TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-10-18, n. 201810087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-10-18, n. 201810087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201810087
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2018

N. 10087/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02669/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2669 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S S, A A, F A, C A, A A, F B, M B, M C, L D P, A E, F F, G F, M F, M G, F G, R I, V I, M L, A L V, A M, M M, M L M, L N, A P, A P, G C P, S P, R N, A R, L S, D A T, F T, rappresentati e difesi dapprima dagli avvocati G C e G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, viale Bruno Buozzi, 87, e successivamente dall’avvocato Roberto Modena, con domicilio eletto presso lo studio legale Modena-Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A T, rappresentato e difeso dall’avvocato Natalizia Airò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Sara Derobertis in Roma, via Guglielmo Calderini, 68;
F A, M A, G A, L A, L C B, S C, S C, F C, F C, A C, F C, Giovanni D’Agostaro, G D R, M D I, M D M, E F, D F, A G, F G, R G, D L, F L, M L, A M, G M, A M, P N, A O, M P, I L P, A P, A M R, E P R, V R, M S, A S, M S, C T, F A Z, rappresentati e difesi dagli avvocati Loredana Martinez e Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;
Mennato Malgieri, Ignazio Lorito, Felice Egidio, Fabrizio Bovo, Carmelo Marra, Gabriele Favero, Susanna Bisegna, non costituiti in giudizio;

quanto al ricorso introduttivo:

per l'annullamento

previa sospensiva,

delle determinazioni e dei decreti di nomina di data 3 agosto 2009 con i quali è stata determinata la decorrenza dell’anzianità assoluta degli Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari del Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri transitati in spe per effetto delle procedure straordinarie di stabilizzazione indette con decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009 del Direttore Generale della DGPM del Ministero della Difesa, nonché di ogni altro atto comunque antecedente, presupposto e conseguente;

quanto ai motivi aggiunti:

per l’annullamento

previa sospensiva

del decreto M-D/G/MIL/REG2016/0177883/23-03-2016 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto a firma del Capo Reparto “pro tempore” ed avente ad oggetto “Promozione al grado di Capitano. Anno 2015”, con il quale gli Ufficiali controinteressati sono stati promossi “con riserva di definizione del contenzioso attualmente in atto” al grado di Capitano nel RS spe dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta 1° luglio 2015.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dei controinteressati A T, F A, M A, G A, L A, L C B, S C, S C, F C, F C, A C, F C, Giovanni D’Agostaro, G D R, M D I, M D M, E F, D F, A G, F G, R G, D L, F L, M L, A M, G M, A M, P N, A O, M P, I L P, A P, A M R, E P R, V R, M S, A S, M S, C T, F A Z;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza n. 5095/2015 della Sezione IV del Consiglio di Stato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Torna all’esame del Collegio – a seguito della rimessione effettuata ai sensi dell’art. 105 c.p.a. dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5095/2015 – la vicenda contenziosa di cui al ricorso in epigrafe.

1.1 Con ricorso iscritto al R.G. n. 2669 del 2010, i ricorrenti indicati in epigrafe – nominati, per effetto del superamento del concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 28 agosto 2007, sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente con anzianità assoluta dal 1° settembre 2008 – impugnavano le determinazioni e i decreti di nomina degli ufficiali – odierni controinteressati – assunti mediante procedura di stabilizzazione indetta con decreto dirigenziale n. 14 del 12 gennaio 2009, nella parte in cui l’Amministrazione fissava, per costoro, una decorrenza dell’anzianità di servizio anteriore a quella degli istanti (1° luglio 2008).

1.2 Il ricorso era affidato alla denuncia di quattro profili di gravame, non specificamente rubricati:

I. Gli atti impugnati sarebbero illogici e irragionevoli nell’aver attribuito ai controinteressati – transitati in servizio permanente un anno dopo rispetto agli odierni ricorrenti e, peraltro, senza previo superamento di un concorso – una maggiore anzianità di servizio, in spregio ai canoni di imparzialità ed uguaglianza.

II. Le determinazioni impugnate sarebbero, inoltre, illegittime per violazione del bando che regolava la procedura di stabilizzazione, nonché viziate da eccesso di potere per violazione della Circolare n. 5 del 18 aprile 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni.

III. La retrodatazione dell’anzianità degli ufficiali stabilizzati sarebbe altresì illegittima in quanto priva di fondamento normativo.

IV. In via subordinata, l’art. 1, c. 519 e ss., della legge finanziaria 2007, e l’art. 3, c. 90 e ss., della legge finanziaria 2008 – per effetto delle quali erano state avviate le speciali procedure di stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata – sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, ove interpretati nel senso di attribuire al personale stabilizzato maggiori diritti di anzianità rispetto a coloro che erano stati assunti con decreti di nomina anteriori.

1.3 Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.4 La Sezione, con sentenza n. 33891/2010, respingeva il ricorso.

1.5 Avverso la predetta sentenza proponevano appello S S, A A, F A, F F, M F, F G, R I, V I, M L, A M, M M, M L M, A P, R N, D A T, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili e chiedendone la riforma.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2720/2012 accoglieva l’appello proposto, annullando i decreti di nomina dei controinteressati limitatamente alla loro decorrenza.

1.6. Con ricorso in opposizione di terzo di cui al R.G. n. 7823 del 2014, D B, A D N, S C, N S L, C M, M M, G S, S V impugnavano – in qualità di controinteressati pretermessi – la sentenza n. 2720/2012 della Sez. IV del Consiglio di Stato, lamentando l’omessa notificazione del ricorso introduttivo del giudizio all’esito del quale era stata emessa.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 5095/2014 accoglieva il ricorso in opposizione, annullando la sentenza opposta in quanto emessa a contraddittorio non integro e rimettendo la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

2. Il giudizio era riassunto dinanzi a questo Tribunale da S S, A A, F F e A M, con apposito atto notificato ai 47 controinteressati indicati in epigrafe in data 3 febbraio 2016 e depositato il successivo 23 febbraio.

3. In data 23 marzo 2016 si costituiva in giudizio il controinteressato A T, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, nonché il rigetto dello stesso e della connessa domanda cautelare per erroneità dei presupposti.

4. Si costituivano in giudizio il 6 aprile 2016, con apposita memoria e depositando altresì documentazione, i controinteressati F A, M A, G A, L A, L C B, S C, S C, F C, F C, A C, F C, Giovanni D’Agostaro, G D R, M D I, M D M, E F, D F, A G, F G, R G, D L, F L, M L, A M, G M, A M, P N, A O, M P, I L P, A P, A M R, E P R, V R, M S, A S, M S, C T, F A Z, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione del D.M. n. 14/09 e, altresì, la sua inammissibilità per omessa impugnazione dell’atto presupposto. Concludevano per il rigetto del gravame perché infondato.

5. Il controinteressato T, con memoria depositata l’8 aprile 2016, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in riassunzione per nullità della procura ad litem e, altresì, per tardiva proposizione dell’originario ricorso introduttivo del giudizio. Eccepiva, infine, l’infondatezza nel merito delle doglianze articolate dai ricorrenti.

6. Con memoria depositata l’11 aprile 2016, i ricorrenti in riassunzione, dopo aver confutato le deduzioni difensive svolte dai controinteressati, insistevano per l’accoglimento del gravame, previa concessione della sospensiva dei provvedimenti impugnati.

7. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2016 il legale difensore degli odierni esponenti dichiarava la volontà di rinunciare alla sospensiva.

8. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 19 maggio 2016 e depositato il successivo 6 giugno, i ricorrenti, oltre a reiterare l’impugnazione dei decreti di nomina al grado di Sottotenente in servizio permanente effettivo, impugnavano, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, anche il decreto recante la nomina dei controinteressati al grado di Capitano in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta 1° luglio 2015.

Questo il motivo dedotto:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1055 e 1234 del decreto legislativo n. 66/10 anche in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 dicembre 2007 e del D.D. n. 14/09 alla luce della circolare n. 5 del 18 aprile 2008 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illegittimità e contraddittorietà, illegittima precostituzione di uno “status” discriminatorio e lesivo degli interessi dei ricorrenti sia in relazione all’impiego concreto attuale e futuro in servizio che ai fini dell’avanzamento ai gradi superiori.

La promozione anticipata dei controinteressati, in ragione del combinato disposto degli artt. 1055 e 1234 del D.lgs. n. 66/2010, dipenderebbe esclusivamente dalla loro maggiore anzianità assoluta da Sottotenente (nonché da Tenente, che sarebbe conseguenza automatica della prima). Dall’asserita illegittimità della nomina dei controinteressati al grado di Sottotenente RS in s.p.e., con decorrenza 1° luglio 2008, discenderebbe l’illegittimità, per difetto dei presupposti, della nomina al grado di Capitano con decorrenza 1° luglio 2015.

9. Il sig. Alfieri e gli altri controinteressati indicati in epigrafe, con memoria depositata l’8 luglio 2016, nel ribadire quanto già eccepito in sede di memoria di costituzione circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione del D.P.R. 29 dicembre 2007 e del D.p.c.m. 6 agosto 2008, eccepivano l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso originario e, conseguentemente, del ricorso in riassunzione e di quello per motivi aggiunti, per omessa impugnazione della graduatoria di cui al D.D. n. 151/2009 e del D.P.R. 24 febbraio 2010 di conferimento del grado iniziale di sottotenente e della relativa fissazione dell’anzianità assoluta al 1° luglio 2008. Eccepivano, altresì, l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.

Nella stessa data, depositavano documenti.

10. Alla camera di consiglio del 13 luglio 2016 il difensore delle parti ricorrenti dichiarava la volontà di rinunciare alla domanda cautelare.

11. Le parti, in vista della pubblica udienza del 10 ottobre 2018, depositavano memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.

12. Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio nei confronti di quei ricorrenti che non hanno effettuato la riassunzione, ossia F A, C A, A A, F B, M B, M C, L D P, A E, G F, M F, M G, F G, R I, V I, M L, A L V, M M, M L M, L N, A P, A P, G C P, S P, R N, A R, L S, D A T, F T.

2. Resta dunque da esaminare il ricorso in quanto proposto dai ricorrenti S S, A A, F F e A M.

Sempre in via preliminare, il Collegio deve darsi carico di scrutinare le eccezioni in rito variamente sollevate dai controinteressati.

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione per nullità della procura ad litem – in quanto apposta in calce al ricorso con foglio separato dal ricorso cui accede con data precedente a quella dell'atto cui si riferisce – è infondata.

3.1 La giurisprudenza è difatti pacifica nell’affermare che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. – nel prevedere che, se il ricorrente non sta in giudizio personalmente, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale – conferma che la procura speciale deve essere conferita in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (Tar Lazio – Roma, Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 145;
2 aprile 2013, n. 3241;
Sez. I bis, 15 settembre 2016, n. 9753).

4. Parimenti infondata è l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività dell’impugnazione.

4.1 Contrariamente a quanto sostenuto dai controinteressati, i ricorrenti non hanno impugnato il D.M. n. 14/2009, bensì le determinazioni afferenti l’anzianità assoluta degli ufficiali stabilizzati, differenti e successive rispetto al citato decreto ministeriale.

Pertanto, al fine di far valere la tardività dell’impugnazione, i controinteressati hanno l’onere di dimostrare che la conoscenza di dette determinazioni risalga ad oltre 60 giorni prima della notifica dell’originario gravame.

Difatti, secondo giurisprudenza pacifica, l'onere della prova del momento di avvenuta conoscenza dell'atto impugnato e della sua portata lesiva incombe sulla parte che eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale e deve essere assolto mediante elementi univoci suscettibili di dimostrare in modo certo ed inconfutabile che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale (Tar Lazio, Sez. I bis, 9 febbraio 2012, n. 1321;
Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3150;
Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8264).

Nel caso di specie, i controinteressati non hanno assolto a tale onere, essendosi limitati ad asserire che i ricorrenti – avendo dedotto, a motivo di doglianza, gli stessi vizi e censure nonché la medesima eccezione di illegittimità costituzionale già dedotti con il ricorso n. 10579/2009 – avrebbero avuto piena conoscenza degli atti impugnati già alla data di prima impugnazione, ossia quella di notifica del ricorso n. 10579/2009 (14 novembre 2009). Non hanno fornito, invece, alcuna prova in ordine alla conoscenza, in capo ai ricorrenti, delle determinazioni afferenti l’anzianità assoluta degli ufficiali assunti mediante procedura di stabilizzazione.

5. Altrettanto infondata è, infine, l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell’atto presupposto, ossia del D.P.R. 29 dicembre 2007 e del D.p.c.m. 6 agosto 2008, nonché per mancata impugnazione del bando di concorso di cui al D.M. n. 14/2009, della graduatoria di cui al D.D. 151/2009 e del D.P.R. 24 febbraio 2010.

5.1 Osserva, in primo luogo, il Collegio che non era onere dei ricorrenti impugnare il D.P.R. 29 dicembre 2007 e il D.p.c.m. 6 agosto 2008, in quanto il provvedimento di cui si controverte (la retrodatazione dell’anzianità di servizio dei controinteressati) non si fonda giuridicamente su tali decreti.

5.2 Infatti, come affermato dalla Sezione IV del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2720/2012, il D.P.R. 29 dicembre 2007 – rubricato “Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a noma dell’articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006” – costituisce esclusivamente il provvedimento di ripartizione del fondo e di autorizzazione all’effettuazione delle procedure di assunzione.

È un provvedimento che, con l’attribuzione delle relative disponibilità finanziarie, da un lato rimuoveva il divieto legale alle assunzioni di cui al comma 95 dell’art. 1 della L. n. 311/2004 e, dall’altro, disciplinava i conseguenti necessari adempimenti di carattere finanziario e procedurale delle amministrazioni beneficiarie, in raccordo con la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni n. 7 del 30 aprile 2007.

Nulla poteva prevedere – e comunque nulla prevedeva – riguardo alla retrodatazione dell’anzianità di servizio degli ufficiali stabilizzati.

5.3 Considerazioni del tutto analoghe valgono con riferimento al D.p.c.m. 6 agosto 2008, rubricato “Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, personale dei Vigili del Fuoco e Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 1, comma 526, della legge n. 296/2006”.

5.4 Per quanto concerne, invece, la mancata impugnazione degli atti della procedura concorsuale – ossia del bando di concorso di cui al D.M. n. 14/2009 e della graduatoria di cui al D.D. 151/2009 – occorre rilevare che la lesione agli interessi giuridici dei ricorrenti si è realizzata solo al momento della conoscenza dei decreti di nomina dei controinteressati, sicché esclusivamente tali decreti dovevano essere impugnati e contestati, come correttamente fatto con l'originario ricorso.

I ricorrenti, in altri termini, non avevano alcun interesse ad impugnare i su richiamati atti della procedura concorsuale, in quanto erano già stati immessi in ruolo all’esito del superamento del concorso ordinario cui ebbero a partecipare.

5.5 Con specifico riferimento, infine, all’asserita omessa impugnazione dell’atto lesivo, ossia del D.P.R. 24 febbraio 2010, è evidente che, nell’impugnare in modo omnicomprensivo le determinazioni e i decreti di nomina attraverso i quali è stata fissata l’anzianità degli ufficiali beneficiari della procedura di stabilizzazione, i ricorrenti abbiano impugnato anche il citato decreto presidenziale.

Il suddetto decreto non è stato specificamente individuato, in quanto i ricorrenti in riassunzione, non avendo partecipato alla procedura di stabilizzazione di cui si controverte, non erano contemplati nell’atto in questione e non erano, quindi, destinatari di apposita comunicazione.

6. Nel merito, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è fondato e merita accoglimento, entro i termini di seguito precisati.

7. I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

I ricorrenti lamentano l’illogicità e l’irragionevolezza dei provvedimenti impugnati nell’aver attribuito agli ufficiali controinteressati – assunti mediante procedura di stabilizzazione indetta con decreto dirigenziale n. 14 del 12 gennaio 2009 – un’anzianità giuridica maggiore di quella assegnata ai parigrado – odierni istanti – vincitori del concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 28 agosto 2007, in assenza di fondamento normativo, nonché in violazione dell’art. 10, comma 1, del bando di concorso e della Circolare n. 5 del 18 aprile 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni.

7.1 Occorre premettere che il primo bando delle procedure di stabilizzazione (D.D. 6 novembre 2008) – revocato in autotutela – prevedeva, al 1° comma dell’art. 14, la regola in forza della quale l’anzianità degli ufficiali stabilizzati avrebbe dovuto essere “non antecedente alla data di approvazione della graduatoria ed in ogni caso successiva a quella conferita agli ufficiali in servizio permanente… vincitori di concorsi ordinari conclusi nell’anno 2008”.

Il nuovo bando per la stabilizzazione (D.D. n. 14/2009) prevede invece, al 1° comma dell’art. 10, che “gli ufficiali idonei che saranno utilmente collocati nelle graduatorie … acquisiranno il diritto alla stabilizzazione … con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina… Tale anzianità sarà fissata in base alle previsioni contenute nei relativi decreti autorizzatori. Non potrà pertanto, in nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti”.

Tale generica disposizione di per sé non stabilisce una precisa decorrenza temporale dell’anzianità di servizio degli ufficiali stabilizzati, ma si limita a fissare il limite della non anteriorità rispetto alla data indicata nei decreti autorizzatori delle procedure, ossia il D.P.R. 29 dicembre 2007 e il D.p.c.m. 6 agosto 2008.

Il decreto autorizzatorio della stabilizzazione degli odierni controinteressati – rientranti nella seconda aliquota – è costituito dal D.p.c.m. 6 agosto 2008. Detto decreto stabilisce, al 2° comma dell’art. 1, che le assunzioni di personale “avranno decorrenza non anteriore al 1° luglio 2008”.

7.2 Come già chiarito in sede di disamina dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto, il D.P.R. 29 dicembre 2007 (rectius, il D.p.c.m. 6 agosto 2008) costituisce esclusivamente il provvedimento di ripartizione del fondo e di autorizzazione all’effettuazione delle procedure di assunzione.

È un provvedimento che, con l’attribuzione delle relative disponibilità finanziarie, da un lato rimuoveva il divieto legale alle assunzioni di cui al comma 95 dell’art. 1 della L. n. 311/2004 e, dall’altro, disciplinava i conseguenti necessari adempimenti di carattere finanziario e procedurale delle amministrazioni beneficiarie, in raccordo con la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni n. 7 del 30 aprile 2007.

Per i suoi specifici contenuti e per la sua ontologica natura giuridica, il D.P.R. 29 dicembre 2007 (rectius, il D.p.c.m. 6 agosto 2008) costituisce, quindi, una tipica “norma di azione” in senso tecnico, ossia una disposizione diretta a disciplinare i rapporti interni tra le singole strutture amministrative nell’ambito del c.d. “Stato-apparato”, e non una norma “di relazione”, cioè una disposizione diretta a regolare i rapporti tra amministrazione e privati, attribuendo a questi ultimi particolari diritti o facoltà (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2720).

Conseguentemente, il 2° comma dell’art. 1, per cui le assunzioni di personale “avranno decorrenza non anteriore al 1° luglio 2008”, si rivela del tutto inconferente sul piano dei rapporti con gli stabilizzandi e non attribuisce loro alcun beneficio di carriera, avendo esclusivamente rimosso il blocco legale delle assunzioni e conferito alle Amministrazioni interessate la facoltà gestionale di procedere in tal senso.

In altri termini, il D.p.c.m. 6 agosto 2008 nulla poteva prevedere – e comunque nulla prevedeva – riguardo alla retrodatazione dell’anzianità di servizio degli ufficiali stabilizzati, sicché deve concludersi per l’inconferenza del rinvio del bando n. 14 del 12 gennaio 2009 ai decreti di autorizzazione.

7.3 In mancanza di una regola stabilita dal decreto autorizzatorio della procedura (D.p.c.m. 6 agosto 2008), la decorrenza dell’anzianità degli ufficiali stabilizzati appartenenti alla seconda aliquota non poteva essere arbitrariamente identificata con il 1° luglio 2008.

La giurisprudenza è, infatti, concorde nel ritenere che le norme in materia di stabilizzazione non possono che essere di stretta interpretazione, in quanto la stabilizzazione stessa è un istituto di carattere eccezionale e derogatorio delle ordinarie modalità di accesso così come sono previste dall’art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1138;
12 ottobre 2012, 5269;
13 maggio 2008, n. 2230;
Sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6635;
Tar Campania – Napoli, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2501;
Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 22 dicembre 2008, n. 3729).

Fissando al 1° luglio 2008 la decorrenza dell’anzianità di servizio dei controinteressati, in assenza di un fondamento normativo idoneo a legittimare tale retrodatazione, sono stati del tutto irragionevolmente favoriti quei soggetti – beneficiari della procedura di stabilizzazione bandita con decreto dirigenziale del 12 gennaio 2009 – che non avevano superato il precedente concorso ordinario – indetto con decreto dirigenziale del 22 agosto 2007 e vinto dagli odierni ricorrenti – oppure che non avevano potuto parteciparvi per il superamento dell’età massima per esso richiesto.

7.4 Inconferente appare il richiamo effettuato dai controinteressati, al fine di giustificare la scelta amministrativa di cui si controverte, al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dalla direttiva 1999/70/CE (clausola 4), e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La giurisprudenza e la normativa comunitarie richiamate dai controinteressati si riferiscono, infatti, ad un tema – l’uguaglianza e non discriminazione dei dipendenti pubblici a tempo determinato rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato, quanto alla progressione di carriera e al trattamento stipendiale – che esula dall’oggetto del presente giudizio.

Oltretutto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2012, n. 1900;
Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 21 gennaio 2016, nn. 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657), la direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato e recepita nel nostro ordinamento interno con il d.lgs. n. 368/2001, non si applica al personale militare “in quanto, se è vero che non esiste nel citato Accordo allegato alla direttiva, né nel preambolo di quest'ultima, né negli articoli che la compongono, una clausola espressa che esoneri il personale militare dall'applicazione della direttiva medesima, è però altrettanto vero e particolarmente significativo, a fini interpretativi, che l'Accordo stesso è stato stipulato dalle Organizzazioni Sindacali Europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e si riferisce al lavoro nell'impresa e non contiene clausole espresse di applicazione anche al personale in regime di diritto pubblico, in particolare militare.

Inoltre, è pure significativo che il Legislatore Nazionale, pur avendo un ampio margine di discrezionalità nell'adattare gli obblighi discendenti dall'Accordo al lavoro nel settore pubblico (in particolare, quelli sanzionatori discendenti dalla clausola dell'art. 5), non abbia inserito, nell'ultima versione di recepimento di detto Accordo di cui al d.lgs. n. 368 del 2011, alcuna clausola di applicazione di quest'ultimo anche al personale militare o in generale a quello in regime di diritto pubblico, nonché il fatto che le più recenti sentenze della Corte di Giustizia UE abbiano condiviso la possibilità di limitata applicazione dell'Accordo Quadro al settore pubblico (cfr., sez. IV^, 1° ottobre 2010, C3/10;
23 aprile 2009, C378/07;
4 luglio 2006, C212/04).

Infine, neppure è ipotizzabile un'interpretazione estensiva della norma in esame, oltre i confini suoi propri, atteso che la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione può essere operata soltanto se abilitata da leggi emanate ad hoc, come tali di stretta interpretazione, secondo quanto ha chiarito più volte la giurisprudenza sia del Giudice costituzionale sia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

In conclusione, può ritenersi ormai acquisito che l'Accordo Quadro trova applicazione per il settore pubblico nei rigorosi limiti sanciti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, con esclusione, per quel che qui rileva, di quello militare, anche tenuto conto, in particolare, della norma di recente introdotta dell’art. 625 del d.lgs. n. 66/2010 che disciplina i rapporti dell'ordinamento militare con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con altri ordinamenti speciali”.

7.5 È, infine, manifesta la violazione della Circolare n. 5 del 18 aprile 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, per la quale nelle procedure di stabilizzazione l’assunzione avviene nella qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale ed “è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo di ruolo non è utile neppure ai fini della anzianità di servizio”.

L’attribuzione agli ufficiali stabilizzati di un’anzianità addirittura precedente l’emanazione del bando di stabilizzazione ha dato luogo, di fatto, ad una continuità ininterrotta con il precedente rapporto a tempo determinato, con conseguente violazione della prescrizione della circolare.

8. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati, nei limiti d’interesse degli odierni ricorrenti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

9. L’accoglimento del ricorso introduttivo, con il conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, comporta altresì l’annullamento del provvedimento di nomina dei controinteressati al grado di Capitano, impugnato con i motivi aggiunti, in quanto inficiato dal venir meno dei relativi presupposti.

La promozione anticipata dei controinteressati è difatti, in ragione del combinato disposto degli artt. 1055 e 1234 del D.lgs. n. 66/2010, dipesa esclusivamente dalla loro maggiore anzianità assoluta nel grado di Sottotenente (nonché di Tenente, che è conseguenza automatica della prima).

In altri termini, la nomina dei controinteressati al grado di Sottotenente costituisce il presupposto logico-giuridico anche della successiva nomina degli stessi a Capitano. Se per la nomina a Capitano è necessaria un’anzianità di servizio di 7 anni (2 da Sottotenente e 5 da Tenente), allora la nomina con decorrenza 1° luglio 2015 di cui al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti è illegittima, per difetto dei presupposti.

10. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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