TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310057
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Pubblicato il 13/06/2023
N. 10057/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06700/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6700 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F G L, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, al viale Parioli n. 63, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 26 marzo 2019 con il quale l'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - ha accertato la sussistenza di un credito di € 139.535,45, in relazione all'inammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 30 Reg. (Ce) n. 73/2009 e all’indebita percezione degli aiuti comunitari, e disposto l'annullamento dei titoli e la cessione del loro valore alla riserva nazionale;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 26 marzo 2019, con il quale l'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - ha intimato all'odierna ricorrente il pagamento dell'importo di € 139.535,45;
- del provvedimento di accertamento Ag.e.a. Prot. Agea.2-OMISSIS-disposto in data-OMISSIS-mai notificato alla ricorrente con il quale è stata accertata la sussistenza di un credito Agea per la minor somma di € 107.350,75;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la memoria depositata da Agea e la correlata documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022, celebrata in modalità telematica, il dott. Leonardo Spagnoletti e preso atto della istanza di passaggio in decisione presentata dalla ricorrente, nessuno essendo comparso in collegamento da remoto per l’Agea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato il 24 maggio 2019, e depositato il 3 giugno 2019, la signora -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, deducendo le censure di cui ai seguenti motivi di ricorso:
Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 7 della l. n. 241/ 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca e per mancata notifica del provvedimento Agea n. -OMISSIS- del 5 giugno 2017 , perché né il provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- né quello precedente ivi richiamato n. -OMISSIS- di prot. del 5 giugno 2017, sono stati preceduti da comunicazione d’avvio del procedimento, con violazione delle garanzie partecipative, e peraltro con contraddittorietà tra il primo e il secondo, che sembrerebbe fondato sulle risultanze del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna nell’ambito del procedimento -OMISSIS- R.g n.r. con il quale sarebbero stata contestata l’indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2009, 2010. 2011 e 2012 per un importo pari ad € 107.350,75.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 per mancanza assoluta di motivazione – Mancanza e/o carenza di istruttoria e contraddittorietà tra atti successivi – Violazione del principio del giusto processo amministrativo , poiché non sono indicati i presupposti di fatto della ritenuta inammissibilità delle domande uniche di pagamento presentate dalla ricorrente per gli anni 2007 / 2012, la natura delle violazioni contestate, la condotta considerata illecita, le particelle catastali delle superfici agricole e i motivi per i quali la loro conduzione sia ritenuta priva di titolo giuridico.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del Reg. (Ce) n. 1782/2003 e successivamente dal Reg. (Ce) n. 73/2009 - Insussistenza dei fatti contestati – Erronea, carente e falsa valutazione dei presupposti in fatto , non essendo stata contestata l’effettiva conduzione e coltivazione delle superfici agricole sebbene la sola esistenza e validità dei relativi titoli giuridici.
Violazione del disposto di cui all’art. 3 comma 1 del Regolamento (Ce) del 18 dicembre 1995, n. 2988 – Violazione del disposto di cui all’art. 21 quinquies l. 241 / 1990 e Violazione del principio del legittimo affidamento , perché da un lato è ampiamente superato il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie relative alle irregolarità, come indicato nell’epigrafata disposizione comunitaria, e dall’altro, in considerazione del lasso temporale dalla percezione degli aiuti, è vulnerato l’affidamento in ordine alla sua legittimità.
Con atto formale depositato il 25 giugno 2019 si è costituita in giudizio Agea, che con successiva memoria del 28 giugno 2019 ha dedotto in modo ampio l’infondatezza del ricorso, rilevando che:
- i provvedimenti impugnati originano da nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna relativa ad accertamenti in ordine al delitto di truffa aggravata in relazione all’assenza della disponibilità dei suoli agricoli in capo (tra gli altri) alla ricorrente, a conoscenza peraltro del procedimento penale a seguito di sequestro preventivo disposto in data-OMISSIS- medesimo Tribunale;
- non vi è contraddittorietà tra il provvedimento del-OMISSIS-e quello del -OMISSIS- che assorbe il primo riferendosi a ulteriori annate agrarie2007 e 2008, onde è irrilevante la mancata notifica del primo, vanamente tentata in ragione dell’irreperibilità della destinataria ai vari indirizzi personali e aziendali;
- la revoca dei contributi, l’annullamento dei titoli di pagamento e l’intimazione di pagamento sono in ogni caso atti dovuti e vincolati, con conseguente irrilevanza dell’omessa comunicazione d’avvio;
- il termine prescrizionale, vertendosi in materia d’indebito, è decennale e non quadriennale.
1.2 Con ordinanza della Sezione II Ter n.-OMISSIS- – non appellata – è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati:
“ Ritenuto che, ad un primo esame, non appare suscettibile di favorevole valutazione alla luce delle difese di AGEA e, in particolare, delle risultanze di cui alla nota della Procura della Repubblica, prodotta da Agea e menzionata per relationem nel provvedimento impugnato, che fornisce specifici chiarimenti circa le ragioni per cui è emersa l’assenza di titoli validi di conduzione dei terreni dichiarati in domanda dalla ricorrente nonché l’assenza anche di una situazione di fatto di effettiva conduzione dei terreni;
Ritenuto inoltre che prima facie anche la dedotta violazione dell’art. 21 quinques non appare fondata vertendosi in materia di ripetizione di indebito ”.
All’udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 12 dicembre 2022, celebrata in modalità telematica, preso atto della istanza di passaggio in decisione presentata dalla ricorrente, il ricorso è stato riservato per la decisione.
Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico, come già divisato in sede cautelare, e deve essere rigettato.
2.1 Giova premettere che:
- con nota n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- il Comando provinciale della Legione Carabinieri di Enna ha trasmesso ad Agea copia di decreto di sequestro preventivo n. 3178/14 R.G.P.M. e 788/15 R.G.G.I.P. eseguito nei confronti di vari soggetti, tra cui la ricorrente -OMISSIS-, ai fini della “ attivazione delle procedure amministrative, il recupero delle somme indebitamente percepite e l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative ”;
- con l’atto richiamato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale e disposto il sequestro preventivo “… delle disponibilità finanziarie e di eventuali beni intestati ” in relazione all’avviato procedimento penale per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 110 e 640 bis c.p. per aver indotto Agea in errore circa l’erogazione di aiuti comunitari di sostegno alle produzioni agricole, inserendo nei fascicoli aziendali documentazione falsa attestante la disponibilità ai fini della conduzione di una serie di terreni agricoli;
- con successiva nota del -OMISSIS- il del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna chiedeva ad Agea “… in applicazione all’art. 30 Reg. 71/2009 di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate per le domande uniche presentate, in applicazione di quanto disposto dall’art. 42 Reg(CE) 73/2009, di annullare i diritti all’aiuto non attivati per un periodo di due anni al fine di non produrre più alcun beneficio a Ditta -OMISSIS- …”;
- con provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del-OMISSIS-Agea dichiarava inammissibili le domande di aiuto relative alle annate agrarie dal 2009 al 2012, annullava i titoli relativi recuperandoli alla riserva nazionale e accertava il credito da recuperare nella misura delle somme indebitamente erogate per il suddetto periodo, pari a € 107.350,75, di cui con contestuale nota n. -OMISSIS- di prot. era intimato il pagamento;
- la notificazione dei suddetti atti non andava a buon fine, essendo state restituite le relative raccomandate con avviso di ricevimento per irreperibilità del destinatario agli indirizzi noti;
- con nota del Comando Legione Carabinieri di Enna-OMISSIS- del 29 gennaio 2018, a integrazione della precedente, è stato precisato che in esito alle indagini preliminari la percezione degli aiuti si riferiva anche alle annate agrarie 2007 e 2008, dovendosi quindi rettificare in aumento la misura delle somme indebitamente erogate in € 139,635,45;
- con il provvedimento n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2019 Agea ha dichiarato. quindi, inammissibili le domande di aiuto relative alle annate agrarie dal 2007 al 2012, annullato i titoli relativi recuperandoli alla riserva nazionale e accertato il credito da recuperare nella misura delle somme indebitamente erogate per il suddetto periodo, pari a 139,635,45, di cui con contestuale nota n. 2780 di prot. è stato intimato il pagamento: entrambi gli atti sono stati notificati dalla Stazione Carabinieri di Val Guarnera a mani proprie dell’interessata in data 26 marzo 2019.
2.2 Tanto chiarito in punto di fatto e di iter procedimentale, deve recisamente escludersi ogni rilievo invalidante della dedotta omissione delle formalità partecipative, come dedotto nel primo motivo di ricorso.
Sotto un primo profilo, è del tutto evidente che l’interessata, attinta da provvedimento di sequestro preventivo, non poteva essere all’oscuro della contestata indebita percezione delle somme erogate in esito alle domande di aiuto, in relazione alle quali era stato instaurato addirittura il procedimento penale per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 110 e 640 bis c.p. (dei cui esiti, in modo significativo, non è stato dato alcun conto nel corso del giudizio).
In ogni caso, l’omissione delle formalità partecipative è irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti dovuti e vincolati alla sola ricognizione del presupposto, né avendo addotto la ricorrente elementi atti a revocare in dubbio i richiamati presupposti fattuali, ossia la falsità dei titoli inseriti nel fascicolo aziendale attestanti la disponibilità dei terreni agricoli, e a comprovare l’effettiva loro conduzione (sulla rilevanza della conoscenza aliunde attraverso atti di contestazione di polizia giudiziaria, e a fortiori di provvedimenti giudiziari penali, e sull’applicabilità dell’art. 21 octies cfr. tra le tante e più recenti T.A.R. Lazio, Sez. V, 28 novembre 2022, n. 15837, 20 ottobre 2022, n. 13486;vedi anche T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 3463).
Non sussiste, ovviamente, alcuna contraddittorietà tra il provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del-OMISSIS-e il provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- sostitutivo del primo e riferito, oltre che alle annate agrarie 209, 2010, 2011 e 2012, anche a quelle 2007 e 2008.
2.3 Sono altresì privi di pregio giuridico il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, posto che i provvedimenti gravati sono motivati in modo affatto esauriente con il puntuale richiamo alle ragioni per le quali, in funzione degli accertamenti svolti in sede di indagine penale, difettassero le condizioni per l’ammissibilità delle domande di aiuto, la misura per ciascuna annata agraria di riferimento delle somme incontestatamente erogate e correlativamente quella delle somme da recuperare.
2.4 Del tutto infondato è, infine, il quarto e ultimo motivo di ricorso, posto che:
. il termine prescrizionale, versandosi in ipotesi di condictio indebiti , è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., secondo giurisprudenza affatto pacifica (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. III, 9 agosto 2022, n. 7019: T.A.R Lazio, Roma, Sez. V, 28 novembre 2022, n. 15837;- è affatto fuorviante il richiamo all’art. 3 comma 1 del Reg. (CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, poiché il termine quadriennale ivi indicato, oltre a poter essere derogato dagli Stati membri, secondo l’ultimo comma. attiene e sanzioni amministrative, e per espresso disposto del successivo art. 4 comma 4 le misure ivi previste (revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percepiti, perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda) “… non sono considerate sanzioni ”;
- non può seriamente invocarsi alcun affidamento, che presuppone la buona fede dell’ accipiens in presenza di falsa prospettazione documentale in ordine alle condizioni oggettive in base alle quali è stata conseguita l’erogazione, né può assumere alcun rilievo preclusivo l’intervallo temporale tra percezione dell’erogazione indebita e suo recupero.
3. In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato, siccome infondato.
4. Il regolamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.