TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-05-03, n. 201900545

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-05-03, n. 201900545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900545
Data del deposito : 3 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2019

N. 00545/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00389/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, via Peyron 47;

contro

Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di -OMISSIS-, Ministero Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di cancellazione di candidato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 31.12.2012 n. 235 reso dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva disposta la cancellazione del nominativo -OMISSIS- dalla lista -OMISSIS- e conseguentemente l'esclusione della lista medesima formata da un unico candidato ai fini di ottenerne annullamento e disporre la contestuale accettazione della suddetta candidatura e conseguentemente ammettere la collegata lista;

nonché di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno -OMISSIS- la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del -OMISSIS-, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di -OMISSIS- ha disposto la cancellazione del nominativo del sig. -OMISSIS- dalla lista -OMISSIS- e la conseguente esclusione della lista medesima, formata da un unico candidato, dalle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Piemonte, per la sussistenza di una causa di incandidabilità prevista dall’art. 7, D.Lgs 235/2012: il sig. -OMISSIS-, “contrariamente a quanto dichiarato, risulta condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. irrevocabile il 17.4.1998 per i reati di cui agli artt. 81, 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici dal 1995 al 1996) alla pena di anni 1 di reclusione”, né risulta essere intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione.

Il sig. -OMISSIS- ha impugnato questa determinazione, deducendone l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 7, 9, 15, 16 D.Lgs. 235/2012, nonché all’art. 15, comma 1 bis, L. 55/1990, difetto di istruttoria e motivazione.

La doglianza, nella parte in cui deduce la natura non ostativa della condanna riportata, è fondata.

L’art. 16, comma primo, d.lgs. n. 235/2012 dispone che “ per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell’articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico .”.

La normativa previgente, l’art. 15 della legge n. 55/1990, prevedeva, al comma 1 bis – introdotto dall’art. 1 della legge 13.12.1999, n. 475 - l’equiparazione, agli effetti della disciplina ivi prevista, delle sentenze ex art. 444 c.p.p. alle sentenze di condanna.

L’art. 1, l. 13.12.1999, n. 475, nell’introdurre questa equiparazione ha espressamente previsto, al comma 3, che “l a disposizione del comma 1 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” , cioè il 1° gennaio 2000.

Le pronunce ex art. 444 c.p.p. precedenti a tale data – quale è quella riportata dal ricorrente - non possono, pertanto, essere considerate equipollenti (Cass., sez. civ. I, 7 ottobre 2000, n. 13356;
Tar Calabria, Catanzaro, n. 404/2017;
Tar Veneto, sent. n. 499/2015;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 23/05/2017, n.2720;
Tar Lazio, Roma, sez. II bis, sent. n. 5557/2018;
cfr. altresì cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013 n. 695).

A ciò consegue che, in base alla normativa previgente, a carico del ricorrente, non erano rinvenibili, sotto tale profilo, motivi di incadidabilità, secondo quanto richiesto dal citato art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.

Il secondo profilo di doglianza, volto a contestare il mancato rilievo attribuito alla dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., resa con ordinanza del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, è invece infondato per le ragioni affermate dal Consiglio di Stato sez. III, con sentenza n.2552 del 29/05/2017, alle cui motivazioni si rinvia.

Per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della difficoltà applicativa della normativa susseguitasi nel tempo, il Collegio ritiene che sussistano quelle particolari ragioni che consentono di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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