TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2010-07-14, n. 201016721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2010-07-14, n. 201016721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201016721
Data del deposito : 14 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04329/2007 REG.RIC.

N. 16721/2010 REG.SEN.

N. 04329/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4329 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M e L M, con domicilio eletto presso G M in Napoli, via G.Le Orsini N.40;

contro

Ministero dell’ Economia e Finanze in persona del Ministro p.t.,
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria ‘ex lege’;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 240 del 20.03.2007 emessa dal Ministero dell’Economie e finanze – Comando generale della Guardia di Finanza con cui è stata respinta l’istanza di equo indennizzo per patologia dipendente dal servizio presentata dal ricorrente in relazione all’infermità: «esiti di orchifunicolectomia bilaterale per tumore alle cellule germinali»;

nonché attraverso ricorso per motivi aggiunti,

- della determinazione dirigenziale n. 3153 del 17.11.2008 emessa dal Ministero dell’Economie e finanze – Comando generale della Guardia di Finanza con cui, ad integrazione della determinazione impugnata con ricorso principale, l’Amministrazione ha confermato il rigetto della descritta istanza volta alla concessione dell’equo indennizzo;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ Economia e Finanze e del Comando Generale Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2010 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati, SAVOIA MICHELE impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe e, in virtù di numerose censure in fatto e in diritto, ne chiedeva l’annullamento. Il ricorrente chiedeva, inoltre, il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo e il risarcimento del danno da liquidarsi in un separato giudizio.

1.2. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle finanze unitamente al Comando generale della Guardia di Finanza che chiedevano il rigetto del ricorso.

1.3. All’esito dell’udienza di trattazione del 19.05.2010, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

2.1. Con i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti, il Comando della Guardia di Finanza ha reiteratamente rigettato l’istanza del ricorrente volta al riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità derivante da causa di servizio. L’istanza in questione riguardava la gravissima patologia che ha afflitto il ricorrente, consistente in un tumore alle cellule germinali, cd. seminoma, che determinava una orchifunicolectomia bilaterale.

2.1. Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, documentava di essere stato addetto alle mansioni di “armaiolo” dal 1992 al 2003;
per lo svolgimento di tali mansioni, il SAVOIA, provava di essersi trovato a continuo contatto con materiali potenzialmente cancerogeni, quali i solventi e i detergenti utilizzati per la pulizia delle armi nonché i vapori originati dagli spari. Il ricorrente, nel corso del procedimento, produceva delle ampie e documentate osservazioni con cui dimostrava che i composti aromatici o clorurati impiegati per la pulizia delle armi costituivano, appunto, sostanze potenzialmente dannose e suscettibili di favorire l’insorgenza di patologie tumorali, tanto che la stessa Guardia di Finanza, dal 2001, ne proibiva l’uso.

2.2. Ciò nonostante, il Comitato di Verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) rendeva parere negativo in merito alla riconducibilità dell’infermità al servizio sostenendo che non risultassero “fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una genesi neoplastica”;
a tale parere si conformava l’amministrazione nel rigettare l’istanza (determinazione dirigenziale n. 240 del 20.03.2007).

2.3. Il ricorrente, come si è detto, impugnava, con il ricorso principale, tale determinazione producendo, altresì, una perizia medico-legale a firma del dr. B che confermava l’effetto potenzialmente cancerogeno di alcune delle sostanze utilizzate dal ricorrente, ponendo, altresì, in evidenza come la patologia era insorta solo dopo 5 anni di esposizione alle sostanze in questione, senza che vi fossero stati precedenti morbosi negli anni precedenti.

2.4. A seguito delle proposizione del ricorso, lo stesso Comando della Guardia di Finanza, con nota del 07.08.2008, chiedeva al C.V.C.S. di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce delle argomentazioni svolte nelle menzionate osservazioni dell’interessato, in un primo tempo pretermesse dal Comitato (cfr. all. 12 prod. P.A.).

2.5. A tale istanza il Comitato forniva riscontro con un nuovo parere negativo in cui ci si limitava ad asserire che “nelle osservazioni dell’interessato” non erano rilevabili “elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”. Il Comando generale della Guardia di Finanza, recependo l’indicato parere, adottava una nuova determinazione negativa in data 17.11.2008 che il ricorrente impugnava con ricorso per motivi aggiunti.

3.1. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente muove diverse censure consistenti: nel difetto di motivazione e di istruttoria;
nel travisamento dei fatti;
nella violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e 10 bis L. 241/1990;
nella violazione degli artt. 3 e 4 della L. 626/1994.

4.1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente ordine di motivi (difetto di motivazione e di istruttoria).

4.2. Va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza che consente al giudice amministrativo un sindacato cd. “debole” in materia di verifica dell’operato degli organi tecnici preposti alla verifica della spettanza dell’equo indennizzo.

4.3. Tanto è coerente con la ricostruzione della fattispecie in termini di contrapposizione tra interesse legittimo e potere amministrativo, escludendosi, quindi, che l’equo indennizzo costituisca un diritto soggettivo (cfr. ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 10 luglio 2007 , n. 3914).

4.4. In virtù delle particolari competenze tecnico-amministrative e della composizione del Comitato di Verifica di cui all’art. 10 D.P.R. 461/2001 (C.V.C.S.), il parere reso da tale organo può, quindi, essere sindacato in sede di legittimità per irragionevolezza, palese travisamento dei fatti o anche per difetto di istruttoria e carenza di motivazione o di esaustività (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099;
Consiglio Stato, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1702;
Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2009, n. 7516;
T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010 , n. 76).

5.1. Ebbene, nel caso di specie l’operato del C.V.C.S. si presta a diverse censure.

5.2. Con il primo parere, confluito nel provvedimento impugnato con ricorso principale, nega la riconducibilità al servizio della gravissima infermità che ha afflitto il ricorrente, mostrando di non aver considerato le pur documentate osservazioni presentate dal ricorrente nel corso del procedimento;
pronunziandosi la seconda volta su invito della stessa amministrazione in autotutela, il Comitato si limita apoditticamente a ribadire la bontà delle proprie affermazioni senza confutare nel merito alcuna delle circostanze addotte dal ricorrente e corroborate dalla perizia presentata nel corso del giudizio nel frattempo instaurato.

6.1. Va detto che, in presenza di una patologia tanto grave e invalidante, di documentate osservazioni tali da dimostrare che le sostanze utilizzate dal ricorrente in occasione del servizio siano potenzialmente cancerogene (lo stesso Comando della Guardia di Finanza ne ha interrotto l’utilizzo a partire dal 2001), di una relazione medico-legale che espressamente conforta la tesi della riconducibilità della malattia all’utilizzo di tali sostanze, il Comitato non poteva limitarsi a motivare il proprio parere negativo con formule stereotipate, come tali, non certo adeguate a confutare i precisi elementi di segno opposto addotti dal ricorrente.

6.2. Qualora, infatti, al procedimento siano acquisiti precisi elementi nel senso della riconducibilità della patologia a particolari condizioni del servizio prestato, il Comitato deve motivare riferendosi analiticamente a tali elementi e chiarendo i motivi per cui li ritiene non sufficienti a dimostrare la riconducibilità della patologia al servizio.

7.1. Nel caso di specie, a una prima istruttoria carente (per non aver tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dal ricorrente), ha fatto seguito un nuovo parere meramente ripetitivo del primo in cui tali osservazioni sono state solo menzionate e formalmente respinte, nell’assoluta mancanza di argomentazioni che le confutassero nel merito.

7.2. Le descritte mancanze integrano il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
il vizio dei pareri presupposti, evidentemente, si estende ai provvedimenti che, recependo i pareri in questione, hanno concluso negativamente il procedimento.

8.1. La fondatezza del ricorso conduce all’annullamento dei provvedimenti impugnati con il conseguente radicamento, in capo all’amministrazione, dell’obbligo di pronunziarsi nuovamente secondo le modalità sopra precisate, tenendo, quindi, nella dovuta considerazione le osservazioni e la documentazione prodotta dal ricorrente.

8.2. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento del riconoscimento dell’equo indennizzo, laddove il limitato sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica espressa dal C.V.C.S., coerente con la natura della situazione giuridica azionate, a maggior ragione, esclude che il Giudice medesimo possa sostituire la propria valutazione a quella del predetto Comitato. A più riprese, del resto, la giurisprudenza ha ribadito come le azioni di accertamento in tema di equo indennizzo siano inammissibili, trattandosi di ordinaria giurisdizione di legittimità dei TT.AA.RR. innanzi alla quale hanno luogo azioni di carattere impugnatorio (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 10 luglio 2007 , n. 3914).

8.3. Parimenti, per lo stesso ordine di considerazioni non può trovare accoglimento la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno che, peraltro, appare sfornita di qualsivoglia supporto probatorio sull’entità del danno effettivamente patito (in materia, è bene ricordarlo trova piena applicazione il principio dispositivo).

9.1. Il tenore della decisione, la natura della questione relativa a complesse valutazioni medico-legali e il corretto contegno delle parti integrano giusti motivi per compensare le spese di lite.

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