TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-29, n. 202418983
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2024
N. 18983/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05422/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5422 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto n. K10 -OMISSIS-dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. K10/-OMISSIS-del 17 dicembre 2018, con il quale il ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 27 novembre 2014, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il ministero ha rilevato la presenza dei seguenti pregiudizi penali:
- 23 settembre 2008: autorità giudiziaria di Brescia, per il reato di false attestazioni al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 495 c.p. (con le generalità di -OMISSIS-, nato in [...] il [...])
- 23 agosto 2022: autorità giudiziaria del CP di Brescia per i reati di cui agli artt. 467 c.p. (contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto) e 468 c.p. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso ditali sigilli e strumenti contraffatti).
Sulla base di tali presupposti il ministero, previo espletamento di rituale sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, cui il ricorrente ha ritenuto di partecipare adducendo di essere ben inserito nella comunità sociale, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.
Il decreto è stato quindi gravato, unitamente agli atti ad esso presupposti, per eccesso di potere per insufficiente istruttoria, per incongrua, irragionevole, illogica, insufficiente e generica motivazione, per violazione di legge, nonché per violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il ministero dell’interno con una relazione e documenti mediante i quali ha insistito per il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria del 27 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare:
- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- che “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5565 del