TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-06-25, n. 201903506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-06-25, n. 201903506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903506
Data del deposito : 25 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2019

N. 03506/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01191/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2019 proposto dalla Aurora S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A S e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Piazzetta Laura Terracina n. 1;

contro

Comune di Giugliano in Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli e domiciliato ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Gp Servizi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

a) del Decreto Provveditoriale n. 052 del 14.2.2019 – provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara CIG 7399776853, indetta “per l'affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, forniture dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, reception e facchinaggio, da eseguirsi presso gli immobili in uso al Comune di Giugliano in Campania (NA)”, comunicato alla ricorrente con nota prot. 4298 del 18.2.2019;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi inclusi;

b.1) tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara (bando/lettera di invito, Disciplinare, Capitolato Tecnico), ove da interpretare in senso sfavorevole alla ricorrente;

b.2) i verbali di gara tutti, compresi quelli relativi al giudizio di anomalia delle offerte e, in ogni caso, l'erroneo accertamento sull'assenza di anomalia ex art. 97 D. Lgs. n.50/16 in capo alla ditta controinteressata;

b.3) la graduatoria finale di gara, in parte qua Aurora srl non risulta collocata in prima posizione

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

della inefficacia del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 121 e ss. D.lgs 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta di conseguire l'aggiudica della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all'immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo della aggiudicataria – e all'immediato avvio delle prestazioni messe a gara.

E PER IL RISARCIMENTO

dei danni tutti – patrimoniali e non – che dovessero derivare alla ricorrente dall'impossibilità di eseguire, anche in parte, l'appalto de quo a seguito dell'illegittima aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio e le memorie di Comune di Giugliano in Campania, di Gp Servizi S.r.l. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la memoria di replica di parte ricorrente;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.545 del 2019 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica per il 7 maggio 2019;

Vista la memoria depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista la documentazione depositata da Gp Servizi S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale di Gp Servizi S.r.l.;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria di replica di Gp Servizi S.r.l.;

Vista la memoria di replica di parte ricorrente;

Vista la memoria del Comune di Giugliano in Campania;

Vista la memoria di Gp Servizi S.r.l.;

Viste le ulteriori memorie di replica di parte ricorrente e di Gp Servizi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore all’udienza pubblica del 4 giugno 2019 il dott. G N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

Espone in fatto parte ricorrente che con bando pubblicato in G.U. n.38 del 30/3/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per Campania, Molise, Puglia e Basilicata – indiceva gara pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, forniture dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, reception e facchinaggio, da eseguirsi presso gli immobili in uso al Comune di Giugliano in Campania (NA)”;
all’art.18 il bando prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del D. Lgs. n.50/2016, contemplandosi i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, il procedimento di verifica dell’anomalia e la clausola sociale. Con il provvedimento impugnato è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata G.P. Servizi Srl con p.81,29/100 mentre la ricorrente si è classificata seconda con p.75,81/100;
a seguito di accesso è stato possibile accertare la superficialità della valutazione delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in sede di verifica ex art.97 del D. Lgs. n.50/2016 in particolare quanto al costo della manodopera inferiore ai minimi salariali, nonché l’errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Stazione appaltante in sede di determinazione del monte ore annue da parte della controinteressata.

Il Comune di Giugliano si è costituito per dedurre l’insussistenza del danno in ragione della richiesta misura cautelare e comunque la discrezionalità della valutazione di non anomalia, insistendo con varietà di motivi per il rigetto tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale. GP Servizi Srl si è costituita per dedurre – tra l’altro - la insindacabilità della discrezionalità della Stazione Appaltante e la correttezza del giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per ricostruire in fatto le operazioni di gara, evidenziando che le unità di personale impiegate attualmente sono 14 operai di III livello, 2 operai di II livello ed 1 operaio di V livello, per complessive n.105.420,00 ore complessive quale monte ore teorico, e replicare ai singoli motivi di ricorso.

Con successivo ricorso incidentale Gp Servizi S.r.l. ha dedotto la mancata esclusione dell’ATI Aurora-Helios per difformità dell’offerta economica rispetto ai livelli minimi prestazionali, per omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica, per mancato rispetto del costo del lavoro minimo, per violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e della clausola sociale.

Alla udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione della lex specialis, del D. Lgs. n.50/2016, del CCNL, l’eccesso di potere ed il travisamento quanto all’errore di calcolo da cui sarebbe stata inficiata l’offerta dell’aggiudicataria.

2. Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale come proposto da Gp Servizi S.r.l. quale si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

2.1 Circa la presunta difformità dell’offerta economica rispetto ai livelli minimi prestazionali, va evidenziato che l’attività di “facchinaggio” non rientra tra le specifiche tecniche bensì in quelle accessorie, giusto art.17 del Disciplinare di gara che ha riguardo ai servizi logistici e di facchinaggio ed alla necessità che la ditta aggiudicataria provveda attraverso la propria organizzazione e con personale alle sue dipendenze all’effettuazione di traslochi interni, laddove quando si intende aver riguardo alle attività oggetto di valutazione si fa cenno esclusivamente al piano operativo ed organizzativo del servizio di pulizia ed alla necessaria indicazione del monte ore su base mensile.

Dall’offerta tecnica di parte ricorrente quale in atti è possibile desumere che essa provvedeva ad includere nel monte ore delle attività periodiche n.300 ore di facchinaggio annue, ciò per tacere che sempre nel piano operativo ed organizzativo del servizio di pulizia veniva incluso anche il servizio del facchinaggio.

2.2 In ordine all’asserita omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica, il Collegio prende atto che parte ricorrente aveva provveduto a sottoscrivere il frontespizio dell’offerta, così evitando dubbi circa la riconducibilità della stessa al concorrente;
peraltro, in linea con la giurisprudenza citata da parte ricorrente, se il difetto di firma non genera incertezza circa la provenienza dell’offerta, non si può dar luogo all’esclusione. E’ appena il caso di segnalare che pacificamente la giurisprudenza (ex multis T.A.R. Puglia, Bari, I, 7.9.2018, n.1212;
Cons. St. Sez. V. n. 5552/2017) ritiene che, in sede di procedimenti ad evidenza pubblica, la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento, allorchè questi riporti comunque in calce una firma regolarmente apposta, non toglie valore al documento medesimo, né autorizza dubbi sulla provenienza e sulla manifestazione di volontà da esso recata;
del resto l'art. 74 del D. Lgs. n. 163/2006, in coerenza con la ragione giustificativa del principio di tassatività, deve essere intesa nel senso che è sufficiente che venga sottoscritta la sola offerta tecnica e che il requisito formale della sottoscrizione dell'offerta cui ha riguardo deve intendersi rispettato già con il fatto stesso dell'apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento (cfr. Cons. Stato, V, 20.4.2012, n. 2317;
VI, 18.9.2013, n. 4663).

In casi limite si è poi affermato (T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.7.2018, n.8011) che nell’offerta tecnica la presenza di una sottoscrizione non autografa - ma scansionata - non consente di ritenere la fattispecie assimilabile all'ipotesi di carenza assoluta di firma specie se si considera che l'apposizione del timbro della società in ogni pagina consente di ritenere l'offerta stessa riconducibile alla parte, mentre in altre occasioni (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 8.8.2017, n.252;
T.A.R. Marche, 24 luglio 2015, n. 602) si è sostenuto che, in presenza di una lex specialis non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell'offerta tecnica da parte dei progettisti non può determinare l'esclusione, specie se si tratta di un appalto integrato e di un documento regolarmente sottoscritto dai rappresentanti del RTI, ma non dai progettisti da esso indicati.

2.3 Quanto al mancato rispetto del costo del lavoro minimo, la Sezione di recente (19.3.2019, n.1642) ha preso atto dell’orientamento (Cons. Stato, V, 7.5.2018, n.2691;
30.3.2017, n. 1465;
III, 13.3.2018, n.1609) secondo il quale non può assegnarsi rilievo dirimente al fatto che il costo del lavoro indicato in offerta sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, occorrendo, perché possa dubitarsi della congruità dell'offerta, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. Infatti l'art. 97 del Codice dei contratti stabilisce che "La stazione appaltante ... esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: ... ... d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 (comma 5). Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (comma 6)". Per effetto di tale disposizione il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell'offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori.

In linea di continuità con la previsione contenuta nell'art. 86, comma 3 bis, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici, l'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n.50/2016 in materia dispone che "per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali". Pertanto, ai sensi della disciplina vigente, una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciò solo, indice di inattendibilità economica dell'offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.

Nella fattispecie per cui è controversia la ricorrente incidentale ha però provveduto ad argomentare la propria tesi dopo aver illogicamente provveduto a sommare le ore effettuate dagli operatori multiservizi (II e III liv.) con quelle svolte dall’operatore inquadrato con tabella SAFI, dunque con costi notevolmente inferiori, laddove il calcolo del costo del lavoro avrebbe dovuto riguardare 17 operatori con rispetto dei criteri fissati dalla Stazione Appaltante.

2.4 In sede di ricorso incidentale viene poi prospettata la violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro;
tuttavia anche qui la suggestiva tesi come argomentata muove da 37 operatori laddove parte ricorrente aveva conteggiato i 17 dipendenti da assumere per effetto della clausola sociale, mentre le eventuali ed ulteriori 20 unità potrebbero essere destinate ad eventi imprevedibili come sostituzioni od interventi di somma urgenza. In definitiva gli operatori che si presumeva di impiegare in caso di aggiudicazione sono pari a 17 per 40 ore settimanali e l’importo di € 15.100,00 per costi aziendali per la sicurezza nel triennio è congruo per almeno 33 dipendenti.

2.5 Quanto all’ultimo motivo di ricorso incidentale come afferente la clausola sociale, il Collegio ritiene che anch’esso non sia meritevole di positiva valutazione in quanto, come già detto, le ipotetiche ulteriori unità lavorative inciderebbero non sul contratto del personale uscente in applicazione della clausola sociale, ma soltanto sulle ore aggiuntive offerte da parte ricorrente, ove necessarie per far fronte ad eventuali sostituzioni. Peraltro la clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto;
conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (cfr., Cons. Stato, III, 7.1.2019, n.142;
n.272/2018).

3. Venendo al ricorso principale il Collegio, attesa la fondatezza – come anticipato in fase cautelare - del motivo di ricorso di seguito affrontato, ritiene di prescindere dalla questione secondo la quale la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;
di norma, infatti, il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione, ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell'adeguatezza. Solo in tali limiti, il giudice di legittimità, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione, può esercitare il proprio sindacato (cfr. Cons. Stato, III, 13.3.2018, n.1609).

3.1 Va in ogni caso chiarito che il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell'offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori;
in linea di continuità con la previsione contenuta nell'art. 86, comma 3 bis, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici, l'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n.50/2016 in materia dispone che "per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali".

In altri termini, ai sensi della disciplina vigente, una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciò solo, indice di inattendibilità economica dell'offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare. Va, per esempio (T.A.R. Umbria, 09/03/2018, n.166), esclusa dalla procedura di gara perché incongrua quell’offerta che non sia stata sufficientemente suffragata in sede di giustificativi prodotti nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, non consentendosi di "ricavare i livelli retributivi ed i corrispondenti minimi salariali da raffrontare alle vigenti tabelle ministeriali di cui all'art. 97 comma 5, lett. d) del D. Lgs. n.50/2016".

4. A parere del Collegio il gravame merita accoglimento sotto il profilo dell’errore di calcolo inerente il numero di ore lavorate per ciascun dipendente della ditta aggiudicataria, con inevitabili conseguenze in termini di prezzi offerti che sono risultati indebitamente abbattuti per € 152.245,327. Nello specifico, per gli operai di 2° livello il costo medio annuo di € 15,472 riferito alle 1581 ore annue mediamente lavorate risulta superiore a quello dichiarato di € 14,514 , dunque con una differenza pari a € 0,958 per ora lavorata;
nel caso di operai di 3° livello il costo medio annuo di € 16,852 riferito alle 1581 ore annue mediamente lavorate risulta superiore a quello dichiarato di € 15,310 con una differenza pari a € 1,542 per ora lavorata;
per un operaio di 5° livello il costo medio annuo di € 12,443 riferito alle 1581 ore annue mediamente lavorate risulta superiore a quello dichiarato di € 10,14 con una differenza pari a € 2,303 per ora lavorata.

4.1 Se possibile la cennata discrasia trova conferma nella circostanza che solo in sede di memoria la GP Servizi Srl abbia asserito che il numero di ore lavorate da ciascun dipendente sarebbe superiore a quello dichiarato di 1581 annue, ad esempio ammonterebbe a 1.883,41 annue nel caso dei lavoratori di terzo livello, senza che tutto ciò fosse stato esplicitato né in sede di offerta, né in occasione degli elementi forniti alla Stazione Appaltante che aveva richiesto delucidazioni per giustificare il costo della manodopera indicato in sede di offerta. Risulta evidente la violazione del sopraindicato obbligo di rispetto dei livelli salariali minimi dei lavoratori di cui all’art.23 della Legge n.50/2016, nonché del principio di immodificabilità dell’offerta successivamente al termine fissato nel bando, atteso che ciò contrasta con il principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura per come ritenuto essenziale (ex multis, questo Tribunale, I, 10/01/2019, n.152) per la determinazione dell'offerta economica nel suo complesso, unitamente al principio di autoresponsabilità che incombe su tutte le parti di una procedura di gara: è infatti pacifico che non può consentirsi, attraverso l'esercizio del potere di soccorso istruttorio, l'integrazione dell'offerta, in quanto tale potere, previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, è escluso espressamente per l'offerta economica (oltre che per quella tecnica).

4.2 Peraltro deve escludersi che il potere di soccorso istruttorio possa estendersi ad elementi afferenti le offerte, essendo pacifico in giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, II, 14/06/2018, n.6655) che tale strumento ha la finalità di far integrare la documentazione già prodotta in gara se ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un profilo formale, ma non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso di specie, come evidenziato quanto al numero di ore lavorate da ciascun dipendente, una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell'offerta mancante ab initio concretizza una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara, le quali si sono attenute al predetto termine di scadenza previsto dalla lex specialis di gara per l’indicazione di tale elemento.

E’ evidente che, quando la mancanza di taluni requisiti pregiudica la serietà e l’affidabilità dell'offerta sotto il profilo economico, rileva il principio di tassatività delle cause di esclusione e giammai si può acconsentire ad una integrazione postuma dell'offerta e, dunque, aprire la strada al "soccorso istruttorio" rispetto all'offerta economica già formalizzata;
in maniera inequivoca i primi due periodi del comma 9 dell'art. 83 cit. impediscono l'applicazione del soccorso istruttorio al caso di specie, laddove prevedono testualmente che "9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. (....)". Nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 52, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (secondo correttivo al Codice Appalti), il comma 9 dell'articolo 83 del Codice è dunque sufficientemente chiaro nello stabilire che, pur ammettendosi il soccorso integrativo per consentire al concorrente di sanare, entro il breve termine assegnabile dalla S.A., carenze formali dei documenti e delle dichiarazioni da allegare alla domanda, lo stesso viene escluso perentoriamente in relazione a carenze/irregolarità "afferenti all'offerta tecnica ed economica". Inoltre l'ultimo periodo del comma 9 sottolinea altresì che "costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

4.3 Invero è parso fin da subito chiaro che il soccorso integrativo - anche nella sua precedente versione "a pagamento" (anteriore all'ultimo intervento correttivo) - non potesse e non dovesse esplicare i propri effetti in relazione alle offerte vere e proprie che non sono dichiarazioni di scienza ma manifestazioni di volontà negoziale le quali non tollerano interventi che non siano meramente specificativi, a pena della violazione della "par condicio" tra i competitori. Al riguardo, infatti, già nella vigenza del "vecchio" Codice dei contrati pubblici si è affermato in giurisprudenza che "il soccorso istruttorio è infatti volto solo a chiarire ed a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti (Cons. Stato, III, 24 giugno 2014, n. 3198), non essendo invece invocabile qualora [...] in sede di gara sia emersa l'assoluta incertezza sul contenuto dell'offerta economica (Cons. Stato, V, 20 novembre 2013, n. 5470). Consentire in tali casi il ricorso al soccorso istruttorio equivarrebbe ad alterare la par condicio e a violare il principio della segretezza delle offerte" (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2015, n. 181).

Il principio cardine consiste nel fatto che è possibile attivare il rimedio del c.d. soccorso istruttorio "per completare o integrare dichiarazioni o documenti già presentati solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa, mentre quel rimedio non può invece essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta, sicché non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, pena la violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla gara" (Cons. Stato, III, 17 giugno 2016, n. 2684). In tal senso, esemplificativamente, un'offerta che indichi contemporaneamente l'esenzione dell'IVA e l'applicazione della stessa al 4% non può essere ritenuta suscettibile di chiarimenti o integrazioni in ambito di soccorso istruttorio, perché l'integrazione andrebbe in tal caso a modificare sostanzialmente l'offerta iniziale (T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 8 giugno 2017 n. 6791;
Cons. Stato, V, 15 febbraio 2016, n. 627;
T.A.R. Lazio, Latina, I, 23 febbraio 2018, n. 86).

5. Viceversa non merita positiva valutazione la domanda di risarcimento dei danni come formulata in sede introduttiva del giudizio: non soltanto tale istanza è stata genericamente indicata, ma parte ricorrente non ha neanche assolto all’onere probatorio su di essa gravante, ai sensi degli artt.2697 c.c. e 64 c.p.a., oltre che in relazione all’an del danno, anche con riguardo al quantum.

6. Per tali motivi il ricorso incidentale va rigettato mentre va accolto il ricorso proposto in via principale nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Sussistono, tuttavia, motivi per disporre la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

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