TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-03-14, n. 202300349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-03-14, n. 202300349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300349
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 00349/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01651/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.S.D. Atletico Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43;

contro

Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta, 19;

per l’annullamento

del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Copertino sull’istanza del 17-20.9.2021, con cui l’Associazione ricorrente ha invitato e diffidato l’Amministrazione a procedere con la formale sottoscrizione della convenzione di affidamento in gestione del campo di calcio “Vecchio” , con riconoscimento di una proroga dell’affidamento e con autorizzazione a fruire temporaneamente, nelle more della sottoscrizione della predetta convenzione, del Campo “G. Vantaggiato” per lo svolgimento degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni sportive;

nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Copertino a provvedere sull’istanza del 17-20.9.2021, con nomina di un Commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti;

e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dell’ASD Atletico Copertino ad essere convocata per la formale sottoscrizione della convenzione di affidamento del calcio Vecchio per una durata di anni 10 decorrenti dalla data di sottoscrizione della predetta convenzione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.S.D. Atletico Copertino il 5.4.2022, per l’annullamento

della nota prot. n. 3286 del 31.1.2022, trasmessa in pari data, con cui il Comune di Copertino, in riscontro all’istanza del 17-20.9.2021 dell’Associazione ricorrente, ha invitato quest’ultima, da un lato, «a corrispondere in favore di questo Ente l’importo complessivo di € 15.000,00 a titolo di indennizzo per occupazione sine titulo protratta dal novembre 2015 a tutt’oggi e a documentare tutte le spese sostenute per lavori eventualmente eseguiti presso l’impianto sportivo campo calcio Vecchio, al fine di valutare possibili compensazioni» e, dall’altro lato, «al fine di procedere alla stipula della convenzione, alle condizioni stabilite con deliberazioni GC n. 133/2015 e n. 176/2015 e nel rispetto del valore limite di affidamento inferiore a € 40.000,00, a voler fornire computo metrico estimativo dei lavori oggetto del “progetto tecnico” allegato all’istanza avanzata nel 2015 o comunque dei lavori che si intendono eseguire, a scomputo del canone concessorio annuo dovuto (€ 15.000,00) e del calcolo del valore complessivo della concessione, funzionale alla determinazione della sua durata e salva la previsione di recesso anticipato, qualora la disponibilità dell’impianto sia indispensabile al fine dell’esecuzione di lavori oggetto di finanziamento da parte di enti terzi, nel rispetto delle tempistiche dagli stessi stabilite» ;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla stipula della convenzione, nei termini e alle condizioni, anche di durata, già precedentemente determinate dall’Amministrazione resistente con Determinazione n. 87 del Reg. di Settore del 18.11.2015 e n. 956 del Reg. Generale del 23.11.2015 e dalla stessa successivamente confermate con Determinazione n. 76 del Reg. di Settore del 4.9.2017 e n. 758 del Reg. Generale del 4.9.2017;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.S.D. Atletico Copertino il 22.7.2022, per l’annullamento

della Determinazione Area Pianificazione Territorio ed OO.PP. Reg. Gen. n. 494 del 20.5.2022, con cui il Comune di Copertino ha disposto di «revocare le determinazioni dirigenziali 4.9.2017 n. 758 ad oggetto “Affidamento del vecchio campo sportivo di via Vitt. Emanuele III angolo via F. Petrarca - Conferma” e 23.11.2015 n. 956 ad oggetto “Impianti sportivi comunali. Affidamento gestione del vecchio campo sportivo» ;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 27.4.2022.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. V Q, in sostituzione dell’avv. G M, per la parte ricorrente e avv. F.sco B per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 117 c.p.a., l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletico Copertino” (d’ora in poi A.S.D. ) esponeva di essere risultata affidataria – all’esito di apposito avviso pubblico, indetto dall’Amministrazione sulla base del Regolamento comunale per l’uso e la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali e del relativo schema di convenzione (approvati, rispettivamente, con Del. C.C. n. 50 del 02.12.2014 e Del. G.C. n. 133 del 10.08.2015) – della gestione del campo di calcio c.d. “Campo Vecchio” per un periodo di dieci anni e verso corresponsione di un canone annuo pari ad euro 1.500,00, giusta Determina Dirigenziale n. 87 del 18.11.2015.

1.1. Stante il lungo lasso di tempo trascorso dall’adozione della determina di affidamento senza che l’Amministrazione comunale avesse dato seguito alla instaurazione del conseguente rapporto concessorio, l’A.S.D., con nota del 17.09.2021, acquisita al protocollo comunale n. 31634 del 21.9.2021, diffidava l’Ente comunale a procedere con la formale sottoscrizione della convenzione di affidamento della gestione del predetto campo.

1.2. Non avendo ricevuto risposta nei termini di legge, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di ordinare al Comune di Copertino di provvedere sulla predetta istanza-diffida, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia della P.A. e con vittoria di spese e competenze di lite.

2. Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato in data 1.4.2022 e depositato il 5.4.2022, parte ricorrente chiedeva l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - della nota prot. n. 0003286 del 31.01.2022, con cui il Comune di Copertino, in riscontro all’istanza per cui vi è causa, invitava A.S.D., da un lato, «a corrispondere in favore di questo Ente l’importo complessivo di € 15.000,00 a titolo di indennizzo per occupazione sine titulo protratta dal novembre 2015 a tutt’oggi e a documentare tutte le spese sostenute per lavori eventualmente eseguiti presso l’impianto sportivo campo calcio Vecchio, al fine di valutare possibili compensazioni» e, dall’altro, «al fine di procedere alla stipula della convenzione – alle condizioni stabilite con deliberazioni GC n. 133/2015 e n. 176/2015 e nel rispetto del valore limite di affidamento inferiore a € 40.000,00 –, a voler fornire computo metrico estimativo dei lavori oggetto del “progetto tecnico” allegato all’istanza avanzata nel 2015 o comunque dei lavori che si intendono eseguire, a scomputo del canone concessorio annuo dovuto (€ 15.000,00) e del calcolo del valore complessivo della concessione, funzionale alla determinazione della sua durata e salva la previsione di recesso anticipato, qualora la disponibilità dell’impianto sia indispensabile al fine dell’esecuzione di lavori oggetto di finanziament o da parte di enti terzi, nel rispetto delle tempistiche dagli stessi stabilite» .

2.1. A sostegno dell’atto di motivi aggiunti, A.S.D. adduceva le seguenti censure: I. “Violazione e falsa applicazione della determinazione di affidamento n. 956/2015 e della successiva determinazione di conferma n. 758/17 – Eccesso di potere – Illogicità manifesta” ;
II. “Violazione e falsa applicazione della determinazione di affidamento n. 956/15 e della successiva determinazione di conferma n. 758/17 – Eccesso di potere ed illogicità manifesta sotto altro profilo – Violazione del principio costituzionale di buon andamento della P.A” ;
III. “Diritto della ricorrente all’accoglimento dell’istanza del 17-20.09.2021” .

2.2. Si costituiva in giudizio il Comune di Copertino, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti promosso da A.S.D.

2.3. Con ordinanza collegiale n. 686/2022 del 2.5.2022 veniva disposta la conversione del rito ex artt. 32 e 117 c.p.a.

3. Nel prosieguo del giudizio l’Amministrazione comunale rappresentava di aver provveduto, in virtù di determina dirigenziale n. 494 del 20.5.2022, prodotta in atti, a revocare il provvedimento di affidamento della struttura sportiva in questione e, con successiva ordinanza cautelare n. 256/2022 del 27.5.2022, la Sezione prendeva atto della rinunzia all’istanza ex art. 55 c.p.a., proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti.

3.1. La ricorrente - con atto depositato il 22.7.2022 - proponeva ulteriore ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, del provvedimento di revoca summenzionato, medio tempore adottato dalla P.A.

3.2. A sostegno del nuovo mezzo di gravame, A.S.D. proponeva i seguenti motivi: I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/90 – Violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 e ss.mm.ii. – Carenza di motivazione – Eccesso di potere per sviamento dai principi di correttezza e buona fede che informano l’agere amministrativo – Violazione del principio del buon andamento della P.A. ”. II. “Eccesso di potere per sviamento dai principi di correttezza e buona fede che informano l’agere amministrativo — Violazione del principio del buon andamento della P.A. sotto altro profilo — Eccesso di potere per disparità di trattamento ”.

3.3. Per parte sua, con i propri scritti difensivi la P.A. resistente eccepiva:

a ) il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto a favore del G.O., sostenendo la natura paritaria del rapporto dedotto in giudizio (configurandosi, a suo dire, una revoca c.d. sanzionatoria, ossia un provvedimento di autotutela privatistica scaturente dall’inadempimento dell’appaltatore), nonché - sotto ulteriore e concorrente profilo - la ricorrenza della deroga alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. b ), vertendosi anche della pretesa relativa al pagamento di somme per indennità di occupazione sine titulo del bene de quo ;

b ) l’improcedibilità e l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per difetto di lesività della nota impugnata con i primi motivi aggiunti, oltreché per carenza di interesse e di legittimazione della ricorrente, in ragione della sopravvenuta revoca del provvedimento di affidamento, sopra ricordata;

c ) l’irricevibilità del secondo atto di motivi aggiunti, in ragione dell’applicazione del rito speciale e del termine dimezzato per la proposizione del ricorso giurisdizionale, di cui agli artt.119 e 120 c.p.a.

3.4. Nel merito, la difesa comunale contestava le doglianze proposte dalla ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, con vittoria di spese.

4. Con ordinanza n. 463/2022 del 28.9.2022, il Collegio fissava, ex art. 55, comma 10, c.p.a, l’udienza pubblica per la sollecita definizione del giudizio di merito, sicché - previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. - all’udienza del 9 febbraio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. In limine, devono essere esaminate le eccezioni preliminari proposte dalla difesa comunale.

5.1. A tal fine, è necessario anzitutto qualificare l’oggetto della controversia e le correlative posizioni giuridiche, sottese alle azioni proposte dalla ricorrente .

5.2. Osserva a tal riguardo il Collegio che l’affidamento oggetto di revoca riguarda un impianto sportivo privo di rilevanza imprenditoriale ed economica, così come stabilito dalla stessa Amministrazione resistente con Del. Cons. Com. n. 50/2014, recante “ Regolamento Consiliare per l’uso e la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali ” (v., in particolare, gli artt. 3 e 20 - doc. n. 8 foliario del 22.7.2022).

5.3. Già tale qualificazione formale è di per sé dirimente ai fini del corretto inquadramento giuridico della vicenda che ne occupa, essendo essa il frutto di un apprezzamento compiuto dalla P.A. a monte della procedura selettiva, sulla scorta di elementi di valutazione tecnico-discrezionali, cristallizzati in atti amministrativi vigenti ed efficaci.

5.4. Nondimeno, l’esame dell’articolato dello “ Schema di convenzione per impianti sportivi comunali ”, approvato dall’Amministrazione comunale con Del. G.C. n. 133/2015 (v. all. n. 3 – foliario del 16.9.2022) corrobora il convincimento che la concessione de qua agitur riguardi un impianto non suscettibile di sfruttamento economico.

5.5. Nella bozza di convenzione predisposta dall’Amministrazione si individua, infatti, quale precipuo oggetto dell’affidamento in concessione “la manutenzione ordinaria e la gestione dell’impianto sportivo con i relativi spogliatoi” (art. 2, 3° cpv.) e si prevede che il concessionario si impegnerà conseguentemente ad eseguire “a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria necessaria per assicurare l’ottimale stato di conservazione dell’immobile…” (art. 4);
sono inoltre previste pattuizioni convenzionali dirette a porre a carico del concessionario il pagamento di tutte le utenze e dei consumi, a riservare l’uso gratuito dell’impianto per attività sportive e sociali promosse dall’Amministrazione, a consentire la realizzazione di iniziative estive con le istituzioni scolastiche, la fruibilità dell’impianto da parte di particolari categorie di utenti, etc. (cfr. art. 9).

5.6. Dunque, nella specie, non ricorrono gli elementi costitutivi della concessione di servizio relativa ad impianto sportivo, così come individuati dalla prevalente giurisprudenza, ossia: a ) la natura propriamente erogativo-prestazionale dell’attività esercitata; b ) l’operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione; c ) la destinazione dell’attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l’accesso, ne facciano richiesta). Con la conseguenza che – ove non siano rinvenibili gli elementi suddetti per la qualificazione della concessione in termini di “concessione di servizi” – “ l’uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (cfr. art. 164, comma 3, e art. 4 D. Lgs. n. 50 del 2016) ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, n. 858 del 28.1.2021;
v. anche Cons. Stato, Sez. V, n. 3380 del 26.7.2016).

5.7. Alla luce delle sopra richiamate disposizioni regolamentari, espressione di potestà normativa dell’ente locale, nonché del formante giurisprudenziale, reputa il Collegio che la fattispecie debba sussumersi nell’ambito della materia della “concessione di beni” , strumentale alla gestione di un servizio pubblico, con conseguente riconducibilità della fattispecie alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b ), c.p.a.

5.8. Va, pertanto, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, con riferimento al profilo dell’asserita ricorrenza di atti di autotutela privatistica nell’ambito di un rapporto paritetico instaurato tra le parti, trattandosi di materia attratta alla giurisdizione esclusiva del G.A. ed essendo, peraltro, evidente che, nella specie, non sussiste alcun rapporto di natura privatistica tra le parti, tanto più in assenza di un atto convenzionale inter partes.

5.9. Conseguentemente, va pure respinta l’eccezione di tardività della notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti, non trovando applicazione, nel caso all’esame, la disciplina relativa alla dimidiazione dei termini processuali, prevista per il rito speciale degli appalti (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 18.6.2021, n. 341).

6. È invece fondato il rilievo di difetto di giurisdizione, pure formulato dalla difesa comunale, per quella parte della domanda attorea, con cui A.S.D. – nell’impugnare con il primo atto di motivi aggiunti la nota comunale prot. n. 3286 del 31.1.2022 – contesta di essere tenuta a corrispondere in favore del Comune di Copertino “ l’importo complessivo di € 15.000,00 a titolo di indennizzo per occupazione sine titulo protratta dal novembre 2015 a tutt’oggi... ”.

6.1. In particolare, la ricorrente – con il primo motivo formulato nell’atto di motivi aggiunti presentati il 5.4.2022 – sostiene l’illegittimità della richiesta, avendo detenuto il campo sportivo “ Vecchio ” sulla base di provvedimenti adottati dal Comune di Copertino e sulla scorta di un’immissione nel possesso riconosciuta e mai contestata da parte dello stesso Ente;
stigmatizza, inoltre, la circostanza che l’indennità richiesta sia stata quantificata in misura di gran lunga superiore all’importo del canone annuale che sarebbe dovuto in forza della determinazione di affidamento.

6.2. Invero, le suddette censure – avendo ad oggetto la debenza dell’indennità reclamata dalla P.A. per l’occupazione del bene pubblico – sono senz’altro inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando nel novero della deroga alla giurisdizione esclusiva prevista dal citato art. 133, comma 1, lett. b ) c.p.a., rappresentata dalle “ controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ”.

6.3. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che “ la domanda di corresponsione di indennizzo ovvero di risarcimento del danno da occupazione abusiva…rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi…Si tratta di controversia contrassegnata da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e preteso concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ” (così TAR Lazio, Roma, Sez. II, 28 ottobre 2019, n. 12424, che richiama Cass. SS.UU. n. 11988/2017;
nello stesso senso, Cass. SS.UU. n. 20749/08;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 2948/2012).

6.4. Pertanto, limitatamente a tale segmento della domanda proposta dalla ricorrente, la giurisdizione va declinata in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale la questione potrà essere riproposta nel termine e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

7. Dipoi, va respinta l’ulteriore eccezione, proposta dal Comune di Copertino, di inammissibilità e di improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, giacché la nota dirigenziale prot. n. 3286 del 31.1.2022, determinando, in concreto, un arresto procedimentale rispetto alla richiesta attorea di procedere al perfezionamento della convenzione di concessione, arreca un vulnus diretto e attuale dell’interesse in questa sede fatto valere dalla ricorrente.

8. Ciò posto, per ragioni di ordine logico-giuridico, il Collegio reputa di dover esaminare il merito della vicenda, principiando dal secondo ricorso per motivi aggiunti.

8.1. Dal tenore letterale del provvedimento gravato con detto ricorso risulta, in sintesi, che la determinazione di revoca è stata adottata sulla base dei seguenti rilievi: a ) sussiste l’obbligo dell’Amministrazione – alla stregua della giurisprudenza amministrativa e delle deliberazioni ANAC ivi richiamate – di stimare la remuneratività del servizio per l’operatore economico e la corrispondente necessità che l’offerta del concessionario contenga il c.d. “ piano economico-finanziario ” della gestione per tutto l’arco temporale prescelto; b ) A.S.D. ha omesso di trasmettere la documentazione estimativa e dimostrativa dei lavori da eseguire e di quelli già eseguiti presso la struttura sportiva, al fine di calcolare il valore della concessione e di operare eventuali compensazioni, anche in funzione della determinazione della sua durata, né ha prodotto il piano economico-finanziario della gestione del servizio per il periodo di durata della richiesta concessione; c ) di conseguenza, vi è la impossibilità per l’Ente procedente “ di determinare le concrete condizioni di concessione della struttura, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, anche per come specificate nel corso del tempo ”.

8.2. Così richiamato nei suoi contenuti essenziali il percorso argomentativo seguito dalla P.A. per giungere all’adozione dell’atto di ritiro che ne occupa, reputa il Collegio che sia fondata e dirimente la censura con cui la ricorrente A.S.D. si duole della violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non essendo individuabile nel corredo motivazione alcuno dei presupposti legittimanti l’adozione dell’atto di ritiro, per come tassativamente indicati dalla predetta norma ( sopravvenuti motivi di pubblico interesse , ovvero mutamento della situazione di fatto , ovvero ancora nuova valutazione dell’interesse pubblico originario ),

8.3. Invero, il provvedimento di revoca non reca alcuna motivazione in ordine alla consistenza e all’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario, né dà conto dei motivi della prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del privato.

8.4. Esso si appalesa illegittimo nella misura in cui pone nel nulla l’affidamento della concessione disposto in favore di A.S.D., sulla base della mancata produzione di documentazione contabile e tecnico-progettuale funzionale alla rideterminazione di termini e condizioni della convenzione di concessione, che sono già stati stabiliti all’atto dell’affidamento.

8.5. Conseguentemente, non può neppure essere accampata la sussistenza dei presupposti per configurare una revoca di tipo sanzionatorio, come sostenuto dalla difesa comunale, in assenza della formalizzazione del rapporto e, comunque, di obblighi comportamentali inadempiuti da parte di A.S.D.

8.6. In definitiva, il provvedimento di secondo grado non appare sorretto da alcuno dei presupposti legali che ne possano legittimare l’adozione.

9. Parimenti fondato e meritevole di accoglimento è il primo ricorso per motivi aggiunti, sotto il profilo di censura, con cui la difesa attorea stigmatizza la circostanza che - attraverso la nota gravata - la P.A. ha preteso, a procedura conclusa e pur dopo la conferma di aggiudicazione, che l’affidataria producesse un computo metrico estimativo per stabilire il valore della concessione, subordinando la sottoscrizione della convenzione alla previa corresponsione di un’indennità per occupazione sine titulo del campo sportivo (nel cui possesso la ASD era stata immessa in via di fatto dalla stessa Amministrazione).

9.1. L’atto gravato si appalesa illegittimo in quanto subordina la stipula della convenzione con la ricorrente ad una serie di valutazioni che sono state operate a monte dell’affidamento, con l’approvazione di atti e provvedimenti, a mezzo dei quali la P.A. ha già escluso la rilevanza imprenditoriale ed economica dell’impianto sportivo in questione, individuando la durata dell’affidamento per un periodo di dieci anni e fissando il canone annuo dovuto nella misura di € 1.500,00.

9.2. La pretesa di sottoporre a revisione le predette condizioni di affidamento non è adeguatamente giustificata dalla P.A., anche in considerazione del fatto che, con Del. G.C. n. 133/2015, il Comune di Copertino ha predeterminato a monte i contenuti della convenzione da stipulare.

9.3. Per di più, attraverso la richiesta indirizzata alla ricorrente, la P.A. ha posto in discussione la procedura di affidamento illo tempore espletata e conclusa per la concessione strumentale del bene pubblico de quo , con i relativi esiti, facendo improprio riferimento alla disciplina attuale del codice degli appalti in materia di affidamenti sotto soglia.

10. Per quanto innanzi, gli atti impugnati con il primo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti vanno annullati, fatta salva la cognizione della pretesa relativa all’indennità per occupazione, rientrante nella giurisdizione del G.O.

10.1. Per effetto della pronuncia demolitoria va accolta anche la domanda proposta da A.S.D. ex art. 117 c.p.a., sussistendo l’obbligo per la P.A. di provvedere nuovamente sull’istanza del 17.9.2021, con cui la ricorrente ha invitato e diffidato il Comune di Copertino a procedere con la formale sottoscrizione della convenzione di affidamento.

10.2. Nella specie, l’obbligo di provvedere sull’istanza de qua trova fondamento nella posizione qualificata di A.S.D., quale soggetto giuridico destinatario del provvedimento di affidamento della concessione dell’impianto sportivo, tale da giustificare e legittimare l’affidamento in una risposta della P.A. sulla specifica richiesta avanzata, anche in conformità ai doveri di correttezza e di buona amministrazione su di essa ricadenti.

10.3. Viene qui in rilievo quella condivisibile giurisprudenza, secondo cui ”Il silenzio inadempimento si configura non solo quando l Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere previsto da un espressa previsione di legge, ma anche quando un tale obbligo sia individuabile in base ai principi generali o dalla peculiarità del caso quando vi siano ragioni di giustizia sostanziale ovvero particolari rapporti esistenti tra Amministrazioni e amministrati che impongano l adozione di un provvedimento” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II bis , 4 gennaio 2016, 43;
Consiglio di Stato, Sez. III, 14 novembre 2014, n. 5601;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696;
TAR Sardegna, Sez. I, 8 aprile 2011, n. 329).

10.4. Va pertanto accolta la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza proposta dalla ricorrente, con conseguente ordine al Comune di Copertino di provvedere su tale istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

10.5. Nell’ipotesi in cui il Comune resistente rimanga inottemperante all’obbligo di provvedere nel suddetto termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Lecce o suo delegato, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 30 giorni.

11. Conclusivamente, vanno accolti i secondi motivi aggiunti, mentre i primi motivi aggiunti vanno in parte accolti ed in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, nei termini sopra esposti;
va, altresì, accolto il ricorso introduttivo e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo della P.A di provvedere nuovamente sull’istanza proposta dalla ricorrente, con conseguente accoglimento del ricorso ex art. 117 c.p.a.

12. Considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni trattate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

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