TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-07-09, n. 201101057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-07-09, n. 201101057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101057
Data del deposito : 9 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00077/2011 REG.RIC.

N. 01057/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2011, proposto da:
V M, A M, D M, tutti rappresentati e difesi dall'avv. D L, con domicilio eletto presso D L in Bari, via Tommaso Fiore n. 62;

contro

Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sindaco pro tempore ;

nei confronti di

V S, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso G B in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172;

per l'annullamento

- della "concessione edilizia" rectius permesso di costruire in sanatoria prot. n.22913, prat. n. 198, con la quale è stata accolta la domanda di condono pervenuta in data 24.2.1995 prot. n.4385 pratica edilizia n. 198, comunicato in data 28.10.2010, ivi compreso la nota prot. n.10214 del 29 aprile 2010 con la quale l'Amministrazione comunale comunicava l'avvio del procedimento teso al riesame della istanza di condono edilizio presentata dal sig. S in data 24.2.1995;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale, in quanto lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di V S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. P A e uditi per le parti i difensori D L e G B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espongono gli odierni ricorrenti, in necessaria sintesi ex art 3 c.2 c.p.a., di essere comproprietari con il sig. Di Rella dell’immobile contraddistinto catastalmente al Fg. 29 p.lle 160 e 161 avente destinazione in parte agricola ed in parte industriale.

Con contratto preliminare stipulato in data 21 gennaio 1990, i ricorrenti promettevano di vendere l’immobile a M Giovanni con riserva di persona da nominare ex art 1401 c.c., poi indicata in favore di S Vincenzo, odierno controinteressato, il quale in data 8 febbario 1990 richiedeva al Comune di Ruvo di Puglia rilascio di permesso a costruire per la realizzazione di 4 capannoni industriali e relativi alloggi per custode e palazzine uffici.

I promissari venditori, che nel frattempo avevano dato esecuzione anticipata mediante consegna dell’immobile ricevendone pagamento della somma di lire 100.000.000 a titolo di anticipo sul prezzo pattuito, si rifiutavano però di stipulare il contratto di compravendita definitivo, stante la irreversibile trasformazione del bene, in relazione all’intervenuta costruzione di opere abusive.

Ne seguiva un contenzioso civile in cui l’odierno controinteressato esperiva ex art 2932 c.c. azione di esecuzione specifica dell’obbligo di contrattare nascente dal preliminare, allo stato conclusosi in primo grado con sentenza del Tribunale civile di Trani di accoglimento della domanda attorea, confermata dalla Corte di Appello, impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione tutt’ora pendente, secondo gli atti depositati in giudizio dalle parti.

Nel frattempo la vicenda interessava anche il giudice penale, poiché i sig ri S e M venivano imputati per il reato di abuso edilizio, conclusosi con sentenza della Cassazione dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello avverso la condanna inflitta dalla Corte di Appello di condanna, con conseguente passaggio in giudicato della predetta condanna.

L’odierno controinteressato presentava allora in data 24 febbraio 1995 diverse domande di condono edilizio ex l.724/94 riguardante anche lo stabile per cui è causa, rigettate dal Comune di Ruvo di Puglia in data 7 agosto 2009.

Successivamente, in data 27 febbraio 1995 lo S presentava domanda di condono ex l.724/94 per l’immobile per cui è causa.

A seguito di richiesta di integrazione documentale non evasa dall’istante, con nota 16102 del 7 agosto 2009 l’Amministrazione dichiarava l’improcedibilità della domanda, avviando il procedimento teso alla demolizione delle opere abusive, invero già disposto dal giudice penale.

Con ordinanza 808/2009, questo Tribunale accoglieva provvisoriamente l’istanza cautelare proposta dallo S nei confronti della suddetta nota, al fine della definizione della procedura di accatastamento, e con successiva ordinanza 199/2010 accoglieva la domanda cautelare al fine del riesame dell’istanza di condono.

Indi l’Amministrazione avviava il procedimento teso al riesame, che si concludeva favorevolmente per l’odierno controinteressato, con accoglimento della domanda di condono in data 20 ottobre 2010 prot 22913.

Con ricorso notificato il 20 dicembre 2010, ritualmente depositato, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, impugnano il suesposto provvedimento, chiedendone l’annullamento, deducendo le seguenti censure:

I. violazione NTA;
l.47/85, d.p.r. 495/92, d.m. 1404/1968 e 1444/1968;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento e falso presupposto, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione.

II. violazione l. 724/1994, l.47/85;
eccesso di potere per falso presupposto, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, sviamento.

III. violazione art 2932 c.c., art 262 c.c., l.47/85, l.724/94;
eccesso di potere per falso presupposto, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione.

IV difetto assoluto di motivazione.

Prospettavano i ricorrenti, in particolare, la carenza di legittimazione attiva in capo all’odierno controinteressato a richiedere il titolo edilizio in sanatoria, non essendo proprietario dell’immobile, bensì, quale promissario acquirente, mero detentore qualificato, richiamandosi a giurisprudenza anche a Sezioni Unite della Cassazione negative della qualità di possessore.

Inoltre, evidenziavano la sussistenza di vincoli assoluti di inedificabilità ostativi al condono, consistenti nella violazione delle distanze minime dalla strada esistente, oltre alla violazione delle distanze tra fabbricati prescritta dall’art 9 d.m. 1444/1968, nonché dei limiti di volumetria condonabili ex art 39 c.1 l.724/94.

Si costituiva l’odierno controinteressato, chiedendo il rigetto del gravame, eccependo tra l’altro l’impossibilità logica di ritenere violati i limiti di distanza dalla strada, giacchè all’epoca della realizzazione dei corpi di fabbrica era del tutto inesistente la stessa strada, non classificata, né allineata e quotata, non sussistendo il presupposto del ciglio stradale per il computo della distanza stessa.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011, questa Sezione accoglieva la suindicata domanda incidentale di sospensione, dando rilievo, pur nella sommarietà propria della fase cautelare, alle dedotte censure in riferimento alla violazione dei limiti di distanza dai corpi di fabbrica dalle strade, in difformità dal progetto assentito, ritenendoli ostativi al condono di cui alla l.724/94.

All’udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

L’azione demolitoria proposta dagli odierni ricorrenti poggia sull’accertamento della fondatezza della pretesa dello S a vedersi condonata ex l.724/94, la realizzazione delle opere abusivamente realizzate, per le quali il medesimo è stato condannato in sede penale, con ordine di demolizione, giusto atto 1200/2009 della Procura della Repubblica di Trani.

Le censure volte a negare la legittimazione attiva al condono edilizio da parte dello S non meritano accoglimento.

Il novero dei soggetti legittimati al rilascio del titolo in sanatoria risulta infatti più ampio rispetto a quanto concerne il rilascio dell’ordinario titolo abilitativo edilizio, laddove secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, occorre la titolarità del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale o anche obbligatorio a condizione del riconoscimento della disponibilità giuridica e materiale del bene nonché della relativa potestà edificatoria (Consiglio di Stato V 28 maggio 2001 n.2881, TAR Emilia Romagna Bologna 21 febbraio 2007 n.53, TAR Lombardia Milano sez II 31 marzo 2010 n.842) non essendo pacifica la legittimazione del promissario acquirente (anche in ipotesi di preliminare ad effetti anticipati) non autorizzato dal proprietario promissario venditore (in senso negativo Consiglio Stato, sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 144, Cassazione civile sez III 15 marzo 2007, n.6005, in senso affermativo T.A.R. Puglia Lecce sez I 29 luglio 2010 n.1834, T.A.R. Campania Napoli sez IV 12 gennaio 2000, n.45).

Il regime, infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria. L’affermazione è consapevolmente recepita da parte della giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli sez

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