TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-07-25, n. 201800650

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-07-25, n. 201800650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800650
Data del deposito : 25 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2018

N. 00650/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00143/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2018, proposto dal dottor P G rappresentato e difeso dall’avvocato R R presso la quale domicilia a Genova in via Carducci 3/6;

contro

Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano, rappresentata e difesa dagli avvocati V M, C S e L O, con domicilio eletto presso di loro a Genova in piazzale Mazzini 2;

nei confronti

dottor M B

per l'annullamento

del provvedimento 22.12.2017, n. 2803 della città metropolitana di Genova


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della città metropolitana di Genova

vista la propria ordinanza 14.3.2018, n. 72

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2018 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

Rilevato che:

il dottor P G si ritiene leso dall’atto impugnato, per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto;

la città metropolitana di Genova si è costituita in causa con memoria con cui ha chiesto respingersi il ricorso;

con ordinanza 14.3.2018, n. 72 il tribunale amministrativo ha disatteso la domanda cautelare proposta;

le parti hanno depositato atti e documenti;

il contendere è relativo alla determinazione riportata nell’epigrafe con cui il dirigente della città metropolitana ha ritenuto di dover attingere alla graduatoria del concorso tenutosi nel 2008 per l’assunzione di un dirigente del servizio aria e rumore per la copertura di un’omologa posizione presso la direzione ambiente;

la scelta è pertanto caduta sulla persona del controinteressato, del che l’interessato si duole asserendo che la p.a. avrebbe invece dovuto bandire una nuova selezione;

le censure addotte sono nel senso che:

a) il d.lvo 267/2000 all’art. 91 prevede la durata triennale delle graduatorie dei concorsi degli enti locali, dal che l’illegittimità della determinazione gravata che si pone altresì in contraddizione con il piano delle assunzioni del 2017 dell’ente locale, che prevedeva l’indizione di un concorso proprio per la copertura del posto in contestazione;

b) non è assoluta la prevalenza normativa per lo scorrimento delle graduatorie, ancorché risalenti, sì che l’amministrazione avrebbe dovuto apprezzare la maggiore idoneità dell’interessato alla copertura del posto, in luogo di quella del controinteressato che venne selezionato nel 2008 per ricoprire la posizione nel settore aria e acqua, un ambito assai diverso da quella rimasto sprovvisto della figura dirigenziale;

c) violazioni formali;

in ordine alle prime censure rubricate il collegio rileva che l’ordinamento mantiene tuttora una generale preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto al diverso principio che postula l’indizione di una nuova selezione allorché risulti necessario acquisire nuove professionalità;

si nota che la giurisprudenza è prevalentemente orientata in tal senso (tar Toscana, 2018/412, Veneto, 2018/144, Trentino-Alto Adige, Trento, 2018/1, Sardegna, 2017/806, Emilia-Romagna, 2017/794, Calabria, Catanzaro, 2017/1866) in quanto ha recepito il persistente orientamento normativo – tra le tante, art. 16 legge 246/2005- che ha preferito la soluzione interna rispetto all’assunzione di nuovo personale o all’aumento del livello anche stipendiale di quello già in organico;

più specificamente il consiglio di Stato (sent. 2017/5637) ha chiarito in punto riparto di giurisdizione che la contestazione della violazione del diritto allo scorrimento di una graduatoria va proposta avanti al giudice ordinario, mentre le amministrazioni sono dotate di discrezionalità allorché si tratta di optare per l’uno o l’altro canale di provvista del personale;

queste ultime considerazioni non elidono tuttavia la validità di quanto esposto in precedenza, atteso l’avvenuto consolidamento del ricordato orientamento normativo e giurisprudenziale che privilegia sino ad imporlo lo scorrimento delle graduatorie aperte rispetto all’indizione dei nuovi concorsi;

in considerazione di ciò la censura in rassegna proposta con il primo motivo è infondata e va disattesa;

a diversa soluzione non può pervenirsi relativamente alla seconda doglianza sopra richiamata, posto che la normativa statale volta al risparmio delle risorse non può essere disattesa da una deliberazione della città metropolitana che aveva previsto l’indizione di un nuovo concorso senza darsi carico di motivare la ragione che rendeva imprescindibile tale scelta;

il primo articolato motivo è pertanto infondato e va respinto;

con la seconda doglianza l’interessato denuncia l’illogicità della determinazione gravata in quanto la p.a. ha ritenuto di attingere ad una risalente graduatoria (2008) per individuare un dirigente che era stato selezionato per svolgere delle funzioni affatto distinte da quelle che dovrà ricoprire il soggetto da preporre alla nuova struttura;

risulterebbe che il controinteressato ha sostenuto le selezioni che lo videro idoneo per un settore dell’attività della città metropolitana che non è apparentabile a quello per cui è lite;

Il tribunale amministrativo nota a tale riguardo che gli interventi normativi di carattere generale che si sono avuti (ad esempio art. 19 comma 5 bis del d.lvo 165/2001) hanno attribuito al dirigente una capacità di operare che si estende a molti campi della funzione pubblica, essendo stato previsto che a tale grado della gerarchia possano accedere anche i dipendenti di altre amministrazioni, oltre ai soggetti esterni ad esse;

ne consegue che non ha fondamento normativo la pretesa del ricorrente di contestare la capacità del controinteressato di ricoprire la posizione in questione;

si osserva infine che i documenti riportanti la determinazione della p.a. sono stati firmati digitalmente, con che anche l’ultima censura è infondata;

il ricorso va pertanto disatteso, mentre le spese possono essere compensate, trattandosi di vertenza di lavoro riguardante l’utilizzo di una graduatoria quasi decennale;

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