TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-10-16, n. 201308924
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N. 08924/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05127/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5127 del 2005, proposto da:
Di F E, rappresentato e difeso dall'avv. D T, con domicilio eletto presso D T in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C V, P C;
per l'annullamento
della deliberazione assunta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato riunitasi il giorno 21 ottobre 2004, e della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato riunitosi in data 30/12/2004, di rinnovo degli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore in esecuzione delle sentenze T.A.R. Lazio sezione I Ter nn-6256/04-6257/04-6258/04, nonché per il risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, dirigente della Polizia di Stato attualmente in quiescenza, ha partecipato alle seguenti procedure selettive:
__1) scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, svoltosi il 13 giugno 2000, per la copertura di 13 posti disponibili con decorrenza 1/1/2000;
__2) scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, svoltosi il 15 gennaio 2001, per la copertura di 31 posti disponibili con decorrenza 1/1/2001;
__3) scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, svoltosi il 15 maggio 2002, per la copertura di 31 posti disponibili con decorrenza 1/1/2002;
___4) scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, svoltosi il 16 giugno 2003, per la copertura di 16 posti disponibili con decorrenza 1/1/2003.
In nessuna delle predette procedure si è collocato in posizione utile in graduatoria.
Con distinti ricorsi al T.A.R. Lazio ha impugnato gli esiti delle procedure concorsuali.
Con sentenze n. 6256/04 (relativa alla procedura relativa all’anno 2001 – n.2 dell’elenco), n. 6257/04 (relativa alla procedura relativa all’anno 2000 – n. 1 dell’elenco), n. 6258/04 (relativa alle procedure relative agli anni 2002 e 2003, nn. 3 e 4 dell’elenco) il T.A.R. Lazio ha accolto i ricorsi ed ha ordinato all’Amministrazione di rinnovare la valutazione del ricorrente in comparazione con tutti i vincitori delle quattro selezioni e agli ammessi al Corso di Alta Formazione con riferimento ai soli titoli della categoria III, previa determinazione dei sub-punteggi massimi con riferimento alle singole voci valutate, e con adeguata motivazione del relativo punteggio attribuito.
In esecuzione delle suddette sentenze, la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, in data 21 ottobre 2004, ha provveduto a rinnovare le operazioni concorsuali confermando i punteggi assegnati, ed il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, riunitosi in data 30/12/04, ha approvato la rinnovazione degli scrutini compiuta dalla Commissione competente.
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato i suddetti atti con i quali l’Amministrazione ha provveduto a rinnovare la sua valutazione con riferimento alla categoria III in relazione ai quattro scrutini sopra indicati deducendo, con 6 distinti motivi di ricorso, le censure di violazione della L. 121/81 e successive modificazioni, del D.P.R. 335/82 e successive modificazioni, della L. 19/85, del D.Lgs. 334/00, della L. 241/90, di violazione ed elusione di giudicato, di eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento, perplessità, sviamento di potere, difetto di motivazione.
In sostanza, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione ed elusione di giudicato in quanto l’Amministrazione avrebbe confermato i medesimi punteggi già assegnati in precedenza;
b) Illogicità nell’individuazione del punteggio massimo attribuibile ai cinque sottoparametri riferibili alla categoria 3;
c) Carenza di motivazione con riferimento ai punteggi assegnati a ciascuno dei funzionari presi in esame;
d) Elusione del giudicato non avendo l’Amministrazione espunto il criterio ritenuto illegittimo dal T.A.R. relativo agli “anni di servizio ancora da espletare”;
e) Inadeguatezza dei parametri relativi alle “funzioni svolte” e alle “sedi di servizio”;
f) Mancata indicazione nel verbale dell’orario di chiusura delle operazioni di rinnovazione dello scrutinio da parte della competente Commissione.
Il ricorrente ha chiesto quindi l’accoglimento del ricorso ed ha formulato la domanda risarcitoria.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto due diversi profili:
-- per aver impugnato con un unico ricorso cumulativo i quattro diversi scrutini per merito comparativo rinnovati dal Ministero in esecuzione di tre distinte pronunce del T.A.R. Lazio, scrutini per i quali sussistono distinte posizioni di controinteresse;
-- per non aver provveduto alla rituale notifica del ricorso ad almeno un controinteressato per ciascuna delle procedure di scrutinio, in quanto dei tre dirigenti ai quali è stato indirizzato il ricorso introduttivo – i Dott.ri L V, C e P – soltanto quest’ultimo è stato promosso dirigente superiore con decorrenza 1/1/02, in quanto il Dott. La V L (e non V come indicato nel ricorso) è stato promosso con decorrenza 1/1/2004, mentre il Dott. C negli scrutini in questione non si è collocato in posizione utile in graduatoria ed è stato promosso soltanto con decorrenza 1/1/2004 (peraltro il Collegio rileva che la notifica indirizzata al Dott. L V non è andata a buon fine, come può agevolmente evincersi dalla relativa di notifica, e dunque l’unico controinteressato evocato correttamente in giudizio con il ricorso introduttivo è il Dott. P che è risultato vincitore della promozione per merito comparativo con decorrenza 1/1/02, non essendo stato evocato in giudizio con il ricorso introduttivo alcun controinteressato con riferimento alle altre selezioni anch’esse oggetto di impugnativa).
Con ordinanza n. 9738/12, il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio autorizzando il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami.
Infine, con la memoria di replica, l’Avvocatura erariale ha chiesto al Tribunale di ordinare la rinnovazione della notificazione disposta mediante pubblici proclami poiché non reca l’indicazione nominativa dei controinteressati.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dell’istanza di rinnovazione dell’integrazione del contraddittorio attesa l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.
Innanzitutto per quanto concerne la censura di violazione e/o elusione del giudicato è sufficiente rilevare che il Tribunale nelle già citate sentenze del 2004 aveva statuito “l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare la valutazione del ricorrente in comparazione con tutti i vincitori delle selezioni impugnate, estese agli ammessi al “Corso di Alta Formazione”, con riferimento ai soli titoli della Categoria III, previa determinazione di sub-punteggi massimi con riferimento alle singole voci valutate e con adeguata motivazione del relativo punteggio attribuito”: pertanto l’Amministrazione era tenuta a rivalutare il solo ricorrente (con riferimento ai soli titoli della Categoria III) e non anche tutti gli altri concorrenti, il che giustifica la mancata variazione dei punteggi loro assegnati, senza contare che – come ha correttamente rilevato la difesa erariale – non essendo stati rilevati ulteriori vizi di legittimità dei precedenti scrutini, ed essendo rimasti inalterati i parametri di riferimento, non appare affatto illogico che tutti i punteggi – ivi compresi quelli assegnati al ricorrente - siano rimasti invariati.
In sostanza, quindi, la riproduzione dei medesimi punteggi non costituisce indice della dedotta elusione di giudicato.
Detto profilo di censura deve essere conseguentemente respinto.
Altrettanto infondato è il motivo con il quale il ricorrente lamenta l’erronea attribuzione del punteggio massimo di punti 5,5 per ciascuno dei sottoparametri indicati nel verbale, in quanto la Commissione ha giustificato la propria scelta facendo riferimento ad un precedente specifico, e comunque non vi è prova che la diversa ripartizione dei singoli punteggi avrebbe sovvertito l’esito finale.
Come ha condivisibilmente rilevato la difesa del Ministero, la scelta operata non può ritenersi illogica, in quanto consente un ampio margine di apprezzamento delle specifiche qualità manifestate dall’uno o dall’altro concorrente, consentendo alla Commissione di meglio graduare i punteggi da assegnare a ciascun funzionario.
Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato – sia sotto il profilo del difetto di motivazione che nel merito - il punteggio che gli è stato attribuito nei diversi scrutini, in comparazione con i punteggi assegnati attribuiti agli altri concorrenti.
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover rilevare che, per giurisprudenza costante, nelle procedure di avanzamento per merito comparativo, le valutazioni della competente Commissione costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica che soggiacciono al sindacato giurisdizionale, oltre che per i vizi riguardanti l'esercizio della funzione, solo se tali valutazioni risultano manifestamente incoerenti o irragionevoli. In conseguenza la cognizione del giudice amministrativo deve essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dell'operato dalla Commissione, nel contesto di una valutazione caratterizzata da un'elevata discrezionalità che spesso riguarda soggetti tutti dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili attraverso sottili analisi di merito implicanti la ponderazione (non meramente aritmetica) delle loro complessive caratteristiche e dei loro profili (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2193 del 16 aprile 2012;Consiglio di Stato sez. III 29 gennaio 2013 n. 557).
Le valutazioni rese dall’Amministrazione, infatti, attengono al merito amministrativo, e come tali sono insindacabili in sede di legittimità se non per manifesti profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato sez. VI 18 aprile 2013 n. 2134).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistano palesi illogicità ed irrazionalità nell’operato dell’Amministrazione che ha provveduto a spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di assegnare i singoli punteggi parziali, come pure non sussiste il vizio di carenza di motivazione, in quanto la Commissione ha provveduto a motivare in modo esauriente il punteggio attribuito, come può agevolmente evincersi dalla lettura del relativo verbale nel quale viene ricostruita la carriera del ricorrente in comparazione con quella degli altri colleghi.
Dalla lettura del verbale si evince in modo chiaro che le valutazioni relative al ricorrente hanno risentito in modo evidente del minor periodo nel quale il Dott. Di Francesco ha svolto la propria attività dirigenziale presso la Polizia di Stato, il che ha comportato l’acquisizione di una minore esperienza specifica indispensabile per lo svolgimento delle delicate funzioni di dirigente superiore della Polizia di Stato rispetto a quella conseguita dagli altri colleghi che nel periodo in cui egli prestava servizio presso altre Amministrazioni – o svolgeva le mansioni di consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca - hanno svolto l’attività di pubblica sicurezza presso sedi spesso difficili e disagiate, ricevendo riconoscimenti premiali nello svolgimento della loro attività istituzionale (come può desumersi in modo chiaro leggendo le motivazioni dei punteggi assegnati ai colleghi risultati vincitori delle varie selezioni).
La censura deve essere pertanto respinta.
Altrettanto infondato è il quarto motivo con il quale si denuncia la violazione del giudicato con riferimento al criterio “degli anni di servizio ancora da espletare”: come ha correttamente rilevato la difesa erariale detto criterio è stato ritenuto illegittimo nella sola sentenza n. 6258/04 (relativa allo scrutinio per merito comparativo di cui alle lett. c) e d) dell’elenco) e non anche nelle altre due sentenze relative agli altri due scrutini.
In ogni caso dal verbale della Commissione si evince in modo chiaro che detto criterio è stato espunto dalla valutazione, ma non ha minimamente inciso sull’attribuzione dei punteggi.
Il quinto motivo di ricorso era stato già disatteso dal Tribunale nella sentenza n. 6258/04 della quale il ricorrente lamenta la non corretta esecuzione: possono dunque ribadirsi i principi ivi esposti, pienamente condivisi dal Collegio.
Infine non può essere accolto neppure l’ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata indicazione a verbale degli orari di chiusura delle operazioni di rinnovazione dello scrutinio, sia perché non esiste uno specifico obbligo di verbalizzazione nei termini invocati dal ricorrente, sia perché – come correttamente rilevato dalla difesa erariale – la durata delle operazioni di scrutinio non può inficiare la validità delle determinazioni adottate: la celerità delle operazioni non è di per sé indicativa della superficialità delle valutazioni in quanto i componenti della Commissione avrebbero potuto conoscere preventivamente la posizione di ogni candidato.
In conclusione per i suesposti motivi il ricorso deve essere respinto perché infondato e deve essere conseguentemente respinta anche la domanda risarcitoria.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.