TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-02-09, n. 202100126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-02-09, n. 202100126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100126
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2021

N. 00126/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00911/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 911 del 2019, proposto da
C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21;

contro

Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

per l’accertamento

della non debenza delle somme richieste a C s.r.l. a titolo di contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per gli anni 2015 e 2016 e comunque del non assoggettamento di C s.r.l. al predetto contributo per il funzionamento dell’ART in relazione agli anni 2015 e 2016;

e per la condanna alla restituzione di quanto versato da C s.r.l. a titolo di contributo per il funzionamento dell’ART, sia per l’anno 2015 nell’importo di €. 19.076,10, sia per l’anno 2016 nell’importo di €. 16.764,95, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

nonché, se ed in quanto occorra, per l’annullamento

- della nota dell’ART prot n. 0007916/2019 del 15 luglio 2019, con la quale viene rigettata la richiesta di rimborso di C s.r.l. delle somme versate quale contributo per gli anni 2015 e 2016;

- in via di mero subordine, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in relazione alla correlata azione di accertamento e condanna, tra i quali:

(i) la delibera n. 78/2014 del 27 novembre 2014, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015”, nella parte in cui ha imposto agli operatori che esercitano servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci il versamento del contributo previsto per l’anno 2015;

(ii) la delibera n. 94/2015 del 5 novembre 2015, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2016”, nella parte in cui ha imposto agli operatori che esercitano “servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili” il versamento del contributo previsto per l’anno 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021 la dott.ssa S C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, c. 2, d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La C s.r.l. - una compagnia di navigazione italiana che svolge l’attività di servizio di trasporto marittimo di passeggeri e merci tra la Sicilia e la Campania (linea Salerno – Catania) - ha domandato l’accertamento della non debenza delle somme richieste a titolo di contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015 e per l’anno 2016 e la condanna alla restituzione di quanto versato.

Ha, inoltre, domandato l’annullamento della nota dell’ART prot n. 0007916/2019 del 15 luglio 2019, con la quale viene rigettata la richiesta di rimborso delle somme versate quale contributo per le due annualità e, in via subordinata, della delibera n. 78/2014 del 27 novembre 2014, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015”, nella parte in cui ha imposto agli operatori che esercitano servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci il versamento del contributo previsto per l’anno 2015 e della delibera n. 94/2015 del 5 novembre 2015, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2016”, nella parte in cui ha imposto agli operatori che esercitano “servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili” il versamento del contributo previsto per l’anno 2016.

2. Queste le censure dedotte: violazione e falsa applicazione dell’art. 37 decreto-legge n. 201/2011. Violazione del regolamento comunitario n. 3577/1992. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 129/2015 e del regolamento comunitario n. 1177/2010. Violazione degli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost. Violazione degli artt. 1, 3, 21-quinquies e 21-nonies n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di buona fede. Violazione dell’art. 2041 cod. civ. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio di proporzionalità. Carenza di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti.

3. Si è costituita in giudizio l’Autorità di regolazione dei trasporti, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso e sollevando le seguenti eccezioni di:

- tardività del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto il contributo 2015 di cui alla delibera n. 78/2014, in quanto tale delibera è stata pubblicata sul portale dell’Autorità in data 17 aprile 2015 all’indirizzo https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-78-2014/, mentre il ricorso è stato notificato il 14 ottobre 2019, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge;

- improcedibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto il contributo 2016, avendo il Tar Piemonte respinto con la sentenza n. 300/2019, passata in giudicato, il ricorso proposto nei confronti della delibera n. 94/2015, relativa al contributo per l’anno 2016.

4. All’udienza del 26 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. L’eccezione di tardività del ricorso non merita accoglimento.

6. Il Collegio non ignora le conclusioni cui è recentemente giunto il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 12 e 14 del 4 gennaio 2021 e nn. 124-131 del 5 gennaio 2021.

In queste pronunce il giudice d’appello ha affermato come la delibera con cui l’ART determina i contributi per il suo funzionamento abbia un contenuto cogente, di immediata efficacia conformativa delle situazioni giuridiche dei soggetti incisi, in quanto: “ a) individua in maniera analitica i soggetti tenuti, sia individuando il settore imprenditoriale di appartenenza (art. 1), sia il modo di calcolo, con riferimento ai bilanci depositati (art. 2), rendendo così immediata per i destinatari la comprensione della loro posizione rispetto all’obbligo;
b) impone una serie di obblighi attuativi, sia di carattere finanziario (art. 3) che di tipo informativo (art. 4), da concludere entro i termini ivi indicati
”.

La delibera – ha ritenuto il Consiglio di Stato – “ era quindi atto immediatamente impugnabile, essendo stata pubblicata una volta completato l’iter per l’integrazione dell’efficacia tramite l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e stante il suo contenuto immediatamente precettivo e conformativo delle situazioni giuridiche dei soggetti regolati.

La decorrenza del termine di impugnazione va quindi fatto risalire al momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale, onde evitare diversi trattamenti nell’ambito delle stessa categoria imprenditoriale, in quanto una “divaricazione temporale, riguardante un medesimo provvedimento, non risulta tuttavia giustificata e predicabile, di fatto del resto avvantaggiando il destinatario individuale dell’atto” e svilendo la natura professionale della parte incisa che “è plausibilmente da ritenere – in ragione dei compiti che svolge – più che frequentemente (se non quotidianamente) impegnata nella consultazione del sito istituzionale dell’Autorità, onde risulta – di contro – meno plausibile che essa non abbia percepito per tempo l’intervenuta pubblicazione della deliberazione censurata, specie se si considera che essa non è stata un atto a sorpresa ma pur sempre il frutto conclusivo di un iter procedurale ampio e complesso (così, Cons. Stato, VI, 7 agosto 2017 n. 3936) ”.

7. Questa conclusione si pone in netto contrasto con quanto sostenuto dalla stessa sesta sezione del Consiglio di Stato in numerosi precedenti (sent. nn. 7371-7376, 7777-7783, 7786, 7787, 7914 del 2019) che hanno confermato le sentenze di questo Tribunale nella parte in cui avevano respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione delle delibere dell’ART sollevata dalla difesa erariale.

Con queste pronunce, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, poiché la platea degli obbligati è da ritenersi individuata direttamente dalla normativa primaria, senza che al riguardo residuino poteri discrezionali in capo all’Autorità, “ la posizione di colui che nega di poter essere assoggettato a contributo assume i connotati del diritto soggettivo, tutelabile entro gli ordinari termini prescrizionali ”.

L’eccezione di tardività è stata ritenuta infondata “ anche qualora la situazione soggettiva azionata venga ricondotta alla figura dell’interesse legittimo, mancando invero una norma di legge che preveda che gli atti dell’ART debbano essere pubblicati, sicché la pubblicazione dell’impugnata delibera (facoltativamente disposta dall’Autorità) non era idonea a far decorrere il termine d’impugnazione (v. Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2010, n. 1043).

A ciò si aggiunge che, in base a un orientamento giurisprudenziale più rigoroso, la pubblicazione di un atto amministrativo può ritenersi rilevante ai fini del decorso del termine di impugnazione, di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., soltanto se la legge che la preveda, quale forma di pubblicità/notizia, vi riconnetta espressamente tale effetto. La riferita opzione ermeneutica muove dal presupposto, per cui difficilmente la pubblicazione di un atto in una raccolta di leggi ovvero mediante esposizione in albi o bacheche si rivela modalità idonea a realizzare in concreto un effetto partecipativo di conoscenza in confronto dei soggetti potenzialmente interessati;
di guisa che soltanto quando la legge, per soddisfare specifiche finalità di speditezza procedimentale, preveda tale modalità di integrazione dell’efficacia dell’atto in congiunzione all’effetto specifico del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza legale dell’atto può senz’altro ritenersi compiuta con la sua pubblicazione (v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6843).

Giova puntualizzare che nessun argomento contrario alle esposte conclusioni può trarsi dell’art. 32, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69, che testualmente recita: «A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Infatti, tale norma si limita a disciplinare le modalità di pubblicazione, rinviando alle specifiche norme di settore per l’individuazione degli atti da pubblicare, nella specie non univoche […] ”.

8. A fronte di questo netto contrasto giurisprudenziale, il Collegio è dell’avviso di confermare il proprio orientamento, ritenendo maggiormente corretto qualificare la pretesa a non essere assoggettati al contributo in termini di diritto soggettivo piuttosto che di interesse legittimo.

Il Collegio ritiene invero che la determinazione dell’an e del quantum del contributo non abbia natura autoritativa, dovendo l’ART limitarsi ad accertare l’obbligo di contribuzione sulla base dei parametri predeterminati dal legislatore (art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).

Di conseguenza, l'azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo può essere intentata a prescindere dall'impugnazione dell'atto con il quale viene richiesto il pagamento, trattandosi di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, e quindi avente ad oggetto diritti soggettivi;
il relativo ricorso può essere proposto nel termine di prescrizione dinanzi al giudice amministrativo attesa la sua cognizione esclusiva, ai sensi dell’art. 113, c. 1, lett. l), cod.proc.amm.

9. Dando applicazione a questi principi, il ricorso, nella parte in cui viene chiesto l’accertamento della non debenza delle somme richieste a titolo di contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015, non è dunque tardivo.

10. Nel merito la domanda è fondata per le ragioni già affermate da questo Tribunale con la sentenza n. 301/2019, avente ad oggetto il contributo per l’anno 2017 previsto dalla delibera n. 139/2016, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 27/2021, alle cui motivazioni – valevoli anche per il contributo relativo all’anno 2015 - si rinvia.

11. È invece fondata l’eccezione con cui viene contestata l’inammissibilità del ricorso relativamente al contributo 2016, avendo il Tar Piemonte respinto con la sentenza n. 300/2019, passata in giudicato, il ricorso proposto dalla stessa C s.r.l. avverso la delibera n. 94/2015, avente ad oggetto il contributo relativo all’anno 2016.

12. La ricorrente ha già instaurato, insieme ad un’altra società, un giudizio avente ad oggetto il contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2016 (previsto e disciplinato dalla delibera ART n. 94/2015), pur se con esso non ha contestato la legittimità della determinazione dell’ART di assoggettarla al pagamento al contributo ma si è limitata a reclamare l’applicazione in suo favore di una aliquota ridotta rispetto a quella generalmente stabilita nello 0,4 per 1000.

La sentenza n. 300/2019 ha definito il giudizio, con una decisione di rigetto, rilevando come “soltanto nella memoria di replica depositata il 18/1/2019 la difesa delle ricorrenti evidenzia che in base ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69/2017 le predette società non dovrebbero essere sottoposte al pagamento di alcun contributo;
senza che ciò, peraltro, integri un nuovo motivo di ricorso”.

Laddove la ricorrente avesse voluto contestare la legittimità della decisione di assoggettarla al contributo avrebbe dovuto farlo in quel giudizio.

Trova invero applicazione il principio secondo cui in materia di diritti soggettivi, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (tra le tante, cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22520).

13. Per le ragioni esposte il ricorso è in parte fondato e in parte inammissibile. Per l’effetto va accertato il diritto della ricorrente alla restituzione del contributo versato all’ART relativo all’anno 2015, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

14. L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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