TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-10-14, n. 202401090
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 01090/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01774/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2016, proposto da
Comune di San Cesario di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Autorità per la Gestione dei Rifiuti - A.T.O. Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Autorità per la Gestione dei Rifiuti - A.T.O. Lecce 1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Autorità per la Gestione dei Rifiuti - A.T.O. Lecce 2 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Autorità per la Gestione dei Rifiuti - A.T.O. Lecce 3 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - AGER Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Cavallino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di San Donato di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Dell'Anna e Andrea Memmo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Memmo in Lecce, piazza Mazzini n. 7.
per l'esecuzione
delle sentenze n. 1461/2015 e n. 3208/2015, rese dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - I^ Sezione di Lecce, rispettivamente, il 7 maggio 2015 ed il 6 novembre 2015, nei ricorsi riuniti iscritti ai nn. 1565/2012, 1874/2012, 1875/2012, 844/2013, 1345/2013 e 3041/2014.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di San Donato di Lecce;
Vista le ordinanze istruttorie della Sezione n. 738 del 27 aprile 2018, n. 1336 del 10 settembre 2018 e n. 678 del 17 maggio 2024;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 ottobre 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. A. Vantaggiato per la parte ricorrente, Avv. M.L. Avellis, in sostituzione del Prof. Avv. E. Sticchi Damiani, per il Comune di Cavallino, Avv. A. Memmo, anche in sostituzione dell'Avv. P. Dell'Anna, per il Comune di San Donato di Lecce.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I- Il Comune di San Cesario di Lecce ha chiesto, ex art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a., l’esecuzione delle sentenze di primo grado di questo T.A.R. (“dettando le modalità per la loro concreta esecuzione”) n. 1461/2015 (che assume non appellata) e n. 3208/2015, che hanno accertato (a carico dell’A.T.O. Lecce 1, dell’A.T.O. Lecce 2, dell’A.T.O. Lecce 3 e dell’A.T.O. Provincia di Lecce, quest’ultimo subentrato ai predetti soppressi Enti d’Ambito Territoriale) la spettanza (complessivamente ed unitariamente) ai Comuni di Cavallino, San Cesario di Lecce e San Donato di Lecce, di un unico (globale) contributo socio - ambientale (pari al 5% della tariffa di conferimento), ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale della Puglia 13 agosto 1993 n. 17, quali Comuni contermini alla Piattaforma complessa (impianto di biostabilizzazione, discarica di servizio - soccorso e impianto di produzione di C.D.R.) di Cavallino, stabilendone, altresì, le percentuali di ripartizione tra i tre Comuni (differenziata sia per le diverse tipologie di impianto costituenti Piattaforma complessa, sia per il periodo ante e post entrata in vigore del P.R.G.R.U.).
I.I. - E’ intervenuto ad adiuvandum il Comune di San Donato di Lecce.
I.II. - Si è costituito in giudizio il - solo - Comune di Cavallino, formulando in limine talune eccezioni di inammissibilità del ricorso di ottemperanza (per carenza del contraddittorio, allo stato, nei confronti della neo-istituita Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, nonché in ragione della natura di mero accertamento delle sentenze azionate di questo T.A.R.). Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità dell’intervento del Comune di San Donato di Lecce (laddove teso a conseguire l’esecuzione delle citate sentenze anche a favore della stessa Amministrazione interveniente).
I.III. - Il Comune di San Cesario di Lecce ha provveduto ad integrare il contraddittorio, notificando (in data 7 - 9 febbraio 2017) il ricorso di ottemperanza anche all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - AGER Puglia, la quale non si è costituita in giudizio.
Il civico Ente ricorrente ha provveduto, altresì, a depositare in giudizio copia della sentenza 5 febbraio 2018, n. 704, con cui la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la suddetta pronuncia di questo Tribunale n. 3208/2015.
I.IV. - Con ordinanza 27 aprile 2018 n. 738, la Sezione:
- ha premesso che “le predette sentenze n. 1461/2015 e n. 3208/2015 sono state pronunciate - anche - nei confronti dell’A.T.O. Provincia di Lecce (già subentrata alle singole Autorità di Ambito Territoriale A.T.O. Lecce 1, A.T.O. Lecce 2 ed A.T.O. Lecce 3), cui è - poi - subentrata - ex lege - l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (a decorrere dal 4 agosto 2016, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 24/2012, come sostituito dall’art. 5 della Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20” anche nel compito di determinare le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza;
- ha rilevato, “a prescindere - allo stato - dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune di Cavallino”, che “la causa non appare - comunque - matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori”, ritenendo “necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori, ordinando all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi l’eventuale evoluzione della fattispecie concreta di che trattasi”.
Con successiva ordinanza istruttoria n.1336 del 10 settembre 2018 questa Sezione ha disposto di reiterare gli incombenti istruttori già posti a carico dell’Ente intimato, ordinando all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi l’eventuale evoluzione della fattispecie concreta di che trattasi.
Il 29 ottobre 2028, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - AGER Puglia ha poi depositato la relazione di chiarimenti richiesta dal Tribunale con le suindicate ordinanze istruttorie.
Alle successive Camere di Consiglio del 19/12/2018, 11/06/2019, 18/09/2018, 21/07/2020, 20/07/2021, 22/02/2022, 26/10/2022, 24/01/2023,19/2/2023, la causa, su istanza di parte, è stata rinviata, stante la pendenza presso il Consiglio di Stato del contenzioso sulla determinazione delle tariffe di