TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202302531

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202302531
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302531
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 02531/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01449/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2022, proposto da:
Casa di Cura S. Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

a) del provvedimento della Regione Campania n. 0010037 del 10 dicembre 2022, notificato via PEC in pari data, avente ad oggetto “Istanza finalizzata al rilascio della autorizzazione alla erogazione di prestazioni aggiuntive di radioterapia. Casa di Cura Villa Giovanna. Invito a provvedere. Riscontro”:

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, ove medio tempore adottati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Appare utile una ricostruzione della complessa vicenda per la quale è la presente causa.

Con nota prot. n. 607 del 21 marzo 2011, il legale rappresentante della società ricorrente – la Casa di Cura privata S. Anna di Cassino - in qualità di proprietaria della struttura sanitaria denominata Villa Giovanna, sita nel comune di Tora e Piccilli, presentava a quest’ultimo richiesta per essere autorizzata ad ampliare l’ambulatorio di radioterapia presso la struttura sopra indicata, nel rispetto delle procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 7301 del 2001.

2.- Con nota prot. n. 750 del 1° aprile 2011, l’amministrazione comunale trasmetteva, per i profili di competenza, la richiesta all’ASL di Caserta, la quale introitava la pratica con prot. n. 1216 del successivo 4.

3.- A fronte del perdurante inadempimento delle amministrazioni interpellate, la società ricorrente, in data 18 ottobre 2013, sollecitava l'esame e la definizione della richiesta, in considerazione altresì del fatto che, con decreto n. 128 del 30 dicembre 2013, il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Campania (di seguito: Commissario ad acta) aveva stabilito che, per l'ASL di Caserta, sussisteva per i servizi di radioterapia un ulteriore fabbisogno privato di tre unità radioterapiche.

4.- Di conseguenza, la Casa di Cura S. Anna, con nuova richiesta del 14 gennaio 2014, sollecitava il Comune di Tora e Piccilli, l’ASL di Caserta e, da ultimo, il Presidente della Regione Campania nella qualità di Commissario ad Acta, a provvedere con sollecitudine sulla domanda di autorizzazione, inoltrata nel 2011 e riproposta nel 2013.

5.- In assenza di risposta, la Casa di Cura ricorrente promuoveva ricorso innanzi a questo TAR – rubricato al R.G. n. 1755 del 2014 - col quale chiedeva che venisse accertata l’illegittimità del silenzio formatosi sulle richiamate richieste.

Con sentenza n. 3216 del 10 giugno 2014, il TAR dichiarava illegittima l’inerzia delle amministrazioni intimate - ASL Caserta, Regione Campania e Comune di Tora e Piccilli - in merito all’istanza di autorizzazione sanitaria presentata dalla ricorrente.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5908 del 28 novembre 2014 (R.G. 8095 del 2014), accoglieva l’appello proposto dalla Regione Campania, rilevando l’insussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente, essendo sospese le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie fino al completamento del procedimento di accreditamento delle strutture a quel momento solo provvisoriamente accreditate.

6.- In seguito, l’ASL Caserta, con delibera n. 1563 del 15 novembre 2014, pubblicata in pari data sull’albo pretorio, portava a termine tale procedimento di accreditamento definitivo in favore di due strutture sanitarie erogatrici di prestazioni di radioterapia già autorizzate, per un totale di tre unità.

La ricorrente rileva che, residuando un fabbisogno di tre impianti di radioterapia, nel rispetto della pianificazione programmatoria contenuta nel decreto 128 del 2013, era possibile il rilascio di nuove autorizzazioni essendo venuti meno i vincoli procedimentali opponibili dalle autorità competenti.

Pertanto, la Casa di Cura S. Anna, con raccomandata del 16 dicembre 2014 consegnata il successivo 24, sottoponeva nuovamente all’attenzione della Regione Campania la richiesta di rilascio dell’invocata autorizzazione.

Attesa la capienza del fabbisogno relativo all’erogazione di prestazioni di radioterapia nel proprio distretto, l’ASL di Caserta, con nota prot. n. 22279 del 9 luglio 2014, esprimeva il proprio assenso e trasmetteva la pratica alla Regione, Assessorato alla Sanità, ed al Comune di Tora e Piccilli per i pareri di competenza.

7.- A fronte dell’inerzia della Regione Campania, la Casa di Cura S. Anna adiva nuovamente questo TAR al fine di sollecitare il rilascio del parere.

Questa Sezione, con sentenza n. 450 del 2016, pur ravvisando che,

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