettato dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., il Giudice Amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.

L'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse può essere pronunciata solo al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, che muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, fosse anche soltanto strumentale o morale (cfr. ex multis T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 28.1.2016, n. 85;
Consiglio di Stato, Sez. III, 2.9.2014, n. 4460).

La revoca, in quanto atto di secondo grado espressione del potere di autotutela, determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti, operando cioè ex nunc e pertanto non può ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 8.2.2013, n. 146).

Onde agire legittimamente, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere preliminarmente alla revoca della delibera e solo in seguito emanare la determina dirigenziale n. 583/2015 e gli atti consequenziali, di tal ché nessun dubbio sarebbe sussistito in merito alla mancanza di interesse processuale per l'Impiantistica Lamedica S.r.l. ad impugnare i provvedimenti relativi all’affidamento dell’incarico al perito industriale Pnabarca.

Nel momento temporale in cui materialmente essa risulta essere stata adottata, la revoca della delibera non è atto idoneo a rendere “legittima” ab origine la procedura successivamente adottata.

Pertanto, a prescindere dalla revoca della delibera di indirizzo giuntale, residua l'interesse attuale della ricorrente a coltivare il presente giudizio.

Da tanto consegue che l’eccezione preliminare di sopravvenuto difetto di interesse va respinta.

Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti delle considerazioni che seguono, come peraltro anticipato in sede cautelare.

Meritevole di accoglimento è innanzitutto la prima dirimente censura articolata dalla ricorrente, posto che il Comune non avrebbe potuto avviare l'affidamento della concessione de qua ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 senza preliminarmente revocare la delibera di indirizzo n. 64/2014, con cui la Giunta Comunale aveva manifestato di volontà di adottare la diversa procedura del project financing.

Così facendo, invero, il Dirigente ha violato i propri doveri così come sanciti dall’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, per cui ricade sullo stesso l'onere di attuare gli obiettivi e i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale.

In secondo luogo, la procedura di affidamento intuitu personae dell'incarico professionale di redazione del progetto esecutivo per la riqualificazione e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione al p.i. Pnabarca appare viziata da illegittimità sotto numerosi aspetti, in particolar modo in merito alla violazione degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006.

L’Ente ha sostenuto che tale disciplina non si attanagli alla fattispecie in esame, dovendosi al contrario far riferimento all’affidamento diretto previsto dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.

Tuttavia, va chiarito che in tal sede non si discute della legittimità di un affidamento in economia di servizi o forniture, bensì di un incarico di progettazione.

La necessità dello svolgimento di un procedimento di gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione è espressamente prevista dall’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, sia con riferimento agli appalti di importo pari o superiore a € 100.000,00, sia per quelli di importo inferiore come nel caso di specie, per i quali il secondo comma della disposizione, impone comunque il “… rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, nonché della “… procedura prevista dall’art. 57, comma 6;
l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”.

Dunque, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è eccezionalmente consentita dall’ordinamento in luogo di una previa procedura aperta o ristretta che sia andata deserta, o per ragioni di natura tecnica e artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, nei casi urgenti di bonifiche o messa in sicurezza di siti contaminati, oppure in generale, qualora l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

L’urgenza, per rilevare ai fini in questione, deve derivare da fatti esterni e non riferibili all’Amministrazione interessata che sceglie la procedura di affidamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7.6.2016, n. 2425). Non è sicuramente questo il caso della necessità di ammodernare ed adeguare tecnologicamente e normativamente l’impianto della pubblica illuminazione, secondo la generica motivazione addotta dal Dirigente nella determina n. 583 del 3.11.2015 e ribadita dalla resistente nelle memorie difensive.

Inoltre, l’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 articola il meccanismo che consente l’adozione di siffatta procedura, posto che la stazione appaltante deve invitare almeno cinque operatori economici sulla base di informazioni riguardanti la loro qualificazione economica finanziaria e tecnico organizzativa, rispettando i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, selezionandone almeno tre con i quali avviare una sorta di gara ufficiosa.

Gli operatori economici selezionati devono essere contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione e la Stazione appaltante può così scegliere l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata, previo bando.

Ciò premesso, all’evidenza, le modalità concrete con cui l'affidamento è stato posto in essere appaiono del tutto illegittime alla luce del quadro normativo, sia per quanto concerne la procedura adottata, sia per l'assenza dei presupposti giustificativi;
difetta, invero, una plausibile motivazione sul ricorso a siffatta procedura negoziata e, in particolare, sul presupposto dell’urgenza.

La procedura avviata dall'Ente appare, più che una procedura negoziata, una vera e propria trattativa riservata con un solo soggetto, il p.i. Pnabarca.

Risulta altresì fondata la doglianza con cui la società ricorrente ha evidenziato l'incompletezza del progetto presentato dal più volte menzionato perito industriale, rispetto all'elenco della documentazione prescritta dall'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, per come risulta dalla delibera commissariale n. 133/2015 ed in assenza di alcuna contestazione da parte del Comune.

Stante la manifesta illegittimità della procedura di affidamento posta in essere dal Comune di Torremaggiore, le ulteriori censure sollevate possono essere assorbite in ragione dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5/2015, sussistendo un rapporto di stretta e chiara pregiudizialità tra le censure accolte e quelle non esaminate.

In conseguenze dei superiori rilievi, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno, posto che l’accoglimento del ricorso può essere solo parziale, in relazione all’incarico affidato al Pnabarca, e tenuto conto del parere negativo del 1.12.2014 reso sulla proposta di project financing presentata della ricorrente, che conduce a ritenere comunque di per sé non realizzabile l’interesse pretensivo principale della ricorrente (l'utilizzo del progetto realizzato ai fini dell'affidamento della concessione per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione), anche a prescindere dalla intervenuta revoca della delibera n. 64/2014.

Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27.4.2016, pur cogliendo nel segno la ricorrente argomentando in merito all'inefficacia retroattiva della revoca della delibera, le doglianze avanzate nei confronti del provvedimento di revoca e del parere del 1.12.2014 non possono trovare accoglimento, in quanto:

- il provvedimento di revoca appare essere sufficientemente motivato in ragione della nuova valutazione dell’interesse pubblico e della ritenuta mancanza di alcun vantaggio economico per l’Amministrazione comunale, peraltro non sindacabili nella presente sede, anche in ragione del precedente parere negativo espresso;

- il procedimento di project financing non poteva ritenersi concluso a seguito del parere positivo espresso dal R.U.P., posto che lo stesso aveva unicamente manifestato il proprio apprezzamento al fine di “dichiarare il progetto di pubblico interesse ed approvare la proposta del promotore”, rimettendo alla Giunta la documentazione esaminata per quanto di competenza e restando in attesa di indirizzi di merito;

- che, ad ogni modo, si tratta di un atto di natura endoprocedimentale che non perfeziona l’iter previsto dall’art. 153, comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ne deriva che la domanda di indennizzo a seguito di revoca non può essere accolta, in quanto, come stabilito dall'art. 21-quinquies del D.Lgs. n.163/2006, presupposto indefettibile consiste nell'aver arrecato un pregiudizio in danno dei soggetti interessati;
tanto non può ritenersi configurato nel caso di specie, posto che, a prescindere da detta revoca, il parere negativo prot. n. 19304 del 1.12.2014, come già evidenziato supra, ha impedito a monte la realizzazione del progetto della ricorrente tramite la procedura del project financing.

In conclusione il ricorso può essere parzialmente accolto, nei limiti dei profili sopra argomentati.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso e della peculiare complessità della vicenda.

Da ultimo, a fronte di plurimi aspetti di scarsa chiarezza nell’operato della Pubblica Amministrazione nel caso di specie, si ritiene opportuno disporre l’invio della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

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