TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202401650
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Pubblicato il 10/09/2024
N. 01650/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2024, proposto da Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione,
a) dell’ordinanza n. 1 del 30.7.2024, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ha sospeso i lavori di realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della società ricorrente;
b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la società Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.A. ha impugnato l’ordinanza n. 1 del 30 luglio 2024, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ha sospeso i lavori di realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, esponendo di aver:
- presentato telematicamente al Comune di Sanza, in data 10 ottobre 2023, un’istanza di autorizzazione unica, ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 259/03 e che, su tale istanza, in data 9 dicembre 2023, si è poi formato il silenzio-assenso;
- inviato al Comune l’autocertificazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, in base all’articolo 10, comma 2, del D. Lgs. n. 259/03;
- comunicato al Comune, con la nota del 27 marzo 2024, l’inizio dei lavori;
- ricevuto comunicazione del provvedimento del 4 gennaio 2024 del Responsabile dell’U.T.C. di annullamento in autotutela del silenzio-assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria e di aver impugnato il suddetto provvedimento innanzi a questo Tribunale che, con ordinanza n. 94/2024 del 21 marzo 2024, confermata in sede di appello, ha accolto l’istanza cautelare, fissando contestualmente l’udienza di merito per la data del 20 novembre 2024;
- comunicato al Comune, con la nota del 29 maggio 2024, la ripresa dei lavori;
- ricevuto comunicazione dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 13 del 30 maggio 2024 che ha nuovamente sospeso i lavori per novanta giorni e di aver impugnato tale ordinanza dinanzi a questo Tribunale che l’ha annullata con la sentenza breve n. 1550/2024 del 19 luglio 2024;
- comunicato al Comune la ripresa dei lavori;
- ricevuto nuova comunicazione della sospensione dei lavori disposta con ordinanza n. 1 del 30 luglio 2024 dal Responsabile del Settore Urbanistica, sul rilievo della mancanza del permesso di costruire per la realizzazione del viale di accesso all’impianto;
Rilevato, altresì, che la ricorrente ha contestato la violazione del principio del “ one shot temperato”, in quanto il provvedimento impugnato adduce motivazione ostative alla realizzazione dell’impianto ulteriori rispetto a quelle addotte nei due provvedimenti sospesi e annullati da questo Tribunale, nonché la violazione della disciplina dettata dall’articolo 44 del d.lgs. 259/93 e l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria;
Rilevato che è intervenuta la formazione del silenzio-assenso sin dalla data del 9 dicembre 2023, non essendo stato adottato, nei sessanta giorni successivi alla presentazione, alcun provvedimento di diniego espresso;
Considerato che, per giurisprudenza costante anche di questa Sezione (cfr., ex aliis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 aprile 2022 n. 957;T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 21 ottobre 2020, n. 4652), la disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003), prevede che le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per " silentium " qualora entro il termine di sessanta giorni, ratione temporis applicabile (ridotto a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 18, comma 5, lettera a), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41) non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego e che nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa;
Considerato, altresì, che, in un primo momento la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva più volte affermato, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1990, che l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva necessitavano di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia, ma che il quadro normativo è mutato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i cui articoli 86 e 87, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni relativamente alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità, prevedono un procedimento autorizzatorio unico, che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (Consiglio di Stato, sez. VI , 26 marzo 2018, n. 1887), sicchè è ormai pacifico che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'articolo 87 d.lgs. n. 259/2003 (ora sostituito dall’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (Consiglio di Stato, sez. VI, 09 giugno 2021, n. 3019) e che, del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo (come rilevato da Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666: il silenzio-assenso previsto dall'articolo 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici);
Ritenuto che, nel caso in esame, sull’istanza ex articolo 44 D. Lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile ricevuta dal Comune di Sanza in data 10 ottobre 2023, che prevedeva anche la realizzazione di un’opera accessoria, consistente nella strada sterrata posta lungo il perimetro del terreno, si è definitivamente formato il silenzio-assenso, non essendo stato adottato dal Comune il provvedimento espresso di diniego nel termine previsto dalla norma di riferimento;
Ritenuto, altresì, che non è possibile qualificare il provvedimento gravato per il suo chiaro tenore letterale quale provvedimento di autotutela e che, in conseguenza dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, eventuali interventi dell'ente locale sul titolo silentemente formatosi avrebbero dovuto rivestire le compiute forme dell'autotutela, di cui agli articoli 21- quinquies e ss., L. 241/1990;
Considerato che, per tutto quanto innanzi esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza del 10 ottobre 2023, comprensiva delle opere accessorie, e con annullamento del provvedimento ivi impugnato;
Ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico del Comune resistente e si liquidano come da dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare integralmente nel rapporto tra ricorrente e i controinteressati Ministero e Ufficio Scolastico regionale;