TAR Venezia, sez. I, sentenza 2015-12-21, n. 201501372
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N. 01372/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2015 REG.RIC.
N. 00590/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2015, proposto da:
Società Chiara Srls, rappresentata e difesa dagli avv. G O, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso il primo in Venezia, S. Croce, 205;
contro
Comune di Chioggia, rappresentato e difeso dagli avv. C P, D P, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Ultima Spiaggia Sas di Frezzato Ermanno, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Carlin, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2015, proposto da:
Societa' Chiara S.r.l.S., rappresentata e difesa dagli avv. Mariagrazia Romeo, G O, con domicilio eletto presso G O in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Comune di Chioggia, rappresentato e difeso dagli avv. C P, D P, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Ultima Spiaggia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Carlin, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
quanto al ricorso n. 476 del 2015:
per accertamento tecnico preventivo ex artt. 63 CPA – 696 cpc.
quanto al ricorso n. 590 del 2015:
per l’annullamento dell'ordinanza n. 75 del 3.4.2015 con la quale il Comune di Chioggia ha intimato la demolizione di opere realizzate nell'area demaniale marittima accordata in concessione alla ricorrente, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto ed in particolare, le relazioni del Servizio Controllo Edilizi del 27 maggio 2014 e 20 giugno 2014, le relazioni del Servizio Demanio Turistico del 10 giugno 2014 e 24 giugno 2015, il parere del Settore Urbanistica del 25 giugno 2014, indicati a presupposto, la comunicazione di avvio del procedimento prot.. N. 0012370 del 23 marzo 2015 ed il diniego all’accoglimento della domanda di variazione temporale della concessione demaniale marittima prot. 0012647 del 25 marzo 2015.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso rubricato sub R.G. 476/2015, la società Chiara srls, premesso di essere titolare della concessione demaniale marittima (n. 4 del 31.5.2013) corrispondente all’ambito n. 61 del Piano particolareggiato dell’Arenile di Isola Verde, lungo il litorale del Comune di Chioggia, esponeva di aver ottenuto, in data 3.3.2014, permesso di costruire n. 35, per la realizzazione di un fabbricato destinato ad ospitare un chiosco di servizio all’attività di noleggio ombrelloni e lettini, che, in considerazione della peculiarità dell’area (sabbia litoranea), assentiva anche la movimentazione della sabbia. Nel corso della realizzazione del fabbricato, il Comune, con nota del 30.6.2014, comunicava l’avvio del procedimento di repressione di abuso edilizio, evidenziando che l’intervento edificatorio era stato realizzato in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ambientale in quanto: -collocato ad una quota superiore, di circa 1,60 mt., rispetto a quella prevista dal progetto;-realizzato più a sud rispetto al sedime riportato nel progetto rilasciato.
La ricorrente, precisato, da un lato, che il sopralluogo effettuato dal Settore Territorio del Comune il 27.5.2014 aveva chiarito che la quota di rialzo del chiosco rappresentata nelle planimetria allegate alla domanda di permesso di costruire doveva ritenersi modificata per l’azione dei venti determinanti l’innalzamento e lo spostamento verso est della zona dunosa e, dall’altro, che le contestazioni avanzate circa l’altezza erano infondate in quanto frutto di un errore di lettura degli elaborati grafici, nei quali era riportata una quota di 5.30 e non 6.30, specificava di aver presentato istanza volta alla correzione dell’errore materiale contenuto negli elaborati allegati al permesso di costruire n. 35/2014, al fine di riportarli alla fedele rappresentazione dei luoghi esistenti. L’Amministrazione Comunale, con nota del 23.3.2015, rigettava la detta istanza e comunicava l’avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio e l’adozione di una diffida per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Tanto premesso in punto di fatto, ricordata la natura propedeutica della domanda di accertamento preventivo rispetto al giudizio di merito ed evidenziata l’urgenza dell’accertamento ai fini di cristallizzare la verificazione dello stato dei luoghi, la ricorrente chiedeva fosse disposto un accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli artt. 63 c.p.a. e 696 c.p.c., nominando un CTU per rispondere al seguente quesito: “1) descrivere lo stato, le condizioni e le qualità dei luoghi, indicando in particolare l’entità della quota del pavimento di camminamento del chiosco, l’altezza del chiosco in relazione alla sommità della duna adiacente, ai piedi della duna medesima ed al limite della concessione demaniale oltre che la collocazione dello stesso manufatto;2) verificare se le correzioni materiali richieste nell’istanza presentata dalla Società ricorrente il 23 gennaio 2015 siano corrispondenti all’effettivo stato dei luoghi”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Chioggia, il quale, ripercorsa la vicenda in punto di fatto, chiedeva di integrare la domanda di accertamento tecnico preventivo proposta dalla società ricorrente con l’accertamento anche delle cause di formazione (nei primi mesi del 2014) della duna, sulla quale insiste il chiosco, per verificare la sua origine, naturale o artificiale.
Con atto di intervento ad opponendum, si costituiva in giudizio anche Ultima Spiaggia S.a.S., la quale, premesso di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 9/2007, corrispondente all’ambito n. 62, confinante con quello assegnato alla ricorrente, precisava di intervenie al fine di sostenere le ragioni dell’Amministrazione comunale, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ricorso rubricato sub R.G. n. 590/2015, la società Chiara S.r.l.s. impugnava –oltre agli altri atti meglio indicati in epigrafe - il provvedimento n. 75 del 3.4.2015 con la quale il Comune di Chioggia ha diffidato la ricorrente a demolire le opere previste nel permesso di costruire n. 35/2014, in quanto realizzate in totale difformità dal titolo edilizio e dall’autorizzazione paesaggistica, ripristinando lo stato originario dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendo che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata emessa ordinanza di demolizione.
La ricorrente denunciava, con un primo ordine di motivi, che il provvedimento impugnato trovava fondamento su erronee e contraddittorie valutazioni relativamente all’altezza ed al posizionamento del chiosco: infatti, in relazione alla quota, si precisava che la situazione dei luoghi era stata modificata per effetto degli agenti atmosferici, come dimostrato dal fatto che il Dipartimento della Difesa del Suolo della Regione Veneto aveva dovuto installare una nuova recinzione di delimitazione della duna sabbiosa;in ogni caso, un eventuale riporto artificiale di sabbia avrebbe determinato un’attività dispendiosa ed onerosa che non sarebbe passata inosservata;inoltre, l’Amministrazione non aveva considerato che nell’elaborato tecnico allegato alla connessione demaniale n. 5/11 “ il punto che nel PdC corrisponde alla quota 0,00 è posto in prossimità della quota di +1,30 ”;infine, nel medesimo elaborato tecnico, la stessa sommità della duna era posta alla quota di 5,30 ml e non di 6,30 ml.;in relazione alla traslazione del chiosco, si ricordava che essa era il risultato della alterazione del contesto, soggetto all’azione del vento, come confermato della nuova recinzione apposta dal Dipartimento Forestale che aveva sostanzialmente modificato i confini della concessione n. 5/11. A fronte di tali rilievi, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre l’effettiva verificazione dello stato dei luoghi, anche in considerazione delle incertezze emerse a seguito dei sopralluoghi effettuati dai vari Uffici e Servizi interessati.
Con il secondo ordine di motivi, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione comunale aveva omesso di valutare le osservazioni formulate a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio.
Con il terzo motivo di ricorso, si censurava la legittimità del diniego reso dall’Amministrazione comunale il 24.3.2015, in ordine all’istanza presentata il 30.5.2014 di proroga di ulteriori due anni della concessione, già accordata per la durata di sei anni dal 31.12.2011 al 31.12.2016, diniego fondato esclusivamente sull’erroneo presupposto dell’avvio del procedimento repressivo.
Resisteva in giudizio il Comune di Chioggia, il quale, contestando gli argomenta avversari, chiedeva il rigetto del ricorso.
Interveniva ad opponendum Ultima Spiaggia S.a.s., la quale, predicando l’interesse al mantenimento dell’atto impugnato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.565, assunta alla camera di consiglio del 20 maggio 2015, previa riunione dei citati ricorsi, il Collegio disponeva consulenza tecnica d’ufficio, nominando l’ing. A M, al quale erano assegnati i seguenti quesiti:
1) previa descrizione dello stato dei luoghi, verifichi ed accerti il CTU la quota alla quale è stato realizzato il chiosco di cui si discute, al livello del camminamento e l’altezza del chiosco, in relazione alla sommità della duna di sabbia su cui insiste ed ai piedi della stessa;
2) verifichi ed accerti il CTU l’esatto posizionamento del manufatto di cui si discute, anche in relazione all’esatta estensione della concessione demaniale;
3) verifichi ed accerti il CTU la causa, naturale o artificiale, della asserita modifica della zona sabbiosa (duna) su cui è stato collocato il chiosco di cui si discute;
4) alla luce delle risposte ai precedenti questi, verifichi e accerti il CTU la conformità della realizzazione del chiosco in oggetto con il progetto autorizzato, in relazione sia alla quota di realizzazione che al posizionamento del medesimo.
In data 27.7.2015, il CTU depositava l’elaborato peritale.
In vista dell’udienza di merito, le parti depositavano memorie difensive con le quali precisavano le rispettive posizioni. In particolare, la ricorrente Chiara S.r.l.s., alla luce dell’espletata CTU, formulava ulteriori istanze istruttorie, chiedendo, previo sopralluogo, l’integrazione dell’elaborato peritale in ordine al posizionamento ed alla quota del manufatto, nonché alle cause di modifica della zona sabbiosa.
Alla Pubblica udienza del 21 ottobre 2015, i suddetti ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Preliminarmente, si ribadisce l’evidente regime di connessione, soggettiva ed oggettiva, che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.
Per quanto riguarda il ricorso sub R.G. 476/2015, relativo alla richiesta di accertamento tecnico preventivo, la disposta CTU ha soddisfatto l’interesse ad esso sotteso, con la conseguenza che il ricorso è divenuto improcedibile, restando assorbita ogni questione –anche di ordine processuale - ivi sollevata dalle parti.
Passando al ricorso rubricato sub n. 590/2015, preliminarmente si osserva, in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum, che nel processo amministrativo la controversia sulle sanzioni edilizie azionata dai diretti destinatari non conosce controinteressati in senso tecnico, anche quando determinati soggetti (in particolare i proprietari confinanti) conseguirebbero evidenti vantaggi dalla demolizione delle opere sanzionate;in tal caso, resta salva ovviamente la loro possibilità di intervenire ad opponendum. Ciò in quanto la qualità di controinteressato va riconosciuta nella compresenza dell’elemento sostanziale, vale a dire al soggetto portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente, e dell’elemento formale, costituito dall’indicazione nominativa del medesimo soggetto nel provvedimento impugnato (ovvero la sua agevole individuabilità in altro modo);da ciò consegue che i concorrenti commerciali dell’esercizio raggiunto da un ordine di demolizione non sono controinteressati non essendo indicati nell’atto sanzionatorio impugnato né risultando titolari di un interesse diretto e contrario a quello azionato, ma sono titolari di un interesse di fatto, tale da legittimare il loro intervento ad opponendum ( ex multis TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 aprile 2015, n. 346;TAR Liguria, sez. I, 12 febbraio 2015, n. 176;TAR Marche, Ancona, 20 giugno 2013, n. 468;TAR Abruzzo, 31 agosto 2010, n. 616;TAR Liguria, sez. I, 21 aprile 2009,n. 779;TAR Calabria, Catanzaro, sez. II;1 luglio 2008, n. 1027 ).
L’intervento di Ultima Spiaggia S.a.S. è, dunque, ammissibile.
Passando al merito, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
Giova ricordare che il provvedimento di diffida a demolire in questa sede impugnato risulta fondato sui seguenti presupposti: