TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-07-03, n. 202000515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-07-03, n. 202000515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000515
Data del deposito : 3 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2020

N. 00515/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01919/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2015, proposto da N M, C W e M R, rappresentati e difesi dall'avvocato B D R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L S in Brescia, via L. Beretta, n. 5;

contro

Comune di Rivolta D'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Corte Maria Luisa S.r.l., non costituita in giudizio ;

per l'annullamento

del provvedimento conclusivo del “ procedimento di rilascio p.c. n. 240/2011 ex art. 28 commi 1-2 d.P.R. 380/2001 a seguito della sentenza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 1130/2013 ”, a firma del responsabile dell’Area urbanistica ed edilizia privata del Comune di Rivolta d’Adda di data 20 aprile 2015 prot. n. 5166, notificato in data 28 aprile 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivolta d’Adda;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del comma 5 dell’art. 84 del d.l. 18/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 la dott.ssa Elena Garbari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno giudizio si inserisce in un risalente contenzioso, sul quale in passato si è già pronunciato questo Tribunale, inerente la realizzazione - da parte di Corte Maria Luisa S.r.l.- di un compendio immobiliare a destinazione mista direzionale (uffici) e commerciale (supermercato) contiguo al fabbricato ad uso residenziale di proprietà dei ricorrenti, nel Comune di Rivolta d’Adda (CR).

A seguito del ricorso dagli stessi promosso, il permesso di costruire rilasciato alla controinteressata è stato annullato con sentenza della Sezione n. 871 del 22 febbraio 2010, per violazione della volumetria massima assentibile sulla base dell’indice fondiario previsto per la zona. La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6250 del 4 ottobre 2018.

A seguito dell’annullamento del titolo edilizio, l’amministrazione comunale ha dapprima adottato l’ordinanza di ripristino, quindi ha disposto l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, sulla base di un parere tecnico prodotto dalla parte interessata, per il quale la demolizione parziale avrebbe compromesso integramente la struttura e la staticità dell’immobile;
anche tale atto è stato annullato da questa Sezione con sentenza 14 dicembre 2013, n. 1130, appellata dalla società soccombente.

Con l’atto di costituzione in trasposizione del ricorso straordinario indicato in epigrafe i ricorrenti instano per l’annullamento del successivo provvedimento del 20 aprile 2015, con il quale l’amministrazione comunale - assunta autonomamente una nuova perizia giurata - ha rilasciato alla controinteressata il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 380 del 2001.

Il gravame è affidato a sei motivi in diritto.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Rivolta d’Adda.

In pendenza del giudizio, con sentenza 2 marzo 2020, n. 1492 la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza n. 1130/2013, perché all’esito della disposta verificazione è stata accertata la possibilità di una demolizione parziale dell’edificio, senza irreparabile pregiudizio al resto della struttura non in contestazione, e conseguentemente ha ribadito l’illegittimità del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

A seguito dell’ultima pronuncia del giudice di secondo grado il Comune di Rivolta D’Adda si è attivato in autotutela e in data 26.6.2020, con provvedimento prot. n. 8953, ha annullato il provvedimento di sanatoria oggetto dell’odierno gravame.

Chiamata la causa all’udienza pubblica dell’1 luglio 2020, al Collegio non resta che prendere atto delle sopravvenienze e dichiarare cessata la materia del contendere.

Considerata la vicenda giudiziale come in sintesi descritta e atteso che il Comune ha annullato l’atto impugnato solo dopo la proposizione del giudizio, le spese vanno poste a carico della resistente amministrazione, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

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