TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-12-14, n. 201101732

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-12-14, n. 201101732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201101732
Data del deposito : 14 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00275/2011 REG.RIC.

N. 01732/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00275/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ICA SRL, rappresentata e difesa dagli avv. I D, G G e R M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via Einaudi 26;

contro

COMUNE DI DELLO, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Cadorna 7;

per l'annullamento

- della nota del segretario comunale prot. n. 1388/4-15 del 9 febbraio 2011, con la quale è stata confermata la risoluzione del contratto relativo al servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità;

- della deliberazione consiliare n. 34 del 20 dicembre 2010, con la quale è stata decisa la gestione diretta del servizio di installazione dei mezzi pubblicitari ed è stata approvata la disciplina del CIMP;

- della nota del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 4682 del 3 maggio 2011, con la quale è stata contestata la mancata installazione di 25 tabelloni pubblicitari ai sensi dell’art. 1 comma 4 del contratto di servizio;

- della nota del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 4683 del 3 maggio 2011, con la quale il Comune ha diffidato la ricorrente dallo svolgere attività inerenti al contratto di servizio;

- della nota del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 4786 del 3 maggio 2011, con la quale il Comune ha chiesto alla ricorrente di produrre tutta la documentazione riguardante il servizio;

- della nota del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 5340 del 19 maggio 2011, con la quale è stato contestato il ritardo nel pagamento della seconda rata semestrale del canone annuo del 2008;

- della nota del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria prot. n. 5339 del 19 maggio 2011, con la quale è stato sollecitato il pagamento di € 14.628, importo relativo alla fornitura e all’installazione di 25 tabelloni pubblicitari;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dello;

Viste le memorie difensive;

Visti l’art. 35 comma 1 lett. c) e l’art. 85 comma 9 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il presente ricorso riguarda la decisione del Comune di Dello di risolvere il contratto stipulato il 21 gennaio 2009 con la ricorrente ICA srl per lo svolgimento dei seguenti servizi: (a) accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità;
(b) accertamento e riscossione dei diritti relativi alle pubbliche affissioni;
(c) riscossione coattiva delle contravvenzioni elevate dalla polizia locale.

2. La scelta di risolvere il contratto (che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2012 per le prime due attività e il 30 aprile 2012 per la terza) è stata espressa dal segretario comunale con nota del 9 febbraio 2011. Il fondamento è però costituito dalla deliberazione consiliare n. 34 del 20 dicembre 2010, con la quale il Comune ha stabilito il passaggio dall’imposta comunale sulla pubblicità al CIMP (canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari) ai sensi dell’art. 62 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3. Nelle trattative anteriori all’instaurazione del presente giudizio la ricorrente si era dichiarata disponibile a gestire il CIMP fino alla scadenza originaria ma il Comune ha rifiutato, preferendo per questo servizio la gestione diretta, e ha interpretato l’atteggiamento della ricorrente come recesso dall’intero contratto, che altrimenti sarebbe rimasto efficace per quanto riguarda le pubbliche affissioni e le contravvenzioni della polizia locale.

4. Con atto notificato il 18 febbraio 2011 e depositato il 22 febbraio 2011, integrato da duplici motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la risoluzione del contratto lamentando in sintesi (i) difetto di motivazione e (ii) violazione delle regole contrattuali di cui è garante l’art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno o quantomeno un equo indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990.

5. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Questo TAR con ordinanze n. 270 del 18 marzo 2011 e n. 598 del 24 giugno 2011 ha fissato alle parti le seguenti linee-guida in vista della definizione del merito o della ricerca di un accordo stragiudiziale:

6.1 la premessa in diritto è che il Comune nel momento in cui decide di passare al CIMP è legittimato a recedere dal contratto ex 64 comma 3 del Dlgs. 446/1997 per la parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità;

6.2 tuttavia una simile decisione comporta l’obbligo di indennizzare il gestore della perdita conseguente alla riduzione del servizio;

6.3 pertanto il Comune è tenuto a negoziare con la ricorrente un nuovo equilibrio economico per la prosecuzione del servizio in forma ridotta, ovvero un indennizzo ex art. 21-quinquies della legge 241/1990;

6.4 nello specifico la vicenda è complicata dal fatto che vi sono pretese reciproche (v. relazione del segretario comunale depositata il 20 giugno 2011);

6.5 in particolare la ricorrente ha chiesto per la fine anticipata del servizio (sia relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità sia per quanto riguarda i diritti relativi alle pubbliche affissioni) un importo compreso tra € 4.000 ed € 5.000 per ciascuna delle due annualità residue (somma che corrisponde indicativamente all’utile degli esercizi 2009 e 2010). Il Comune ha però opposto in compensazione asseriti crediti per l’installazione di 25 tabelloni pubblicitari (il cui onere ai sensi dell’art. 1 comma 4 del contratto di servizio avrebbe dovuto essere assunto dalla ricorrente) e ha inoltre contestato il ritardo nel pagamento della seconda rata semestrale del canone annuo del 2008;

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