TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-04-06, n. 201700129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-04-06, n. 201700129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201700129
Data del deposito : 6 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2017

N. 00129/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di CA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2016, proposto da:
EG S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Di Tillio, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in CA, viale G. D'Annunzio 142;



contro

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (TA) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Guidi Buffarini, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar CA Segreteria in CA, via A. Lo Feudo 1;



per l'annullamento

della nota prot. n. 2001/ININN-OCC0 del 5 febbraio 2016 con la quale il Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione di INVITALIA s.p.a., ha comunicato alla società ricorrente l'avvenuta deliberazione della non ammissione al beneficio economico di cui al D.L.vo n. 185/2000 dalla stessa richiesto; nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso ivi comprese le note n. 18480 del 23.10.2015 e n. 20060 del 13.11.2015 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di TA S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2017 il dott. Alberto Tramaglini e uditi gli avv.ti Giulio Cerceo e Laura Di Tilli per la società ricorrente e l'avv. Guido Guidi Buffarini per l'Agenzia resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - La Società ricorrente espone di aver presentato nel 2014 domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 185/2000 in relazione ad attività “nel settore della vendita dell’acqua attraverso gli erogatori denominati Case dell’acqua”, definita negativamente da TA s.p.a. in base al rilievo della “mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta” in quanto questa non prevede “alcuna forma di partecipazione operativa -diretta e continuativa- del soggetto proponente l’attività imprenditoriale”, che “si configura come noleggio/comodato d’uso dei beni e commercio di prodotti (acqua)”.

Tale diniego, impugnato da EG davanti a questa Sezione, è stato annullato con sentenza 25 giugno 2015 n. 275.

TA ha quindi riaperto il procedimento e, dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, lo ha concluso con un nuovo provvedimento negativo.

Le “criticità” su cui si basa il diniego sono censurate con tre motivi di ricorso, a cui TA ha controdedotto nelle sue memorie.

2 – L’atto impugnato, rilevando la " mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l'iniziativa proposta ", ripropone una “criticità” già posta alla base del precedente diniego, questa volta ancorandola alla mancata dimostrazione del “ possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività proposta — essenziali quindi ai fini della cantierabilità dell'iniziativa con particolare riferimento alla mancanza di abilitazioni professionali ”. Ciò in quanto nessuno dei due soci potrebbe “ rivestire la carica di direttore tecnico dell'impresa ” ai sensi del D.M. 37/2008, cosa che ha reso necessaria “ l'individuazione di un responsabile tecnico esterno alla compagine ”. Si rileva, inoltre, la mancanza “ dell'abilitazione richiesta per la somministrazione di bevande necessaria per l'attività di distribuzione automatica dell'acqua come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 4283 del 17/02/2011 ”.

La ricorrente contesta la competenza di TA a verificare il possesso di requisiti diversi da quelli di cui agli artt. 17 e 19 d.lgs. 185/2000 e sostiene di essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di CA, con abilitazione all'esercizio dell'attività di cui al Codice ATECO 43.22.01 ("Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, compresa manutenzione e riparazione in edifici o in altre opere di costruzione"), sicché il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in esame ha già formato oggetto di rituale e positiva verifica da parte della competente Camera di Commercio, unica autorità allo scopo competente. Il discorso viene ribadito riguardo al possesso, da parte dell’impresa, dell'abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande, necessaria per l'attività di distribuzione automatica dell'acqua, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 4283 del 17 febbraio 2011.

2.1 – Sul motivo TA ribadisce la motivazione del diniego con richiamo di orientamento secondo cui “ La ratio legis della disciplina in esame (cfr. art. 13 D. Lgs. n. 185/2000) vuole che colui o colei che faccia domanda per ottenere agevolazioni economiche debba realizzare un’autonoma microimpresa, nella quale -anche nella ipotesi di un impegno limitato ad un’attività accessoria- il proponente deve sempre possedere in proprio la competenza professionale specifica per quell’attività, senza che a tale carenza possa supplire la prevista assunzione, quali dipendenti, di soggetti terzi (cfr. T.A.R. Lecce, n. 414/2012; T.A.R. Molise n. 111/2009 e T.A.R. Napoli, n. 12996/2008). L’agevolazione stabilita dalla disciplina in parola ha come scopo istituzionale prioritario quello di far sì che il soggetto beneficiario possa produrre auto-lavoro … Dunque, l’intero impianto della disciplina agevolativa in questione - con una evidente ratio sociale - dà per presupposto che il soggetto che proponga la domanda di agevolazione eserciti direttamente l’attività d’impresa ad agevolarsi ed abbia, di conseguenza, una professionalità adeguata all’iniziativa proposta. Non appaiono, pertanto, rientrare nel novero delle iniziative agevolabili quelle che si concentrino su un investimento di mero capitale, tramite l’organizzazione ed il coordinamento del lavoro altrui, finendo in tal modo per svolgere una mera funzione di finanziamento, con il contestuale venir meno di ogni finalità di autoimpiego e autoimprenditorialità ” (TAR Bari, I, 17 febbraio 2015 n. 268).

2.3 – In tal modo, tuttavia, parte resistente ripropone questioni che sono state oggetto del precedente giudizio e già considerate nella sentenza 275/2015, dove è stato ritenuto, con esplicito riferimento alla stessa giurisprudenza richiamata in questa sede, “ che quella in questione non sia iniziativa consistente in ‘un investimento di mero capitale’ con ‘mera funzione di finanziamento, con il contestuale venir meno di ogni finalità di autoimpiego e autoimprenditorialità’ (TAR Bari cit.), come invece sostenuto in sede difensiva dalla resistente ”. È stato in particolare affermato essere “ insita nella definizione di microimpresa la possibilità che l’apporto lavorativo diretto e continuativo del soggetto proponente si esplichi, in base alla particolare tipologia di attività ed alla professionalità posseduta dai soci, nell’organizzazione e gestione dell’impresa e nel coordinamento del lavoro dei dipendenti ”, sicché “ sembra … evidente che la collocazione di un certo numero di erogatori,

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