TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-05-13, n. 201402623
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N. 02623/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04666/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2000, proposto da:
C A M, rappresentata e difesa dall'avv. R S, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pasquale Scura n. 8 presso l’avv. L. M;
contro
Comune di S. Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione n. 57 del 24.2.2000 relativa ad opere realizzate in assenza di titolo in San Giuseppe Vesuviano alla via Torricelli;
2.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2014 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21 gennaio 2000 e depositato in data 16 maggio 2000, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Non si costituiva il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Con ordinanza n.327 del 3 luglio 2000, l’istanza cautelare veniva accolta limitatamente alle opere oggetto del condono.
All’udienza pubblica del 24 aprile 2014, il ricorso passava in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha dichiarato l’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente per l’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’ingiunzione n.20 prot. 698 del 06.02.1996.
Parte ricorrente ha dedotto l’avvenuta presentazione - producendo all’uopo la relativa copia - in data 01.04.2004, a nome di terzi (Ambrosio Rosa), di una domanda di sanatoria edilizia straordinaria ex l. 724/94 in relazione all’immobile per cui è causa e, precisamente, l’istanza prot. n. 4788 del 01.03.1995
Tale circostanza determina, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per insussistenza dell’interesse alla decisione (cfr. TAR Napoli, sez. III, 23 aprile 2013 n.2135). Ciò in adesione all’indirizzo giurisprudenziale che assimila le situazioni che si vengono a creare, a seguito dell’esercizio della facoltà straordinaria prevista dalla legge sul condono, in caso di impugnazione dell’ingiunzione di demolizione a quelle che insorgono nella ipotesi di impugnativa dell’atto consequenziale al provvedimento demolitorio.
Al riguardo, ha recentemente affermato il T.A.R. Lazio: “in linea di principio, il gravame diventa infatti privo di rilevanza, in quanto l'eventuale accoglimento dell'istanza (o delle istanze) di sanatoria legittimerebbe l'opera abusiva e renderebbe non più applicabile la sanzione;mentre, nell'opposto caso di rigetto della domanda, il Comune sarebbe chiamato a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell'accertata non sanabilità del manufatto e l'interesse dell'istante si concentrerebbe nel contestare con apposto gravame il diniego di sanatoria (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306;cfr. altresì ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 settembre 2008, n. 10346). Questa impostazione non può che estendersi anche alla fase dell'acquisizione al patrimonio comunale con la connessa trascrizione, ove effettivamente posta in essere. Infatti, l'intera fattispecie traslativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di remissione in pristino (accertamento dell'inottemperanza, descrizione dell'area espropriata, trascrizione del provvedimento, materiale apprensione del bene) è recessiva rispetto alla sanatoria, anche qualora si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono: l'art. 39 comma 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (richiamato dall'art. 32 comma 25 del d.l. 269/2003) prevede infatti che, per le opere abusive divenute sanabili, il proprietario (dopo aver presentato la domanda di sanatoria e adempiuto agli oneri connessi) ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale e la cancellazione delle relative trascrizioni, salvo che il bene sia già stato destinato a scopi di pubblica utilità. D'altra parte, è noto che in linea di principio non costituiscono preclusione al conseguimento del condono né la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l'avvenuta immissione in possesso del bene (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11 marzo 2005, n. 938 Consiglio Stato , sez. V, 23 maggio 2000, n. 2973)” (T.A.R. Lazio, Roma sez. II, 6 marzo 2012, n. 2242;in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2012, n. 3821;cfr. anche questo Tribunale sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 409).
Tornando al caso che occupa, la dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva oggetto della precedente domanda di condono non esonera (stante la chiara disposizione di cui all’art. 39, comma 19 della legge n. 724/1994 che riconosce, al ricorrere di determinate circostanze, il diritto del proprietario di ottenere l’annullamento dell’acquisizione e la cancellazione della eventuale trascrizione) l’amministrazione dall’esitare la domanda stessa;non potendo, quindi, ritenersi che l’interessata abbia ormai perso la titolarità della situazione giuridica azionata (per effetto della perdita della proprietà). La necessità che l’amministrazione provveda a riesaminare l’intera questione in ragione della domanda di condono fa sì che l’interesse in ordine alla legittimità dell’atto qui impugnato si sposti sull’eventuale provvedimento di diniego della sanatoria.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nessuna statuizione deve assunta sulle spese in ragione della mancata costituzione dle Comune intimato.