TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-13, n. 202301684

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-13, n. 202301684
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301684
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 01684/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01697/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2018, proposto da:
U M, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Dogana Vecchia 40;

contro

Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N B ed E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a- del provvedimento del 20.07.2018, recante ordine di sospensione immediata dell'attività della segnalazione certificata di agibilità (parziale) su edificio esistente in Eboli, in NCEU al foglio n.13, part. lla 977, sub 8, 9, 21, 22, 45, 46, 47;

b- di qualsivoglia altro atto e/o parere, eventualmente acquisito, presupposto, connesso, collegato e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2023 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Con istanza del 2.08.1991, prot. n.16129, il sig. Morrone, padre dell’odierno ricorrente, richiedeva il rilascio di una concessione edilizia di variante in corso d’opera per l’edificazione di un fabbricato per civile abitazione, sito nel Comune di Eboli, catastalmente identificato al foglio 13, part. n. 66.

Lo stesso era stato realizzato con concessione edilizia n. 7617 del 13.06.1978 e successiva variante n. 18001 del 14.3.1979 ed era stato costruito su un lotto edificabile di mq. 2650,20 ricadente, secondo la previgente disciplina urbanistica, in zona B, con indice di f.f. di 4mc/mq.

Con nota del 21.06.2018, n. 32168, il ricorrente presentava segnalazione certificata di agibilità parziale relativamente alle unità immobiliari site al piano terra/rialzato ed individuate in catasto al foglio n.13, particella 977, sub 8, 9, 21, 22, 45, 46, 47, indicando i titoli di riferimento a far data dall’originaria concessione edilizia n.7617/77 del 7 settembre 1978.

Con provvedimento del 20.07.2018, il Comune disponeva la sospensione immediata dell’attività di cui alla SCIA del 2018, “in quanto dalla documentazione allegata alla segnalazione non si evincevano i titoli edilizi degli immobili”.

Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, notificato il 19.10.2018 e depositato il 9.11.2018, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:

1)VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 6, 18 E 19 L.241/90) - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO ARBITRARIETÀ –VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -

CARENZA

4 ASSOLUTA DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE –DIFETTO DI ISTRUTTORIA) - VIOLAZIONE DELL’ART.97 COST.: PRINCIPIO DI TIPICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - LEALTÀ - BUON ANDAMENTO.

Secondo la prospettazione attorea, la segnalazione certificata di agibilità è stata corredata di tutti gli allegati prescritti dall’art. 24 D.P.R. 380/2001, comma 5, ivi compresa l’asseverazione del professionista abilitato in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Lo sviamento e la violazione di legge in cui sarebbe incorsa, a suo dire, la P.A. è evidente, atteso che l’inibizione della s.c.a. è stata disposta non già per l’accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari alla continuazione o all'avvio dell'attività segnalata, ma in ragione di una presunta carenza documentale.

Il ricorrente si duole poi dell’illegittimità del provvedimento impugnato, anche a causa della violazione dell’art. 18 L. 241/1990, atteso che i titoli, di cui si lamenta l’assenza, sono in possesso della stessa Amministrazione ed attengono a fatti ampiamente conosciuti dalla stessa.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ -VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 6, 18 E 19 L.241/90) - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -CARENZA ASSOLUTA DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE –DIFETTO DI ISTRUTTORIA) - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 21 SPETIES L. 241/90 E 24 COST.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione del principio della tipicità degli atti amministrativi, il quale, in quanto articolazione del principio di legalità, stabilisce che gli atti giuridici e i relativi effetti nei quali il potere si esprime sono, salvo eccezioni di legge, tipici. Il ricorrente lamenta, altresì, il vizio motivazionale, per mancata esplicazione del presupposto logico giustificativo della carenza di un efficace titolo edilizio presupposto.

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ -VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.;
ARTT. 5, 58, 81, 125, 220 E 225 TRATTATO UE) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE- DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- CARENZA DEL PRESUPPOSTO).

Secondo la prospettazione attorea, il provvedimento impugnato lederebbe il principio di proporzionalità, in virtù del quale le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’autorità è tenuta a realizzare.

Resiste in giudizio il Comune di Eboli, depositando documentazione e memoria.

Nell’udienza pubblica di smaltimento del 16 giugno 2023, la causa è introitata per la decisione.

Va dichiarata la cessata materia del contendere.

E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.

Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”;
l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato;
mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051;
Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869;
TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).

Segnatamente, la cessata materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato amministrativo, bensì tende a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura.

Adendo la sede giurisdizionale, la parte ricorrente fa valere una pretesa sostanziale, avente ad oggetto la conservazione di un bene della vita già compreso nel proprio patrimonio individuale, pregiudicato dall'esercizio del potere amministrativo, ovvero l'acquisizione (o comunque la chance di acquisizione) di un bene della vita soggetto a pubblica intermediazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/02/2023, n.1469).

La pronuncia giudiziaria risulta utile qualora, nel riscontrare l'illegittimità dell'azione amministrativa, consenta la realizzazione dell'interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente, impedendo la sottrazione o garantendo l'acquisizione (o chance di acquisizione) di utilità giuridicamente rilevanti e salvaguardando, per l'effetto, la sfera giuridica individuale da azioni autoritative difformi dal paradigma normativo di riferimento.

Qualora, invece, tale interesse sia stato già realizzato ovvero non possa piò essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l'esame, nel merito, delle censure svolte nell'atto di parte, la cui fondatezza non potrebbe, comunque, arrecare alcuna utilità concreta in capo al ricorrente.

Peraltro, la diversità tra le due tipologie di sentenze in esame rileva anche ai fini della definizione del perimetro del giudicato.

La sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio (T.A.R. Lazio, sez. I, 06/10/2022, n.12736).

Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa gli estremi per addivenire ad una declaratoria di cessata materia del contendere, nei termini giurisprudenzialmente richiesti.

Agli atti, è, infatti, versata in giudizio, il 18.05.2023, la nota nella quale il ricorrente chiede espressamente che si addivenga alla declaratoria di cessata materia del contendere, sulla base delle seguenti argomentazioni, così espresse:

“nelle more della definizione del giudizio, in data 25 e 26/7/2019, il ricorrente ha inoltrato al Comune, come concordato, una più puntuale e completa segnalazione certificata di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e ss., T.U. 380/01. Detta Sca si è consolidata, abilitando il conforme e legittimo utilizzo degli immobili oggetto della stessa, come da disposto normativo. Pertanto, alla luce di tali elementi novativi, può ritenersi che sia cessata la materia del contendere, in ragione anche del coerente contegno del Comune convenuto, che ha soddisfatto pienamente l’interesse fatto valere in giudizio”.

La soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio dal ricorrente declina un nuovo assetto ordinamentale di interessi tra privato ed Amministrazione.

E tanto basta al Collegio.

La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

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