TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-10-10, n. 202305517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-10-10, n. 202305517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305517
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 05517/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Agricola Vitale S.r.l. e G V, quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della stessa società, rappresentati e difesi dall'avvocato M R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pratella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della determinazione prot. n. 6030 del 10.12.2019, con la quale i responsabili del Comune di Pratella rigettavano la richiesta (prot. n. 1933/2019 e prot. n. 3223/2019) di sanatoria edilizia ex art. 36, D.P.R. n. 380/01 e compatibilità paesaggistica ex art. 167, D.Lgs. n. 42/2004, seguita all'intervenuta manutenzione e ripristino di un preesistente rilevato di terra posto a difesa del fondo agricolo;
in uno alla nota di preavviso di conclusione del procedimento ex art. 10 bis, L. n. 241/90 (prot. n. 5608 del 13.11.2019) ed alla Ord.za dir.le n. 18 del 23.8.2018 (prot. n. 3934), recante sospensione dei lavori ex art. 27, co. 2, D.P.R. n.380/01 se ed in quanto ancora efficace e produttiva di effetti lesivi (quand'anche autorevole giurisprudenza ritenga l'atto oramai inefficace spostandosi l'interesse all'annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria;
per tutte, T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, n. 6115 del 23.12.2019);

2) del parere negativo prot. n. 13558 del 5.11.2019, reso dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, pervenuto al protocollo del Comune n. 5551 del 5.11.2019, in uno alla allegata scheda istruttoria;

3) del parere favorevole (limitatamente a talune prescrizioni in esso riportate) prot. n.15723 del 6.11.2019 (acquisito al protocollo com.le n. 5541 del 7.11.2019), adottato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Caserta, in ordine all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, D.lgs. n. 42/2004;

4) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo se, ed in quanto, interpretabile in danno della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Agricola Vitale S.r.l. il 9 settembre 2020:

5) della determinazione com.le prot. n. 80 RG (n.51 Reg. Serv.) del 24.8.2020, notificata il 7.9.2020, con la quale veniva irrogata a carico della ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4, D.P.R. n.380/2001, in uno al verbale di accertamento dei VV.UU. prot. n.2476 del 10.6.2020;

6) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo se, ed in quanto, interpretabile in danno della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pratella, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Agricola Vitale ha impugnato, con il ricorso principale, la determinazione (prot. n. 6030) del 10 dicembre 2019 con la quale il Comune di Pratella ha rigettato la richiesta (prot. n. 1933/2019 e prot. n. 3223/2019) di sanatoria edilizia ex art. 36, D.P.R. n. 380/01 e compatibilità paesaggistica ex art. 167, D.lgs. n. 42/2004 e, ciò unitamente agli atti ad esso presupposti.

La ricorrente afferma che il fondo di proprietà è stato interessato, negli ultimi tempi, dalle eccezionali esondazioni del vicino “fiume Volturno” (tra le più significative quelle del 30.11.2017, 16.12.2017 e 3.2.2018), risultando danneggiato e completamente invaso da detriti fluviali di ogni genere, circostanze queste ultime che ne hanno impedito l’accesso e l’utilizzo agricolo.

In considerazione di detti presupposti la ricorrente ha presentato un’istanza di sanatoria che consisteva, a sua volta, nel sanare le attività poste in essere e da riferire alla ripulitura del fondo e alla realizzazione di un riporto di terreno, finalizzato alla riparazione delle infrastrutture di accesso al fondo e alla preesistente barriera artificiale erosa dalla furia delle acque.

Con parere (prot. n. 13558) del 5 novembre 2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale esprimeva parere negativo, in considerazione dell’emergere di un contrasto tra l’intervento edilizio e l’art. 8 del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (in sigla PSDA) adottato con delibera n.1 del Comitato Istituzionale in data 9.9.1999 ed approvato con D.P.C.M. del 21.11.2001 e, ciò, anche considerando che l’intervento in questione ricade in Fascia A ove è preclusa la trasformazione dei luoghi.

La Soprintendenza ai Beni Culturali di Caserta, con nota (prot. n. 15723) del 6 novembre 2019, si esprimeva favorevolmente in ordine alla compatibilità paesaggistica impartendo, tuttavia, talune prescrizioni dirette a consentire il rinverdimento del paramento in terra con elementi vegetativi autoctoni ed il contenimento a non oltre il metro e mezzo di altezza (h 1,50) del rilevato in terra.

Seguiva, il 10 dicembre 2019, il provvedimento conclusivo di diniego di sanatoria (prot. n. 6030) che dava conto dei precedenti pareri emessi e che è stato impugnato con il presente ricorso.

In particolare, con riferimento al parere della Soprintendenza (A), si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione del d.lgs. n. 42/2004, del d.p.r. n. 31/2017, l’eccesso di potere per violazione della circolare M.i.b.a.c. del 13.9.2010 n. 16721, la violazione del d.p.r. n. 380/01 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria -inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, l’illogicità, l’irragionevolezza, l’incongruenza e la contraddittorietà;
il parere della Soprintendenza, sebbene favorevole, avrebbe imposto alcune prescrizioni lesive degli interessi della ricorrente e, ciò, specie per quanto riguarda il contenimento del limite di altezza del rilevato arginale in terra ad un metro e mezzo (h. 1,50);

Per quanto concerne i vizi del parere dell’autorità di bacino (B) si afferma:

2. la violazione artt. 58, 93 e 96, r.d. n. 523 del 1904, dell’art. 6 del D.p.r. n. 380/01 e l’emergere di vari profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento;

3. con riferimento al diniego opposto dal comune per l’aspetto paesaggistico (C) si sostiene il venire in essere di vari profili di eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe adottato il diniego, malgrado il parere favorevole della Soprintendenza e della Commissione locale per il Paesaggio;

4. (D) sussisterebbero vizi comuni ai pareri della Soprintendenza ai Beni Culturali e dell’Autorità di Bacino;
a parere della ricorrente i pareri impugnati riporterebbero una motivazione stereotipata ed ellittica, con formula di stile, senza indicare quali siano gli elementi di pregio tutelati dai vincoli.

Con successivi motivi aggiunti si è impugnata la determinazione del Comune (prot. n. 80 RG n.51 Reg. Serv.) del 24 agosto 2020 con la quale è stata irrogata a carico della ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4, D.P.R. n.380/2001 e, ciò, unitamente al verbale di accertamento dei Vigili Urbani (prot. n.2476) del 10 giugno 2020.

Con riferimento a detti ultimi vizi si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01, in quanto non sussisterebbero i presupposti per far luogo ad una sanzione pecuniaria in presenza di un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa;

2. Il Comune, in luogo della sanzione pecuniaria avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione.

Si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Il Comune di Pratella, oltre a contestare nel merito le censure proposte, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della prodromica ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.

All’udienza straordinaria del 21 settembre 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è necessario premettere che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte.

1.1 Sono da respingere il primo e il secondo motivo (censure A) e B)) del ricorso introduttivo con i quali si contesta la legittimità del parere della Soprintendenza e dell’Autorità di Bacino.

A parere della ricorrente l’imposizione di una riduzione dell’altezza del preesistente rilevato di terra ripristinato dal ricorrente, di cui si chiedeva la sanatoria, non consentirebbe di contenere le piene eccezionali e di salvaguardare così il fondo di proprietà.

1.2 In realtà la Soprintendenza, pur emanando un parere favorevole, ha ritenuto indispensabile che si procedesse alla riduzione dell’argine oltre ad un progressivo rinverdimento del paramento in terra e, ciò, con elementi vegetativi autoctone al fine di mascherare anche gli argini.

Infatti, al fine di impedire che l'arginatura ricostruita si caratterizzi come una barriera artificiale di separazione tra i suoli destinati alla coltivazione e quelli caratterizzati da vegetazione spontanea tipica delle sponde fluviali, si è richiesto che “ l'argine non deve superare l'altezza 1,50 e deve essere adeguatamente rinverdito con essenze tipiche del contesto arginale del fiume Volturno ”.

1.3 Ciò premesso è evidente come la Soprintendenza ha compiutamente motivato le ragioni a fondamento delle prescrizioni richieste, non essendosi nemmeno dimostrato che l’altezza imposta fosse insufficiente per costituire una tutela delle aree di proprietà.

1.4 Altrettanto legittimo deve ritenersi il parere negativo dell’Autorità di Bacino che ha valutato come l’intervento fosse incompatibile con le classificazioni urbanistiche dell’area e il carattere vincolato di queste ultime, circostanze che sono rimaste incontestate nel presente ricorso.

1.5 È, peraltro, noto che in applicazione dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 possono essere oggetto di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica solo le opere che non determinano la creazione di superfici utili o di volumi.

1.6 Precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che “ l'art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia di carattere sostanziale che formale, al fine di precludere qualsiasi legittimazione del fatto compiuto, in quanto l'esame della compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'interventi, con la conseguenza che le eccezioni a tali principio e le previsioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 2017 (e al relativo allegato A) non sono di stretta interpretazione (Cons. Stato Sez. II, 24/04/2023, n. 4157)”.

1.7 Altrettanto da respingere sono il terzo, il quarto e il quinto motivo (indicati come punti C), D) ed E)) con i quali si sostiene che il Comune avrebbe travisato il parere favorevole della Soprintendenza, identificandolo come ostativo alla richiesta compatibilità paesaggistica.

1.8 È evidente che, nel caso di specie, l’argine realizzato è effettivamente di notevoli dimensioni (lunghezza 960 metri, larghezza 8 metri, altezza 3 metri), circostanze che confermano l’avvenuta esecuzione di una struttura imponente, suscettibile di avere un impatto sul paesaggio e, ciò, peraltro all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico vigente.

1.9 Si consideri, inoltre, che il provvedimento di diniego della sanatoria trova il proprio presupposto nella circostanza che le prescrizioni della Soprintendenza non erano state mai ottemperate e, ancora, nel parere negativo dell’Autorità di Bacino che ha sancito la non compatibilità urbanistica dell’opera.

2. Sulla base di detti presupposti è evidente che il Comune non poteva che emanare il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, risultando del tutto irrilevante il parere favorevole della Commissione locale per il Paesaggio e, ciò, in presenza del carattere vincolante del parere della Soprintendenza (Tar Campania, Napoli, sent. n. 5122 del 22 luglio 2021).

2.1 Altrettanto da respingere sono le argomentazioni contenute nei motivi aggiunti.

2.2 Non sono condivisibili le due censure proposte, nell’ambito delle quali si sostiene che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto emanare un provvedimento diretto a disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria, in presenza di un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001.

2.3 In primo luogo è necessario chiarire che, contrariamente a quanto affermato, l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi non è stata emessa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, bensì in applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del d.P.R. 380/2001, laddove prevede che “ l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ”.

2.5 Si consideri, infatti, che l’art. 32 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che gli interventi abusivi su beni vincolati sono considerati come eseguiti in “totale difformità” dalla concessione, rappresentando una variazione essenziale e, in quanto tale, sono suscettibili di essere demoliti (Cons. Stato, sent. n. 4665 del 09/05/2023).

2.6 Ne consegue che con l’erogazione della sanzione pecuniaria (nel caso di specie applicata nella misura massima) è stato sanzionato, non la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì (unicamente) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione per opere abusivamente realizzate in zona vincolata e, ciò a prescindere dall’entità dell’abuso realizzato (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 06/07/2018, n. 1045).

2.7 Nemmeno il Comune avrebbe dovuto emanare una nuova ordinanza di demolizione (in questo senso è il secondo motivo), in quanto l’istanza di sanatoria ha come unico effetto di impedire temporaneamente che la misura repressiva venga portata ad esecuzione e, ciò, con la conseguenza che nel caso in cui l’istanza termini in senso sfavorevole, con provvedimento espresso o per silenzio, si determinerà la “riespansione” dell’originario ordine di demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di ricorrere all’adozione di ulteriori provvedimenti (Consiglio di Stato, sent. n. 2855/2022).

2.8 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso unitamente ai successivi motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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