TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-08-02, n. 202302584
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 02584/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Comune di Sciacca ha respinto una domanda di sanatoria ex L.R. 37/85 presentata dalla ricorrente in relazione ad un fabbricato, sito in Sciacca nella contrada -OMISSIS-;
- nonché dei provvedimenti pregressi, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un immobile sito in Sciacca, nella località -OMISSIS--OMISSIS-, composto da piano terra e primo piano e da una ulteriore dependance a piano terra, identificato in catasto al -OMISSIS-, realizzato senza regolare titolo edilizio nel 1980.
Con istanza -OMISSIS- la ricorrente chiedeva al Comune il condono del manufatto, ma con nota -OMISSIS- l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di diniego della citata istanza e, nonostante le osservazioni della ricorrente, definiva il procedimento con il provvedimento, -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di rigetto della domanda di condono. Il diniego veniva motivato dall’Amministrazione con riferimento alla circostanza che il manufatto in questione è stato realizzato dopo il 31.12.1976 nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia e che, pertanto, a mente dell’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, esso è insuscettibile di sanatoria.
2. Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 luglio 2019, depositato il 30 luglio successivo, ed affidato alle seguenti censure:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art.23 della L.R. 37/85 – Violazione e falsa applicazione dell’art.15 lettera A) della L.R. 78/76 - Eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e carenza di motivazione.
Sostiene la ricorrente che, nel respingere la domanda di condono, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che il fabbricato andrebbe qualificato come opera diretta alla fruizione del mare, nei cui confronti opererebbe la speciale deroga sancita dalla lettera a) dell’art.15 della legge regionale n. 78/1976.
2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art.23 della l.r. 37/85 – Violazione e falsa applicazione dell’art.15 lettera a) della l.r. 78/76 - Eccesso di potere per difetto di presupposto e carenza di motivazione.
Rileva la ricorrente che, sin dal 1973, nel territorio di Sciacca era in vigore il Piano Urbanistico Comprensoriale -OMISSIS-, le cui “Norme Tecniche di Attuazione”, all’art. 27, prevedevano il vincolo di inedificabilità lungo la fascia costiera entro 100 metri dalla battigia, e che l’art. 18 della legge regionale n. 78 del 1976 prevedeva un regime transitorio dell'applicazione del comma 1 lettera a) dell'art. 15 della stessa legge regionale, per quei comuni che disponessero di un pregresso strumento di pianificazione.
Tanto premesso, parte ricorrente denunzia che il fabbricato di sua proprietà, posto a più di 100 metri dalla linea di battigia, avrebbe dovuto essere condonato atteso che solo con l’entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 30.04.1991 venne stabilito che le disposizioni della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 prevalgono sulle contrastanti disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. In altri termini, parte ricorrente lamenta che la citata disposizione urbanistica del Comune di Sciacca sarebbe divenuta inefficace soltanto con l’entrata in vigore dell’art. 2 della predetta L.R. n. 15/1991 e che, pertanto, il manufatto di sua proprietà sarebbe stato sanabile, essendo stato edificato, come detto, a più di 100 metri dalla linea di battigia ed entro la data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 15/1991.
2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L.R. 37/85 – Violazione e falsa applicazione dell’art.15 lettera A) della L.R. 78/76 - Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Da ultimo, parte ricorrente si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato adottato, come si disse, a vari decenni dalla realizzazione dell’abuso. Il lungo tempo trascorso tra l’edificazione del ridetto manufatto e la definizione dell’istanza di condono avrebbe fatto sorgere nella ricorrente il legittimo affidamento circa la legittimità dell’intervento edilizio contestato, ed avrebbe richiesto che l’atto impugnato fosse sorretto dalla precisa indicazione delle ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico concreto rispetto al contrapposto e sacrificato interesse privato, alla luce anche della sopravvenuta saturazione urbanistica che avrebbe determinato il venir meno di particolari esigenze di tutela in relazione all’immobile per cui è causa, atteso che tra tale costruzione ed il mare si snoda la rete viaria pubblica.
3. Per resistere al ricorso e difendere la legittimità del provvedimento impugnato si è costituito in giudizio il Comune di Sciacca.
In vista della discussione di merito le parti hanno depositato nel fascicolo di causa memorie e documenti, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 23 giugno 2023.
4. Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
5. Le censure articolare con il primo motivo sono destituite di fondamento.
Non vi sono ragioni nella vicenda all’esame per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nell’individuazione del concetto di “opera diretta alla fruizione del mare”, può annoverarsi « solo quell’impianto che, oggettivamente e per sua stessa natura, deve essere collocato in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti, gli stabilimenti balneari;ciò che rileva non sono le modalità con cui i manufatti vengono realizzati, né la loro consistenza, né la circostanza di essere vicini al mare, ma rileva soltanto la loro idoneità a consentire la diretta fruizione del mare (C.G.A., sez. giurisd., 14/03/2014, n. 133;T.A.R. Catania, sez. I, 19/07/2005, n. 1165;T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 04/10/2001, n. 1375;Circolare Assessorato Territorio e Ambiente 20 luglio 1992, n. 2/92). In altri termini, nella specifica ipotesi derogatoria all’inedificabilità assoluta si ricomprendono solo quelle strutture necessarie affinché la collettività […] possa fruire del mare e della fascia costiera ad esso più prossima» (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 05/11/2020, n. 2896). » (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 giugno 2021, n. 1819).
Tanto premesso, anche a non considerare che dalla documentazione in atti (cfr. la relazione tecnica illustrativa dell’istanza di sanatoria in data -OMISSIS- al deposito documentale del Comune di Sciacca del 9 maggio 2023) appare evidente che quello all’esame è un fabbricato residenziale, va osservato che la ricorrente non ha documentato in alcun modo la diretta correlazione tra il manufatto abusivo e gli usi del mare consentiti.
6. Non possono essere condivise neanche le doglianze, articolate dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, con le quali si denunzia che sino all’entrata in vigore della legge regionale n. 15/1991, in forza del piano comprensoriale di Sciacca -OMISSIS-, la fascia di rispetto dalla linea di battigia sarebbe stata ivi fissata a 100 metri, con la conseguente possibilità di edificare al di fuori da tale limite.
Anzitutto, va precisato che il vincolo di cui all’art. 15, co. 1, lett. a), L.R. n. 78/1976, prevede come unica eccezione gli immobili collocati in zone A e B, laddove l’immobile in questione ricade in zona E (cfr. la citata relazione tecnica illustrativa dell’istanza di sanatoria del -OMISSIS-).
Tanto premesso, la doglianza è infondata atteso che, con specifico riguardo al menzionato piano comprensoriale di Sciacca, il Giudice di appello ha recentemente chiarito (riferendosi proprio ad immobili collocati in zona E) che « la dedotta circostanza che nel Comune di Sciacca fosse vigente dal 1973 il Piano Urbanistico comprensoriale che consentiva l’edificazione nelle zone “E” di immobili senza il rispetto della distanza dei 150 m dalla battigia appare priva di pregio a fronte della natura cogente del vincolo assoluto d’inedificabilità posto dal sopraggiunto art. 15 della l.r. n. 78/1976, dal quale non può derogarsi per alcuna ragione. L’area su cui insiste l’immobile, classificata come zona “E”, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, esclude in radice l’applicabilità dell’invocato art. 18 della l.r. n. 78/1976 secondo cui «restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, nonché quelle relative alle zone A e B dei programmi di fabbricazione già approvati». Il regime delle eccezioni avrebbe potuto riguardare soltanto il passato (ossia le zone A e B già pianificate in sede comunale) poiché, per il futuro, il vincolo era destinato a prevalere sulla pianificazione locale, rimanendo indifferente a eventuali, difformi interventi programmatori del territorio. È il caso di ribadire, infatti, che «la norma regionale mira a tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera regione siciliana ed è in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali tentativi di incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione, introdotte nei propri strumenti pianificatori» (Cgars, sez giur. 21 settembre 2010, n. 1220) » (C.G.A.R.S., sez. riun., pareri 28 luglio 2021, nn. 260, 261, 262 e 265).
7. È da ultimo destituita di fondamento anche la doglianza con cui parte ricorrente denunzia la mancata indicazione dell’interesse pubblico sotteso all’adozione del diniego impugnato, e la violazione dell’affidamento riposto nella legittimità dell’intervento realizzato molti anni prima del ridetto diniego. Sul punto il Collegio non può che ribadire come risponda a consolidati principi di diritto che il provvedimento con il quale viene scrutinata un’istanza di sanatoria o di condono possiede un carattere oggettivo e vincolato, risultando del tutto scevro da apprezzamenti discrezionali (cfr. TAR Palermo, Sez. II 31.05.2022 n. 1799).
Tanto premesso, proprio in ragione della ripetuta natura vincolata della verifica circa la conformità della domanda di condono alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al tempo della realizzazione del manufatto, il provvedimento in questione non necessitava di altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell’istanza alle ripetute prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento di realizzazione delle opere.
Per altro verso è noto che il decorso del tempo tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il suo accertamento non comporta l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innesta in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione (in termini, per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9;T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 luglio 2020, n. 1526). Il mero decorso del tempo a fronte della realizzazione di un’opera abusiva, che è di per sé una situazione contra legem , non può dunque comportare alcun affidamento del privato (cfr. TAR Sicilia, sez. II, 31 agosto 2021, n. 2494).
7.1. Non è fondata neanche la censura, pure articolata con il terzo motivo di ricorso, con la quale parte ricorrente, in ragione dell’avvenuta urbanizzazione dell’area interessata, prospetta l’assenza della compromissione dell’interesse pubblico di carattere urbanistico/ambientale tutelato dall’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.
Anche a non tenere conto del fatto che non sono stati sottoposti all’attenzione del Collegio elementi a sostegno di quanto asserito, non giova il riferimento alla asserita urbanizzazione dell’area, in quanto la giurisprudenza in materia ha respinto la possibilità di stabilire con “dinamicità” la validità del vincolo che tutela le coste marittime.
Infatti:
- come sostenuto dal C.G.A, “ l'inderogabilità del vincolo a tutela delle coste prevale sulle differenti previsioni degli strumenti urbanistici comunque successivamente adottati, rispetto all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 15 della l.r. n. 78/1976», con la conseguenza che «nessun tipo di costruzione può essere ammessa o ritenuta sanabile dopo il 31 dicembre 1976, anche se avvenuta su comparti territoriali già compromessi da edificazione antecedente ” (C.G.A. Adunanza delle Sezioni Riunite, parere n. 446/2021 del 10 dicembre 2021);
- come già condivisibilmente rilevato da questo Tribunale, “… l’orientamento espresso dal C.G.A.R.S., in sede consultiva, secondo cui «Il fatto, poi, che il fabbricato abusivo in questione ricada in area che si asserisce “fortemente urbanizzata” e sia servito da una strada che separa le costruzioni abusive dal mare non può certo costituire, di per sé, ragione di illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria impugnato, non rientrando le situazioni riferite dalla ricorrente nell'ambito dei casi di deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, tassativamente contemplati dalla legge» (C.G.A.R.S., n. 197/2018 del 17 maggio 2018). L’esistenza, infatti, di una edificazione prima dell’imposizione del vincolo di cui all’art. 15 della l.r. n. 76/1978 consente, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 come modificato dall’art. 12 della 1.r. 15 maggio 1986, n. 26, la sanabilità di costruzioni abusive qualora esse risultino «... già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli.» …” (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. II, 7 aprile 2021, n. 1130).
8. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto perché infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, sono liquidate a carico della parte ricorrente.